Min. Interno - Circ. 30/01/2017 n. 756 - Art. 521bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/756/17/101/20/21/4

Roma, 30 gennaio 2017

Oggetto: Art. 521bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni.

 

A seguito delle richieste di chiarimento qui pervenute sull'argomento in oggetto, si rende necessario fare qualche precisazione sul contenuto della circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 8.8.2016 con la quale erano state dettate disposizioni operative per l'ipotesi di rinvenimento di veicoli sottoposti a pignoramento.

Occorre, anzitutto, premettere che l'art. 521bis cpc è stato oggetto di modifica ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 che, per quanto di specifico interesse, ha inciso sulle modalità di accertamento della circolazione del veicolo e sull'individuazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie competente.

Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 521bis cpc, accanto all'ipotesi di accertamento della circolazione, ha previsto che gli organi di polizia si attivino anche nel caso in cui il veicolo sia da questi "comunque rinvenuto", sostanzialmente confermando quanto indicato nella circolare in riferimento al concetto di circolazione, che si era ritenuto di estendere anche all'ipotesi di veicoli fermi o in sosta sulla strada. A tal proposito, si ritiene che l'inciso risolva qualsiasi residuo dubbio sorto in merito sotto la vigenza della precedente generica formulazione: se il legislatore avesse inteso estendere l'ambito di operatività degli organi di polizia, lo avrebbe fatto espressamente approfittando della modifica apportata.

Inoltre, la modifica consente di consegnare il veicolo sottoposto a pignoramento all'Istituto Vendite Giudiziarie "più vicino" al luogo in cui è stato rinvenuto, eliminando il riferimento al territorio del circondario ove è autorizzato ad operare il medesimo Istituto che poteva comportare lunghe ed, a volte, infruttuose ricerche.

Tanto premesso, qualora gli organi di polizia rinvengano in qualunque modo un veicolo sul quale grava un pignoramento, dopo aver verificato che siano trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto al debitore [1], procederanno a ritirare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie più vicino che, da quel momento, assumerà la custodia del bene.

Il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà non comporta l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 C.d.S.; si precisa, pertanto, che il riferimento ad esso contenuto nella circolare indicata in premessa non è da intendersi in senso tecnico.

Da ciò deriva che gli operatori, all'atto dell'accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all'I.V.G. competente che si prenderà in carico il veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

___

[1] La sequenza degli adempimenti che il creditore pignorante deve compiere prevede la notificazione dell'atto al debitore, con contestuale intimazione a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie entro dieci giorni e la successiva trascrizione al P.R.A. dell'atto medesimo con gli estremi della notificazione.

 

Pignoramento di veicoli – Precisazioni ministeriali

Il Ministero dell’Interno ha fornito precisazioni in ordine agli adempimenti spettanti all'Istituto vendite giudiziarie a seguito della ricezione del veicolo pignorato ai sensi dell'art. 521 bis cpc rinvenuto in circolazione dagli organi di polizia.

Il Ministero chiarisce che il nuovo pignoramento di cui all'art. 521-bis cpc non è l'unica procedura che viene obbligatoriamente attivata nel caso in cui oggetto di esecuzione mobiliare siano autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, ma rimane rimedio alternativo a quello previsto dall'art. 518 cpc, a discrezione del creditore pignorante.

Per quanto riguarda gli adempimenti degli organi di polizia, devono essere consegnati all'I.V.G. solo i veicoli rinvenuti in circolazione e oggetto di pignoramento per i quali sia stato avviato il procedimento semplificato previsto dal comma 4 dell'art. 521-bis cpc

Il Ministero, pertanto, ritiene necessario che l'organo accertatore, che rinvenga in circolazione un veicolo pignorato, verifichi preliminarmente la tipologia di procedura esecutiva avviata attraverso la consultazione del PRA o per il tramite dell'I.V.G. competente.

Vedi Min. Interno - Circ. 28/02/2019 n. 300/A/1829/19/101/20/21/4

 

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