ACI - Circ. 03/05/2021 n. 027/0000740/21 - Proroga termini di scadenza dei documenti di identità/riconoscimento, dei permessi di soggiorno

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

Prot. n. 027/0000740/21

Roma, 3 maggio 2021

OGGETTO: Proroga termini di scadenza dei documenti di identità/riconoscimento, dei permessi di soggiorno.

 

Facendo seguito alla lett. circ. n. 506 dell'11/12/2020, si comunica che sono state ulteriormente prorogate le scadenze relative ai documenti di identità/riconoscimento e ai permessi di soggiorno (art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2020).

La validità dei documenti di identità/riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da Amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata ulteriormente prorogata al 30/9/2021.

La scadenza dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri (artt. 103 commi 2 quater e 2 quinquies del DL n. 18/2020 convertito in L. n. 125/2020), è stata prorogata fino al 31/7/2021.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi

Min. Interno - Circ. 15/03/2019 n. 43323 - Permesso di soggiorno per "cure mediche", ex art. 19, comma 2, lett. d.bis) TUI

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle Frontiere
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri

n. 43323

15 marzo 2019

OGGETTO: Permesso di soggiorno per "cure mediche", ex art. 19, comma 2, lett. d.bis) TUI.



Come noto, il D.L. n.113/2018 converitito con legge n.132/2018, ha introdotto una nuova tipologia di permesso di soggiorno per "cure mediche" che potrà essere rilasciato in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 2, lett..d-bis) TUI.

Attese l'esigenza di censire i titoli di soggiorno emessi ai sendi della citata disposizione (1), si è reso necessario modificare i seguenti codici di soggiorno, già in uso presso il sistema informativo StranieriWeb, secondo le seguenti indicazioni:

CODICE MOTIVO

SOGGIORNO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

MOTIVO DI STAMPA

CURME

CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.DBIS TUI

CURE MEDICHE

SALUT

CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.D E 36 TUI

CURE MEDICHE

 

Inoltre, al fine di rendere univocamente riconoscibile il titolo di soggiorno in parola, contraddistinto dal codice motivo CURME, è stato previsto l'inserimento della dicitura "ART.19,CO2,LET-D-BIS TUI"del permesso di soggiorno cartaceo.

Premesso quanto sopra, nel rappresentare che le variazioni sopraindicate saranno disponibili sul citato sistema già dalla data odierna, si resta a disposizione per eventuali ultriori chiarimenti.

p. IL DIRETTORE CENTRALE a.p.s.
Bontempi


1) Anche in ordine alla effettiva iscrizione dello straniero al Servizio sanitario nazionale ex art. 34 TUI

 

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