C.d.S. - Art. 136-bis - Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Codice della strada

Art. 136-bis - Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo [1]

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo [2].


[1] Articolo introdotto dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013, modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

C.d.S. - Art. 136-ter - Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Codice della strada

Art. 136-ter - Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo [1]

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.


[1] Articolo introdotto dall’art.28 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

M.I.T. - Circ. 05/07/2023 n. 20420 - Conversione patenti di guida giapponesi

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 20420

Roma, 5 luglio 2023

OGGETTO: Conversione patenti di guida giapponesi.

 

Con la presente nota, in aggiornamento alle procedure in uso per la conversione delle patenti di guida giapponesi, si trasmettono di seguito alcune informazioni -riguardanti modifiche introdotte nella normativa di settore giapponese- comunicate dall'autorità nipponica, per il tramite del MAECI, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del vigente Accordo tra Italia e Giappone, in materia di conversione di patenti di guida.

L'Ambasciata del Giappone ha precisato che:

- dal 15 marzo 2019 le patenti di guida giapponesi vengono emesse con l'indicazione della data di scadenza sia secondo il calendario giapponese sia secondo quello occidentale,

- le patenti di guida recanti l'indicazione della data di scadenza solo secondo il calendario giapponese restano comunque valide,

- le modifiche introdotte nella normativa giapponese, riguardano esclusivamente l'uso del calendario occidentale e non hanno effetti sulle categorie di patenti rilasciate in Giappone o il periodo di validità

Per agevolare le procedure di conversione, si allega un prospetto (all. 1), fornito dalla predetta Ambasciata, in cui sono riportati i modelli di patente giapponese con la recente modalità di trascrizione della data di scadenza (sia secondo il calendario giapponese che occidentale). Che potranno quindi essere regolarmente riconosciuti ai fini della conversione in patenti italiane.

Si osserva che il modello di patente resta invariato anche nei colori della riga su cui riportata la data di scadenza che -come già noto- sono: oro (conducente eccellente) blu (conducente ordinario), verde (conducente principiate).

Nel prospetto è anche rappresentato - al punto 4- il modello che viene rilasciato secondo quanto previsto dalla normativa giapponese al conducente che ha commesso violazioni.

Dopo ulteriore richiesta della scrivente, l'Ambasciata del Giappone ha specificato che il modello indicato al punto 4 è da ritenersi valido ai fini della conversione come quello indicato al punto 2 e che differisce da quest'ultimo solo perché ha validità di tre anni (e non di cinque). Entrambe hanno la riga su cui è riportata la scadenza, di colore blu.

Alla seconda pagina dell'allegato 1 è anche riportata l'immagine del retro della patente, che è uguale per tutti i tipi di patente.

Solo per completezza, si riportano di seguito anche le informazioni fornite da parte nipponica sui criteri di rilascio dei modelli in questione: 1 (oro - conducente eccellente), 2 (blu - conducente ordinario), 3 (verde - conducente principiate), 4 (blu - conducente che ha commesso violazione)

"La patente 1 (validità 5 anni) viene rilasciata con i seguenti criteri:

a) patente ottenuta da più di 5 anni

b) assenza di violazioni nei precedenti 5 anni

c) il possessore non ha carichi pendenti maggiori

La patente 2 (validità 5 anni) viene rilasciata anche nei seguenti casi:

a) Punti sopra descritti da a) a c)

b) Una violazione minore del codice stradale negli ultimi 5 anni

La patente 3 è destinata ai neopatentati, viene rilasciata con durata di 3 anni

La patente 4 viene rilasciata nei seguenti casi, in caso di violazione del codice stradale negli ultimi 5 anni e viene emessa con la durata di 3 anni

a) più di due violazioni minori del codice della strada o una da 6 punti

b) Possessore con carichi pendenti maggiori

c) in caso di incidente con omissione di soccorso o danneggiamento a beni materiali

Inoltre si indicano le informazioni -fornite da parte nipponica- per la lettura della data di nascita del titolare, (riportata in alto a destra della patente) secondo il calendario occidentale.

"Data di nascita (anno/mese/giorno)

Per convertire le date dal calendario giapponese a quello gregoriano:

Aggiungere 1925 al numero arabico che appare dopo l'ideogramma "昭和"

Ad es. "昭和" 50+1925=1975

Se compare l'ideogramma "平成" aggiungere 1988 al numero arabico che segue Se compare l'ideogramma "令和" aggiungere 2018 al numero arabico che segue".

Si ricorda comunque che con la domanda di conversione deve essere prodotta la traduzione ufficiale della patente di guida. Pertanto non sarà necessario fare il computo delle date se nella traduzione verrà effettuata la trasposizione, secondo il calendario occidentale.

Si confermano tutte le procedure in uso per la conversione delle patenti di guida giapponesi, tra cui la possibilità da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile di chiedere informazioni alle competenti autorità diplomatiche giapponesi, nel caso sorgano dubbi circa l'autenticità della patente di guida da convertire (articolo 2 del vigente Accordo).

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

M.I.T. - Circ. 13/12/2023 n. 37157 - Conversione patenti di guida britanniche

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 37157

Roma, 13 dicembre 2023

OGGETTO: Conversione patenti di guida britanniche.

 

Applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2023 ed in vigore dal 30 marzo 2023.

L'Ambasciata del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha rappresentato alcune problematiche connesse con l'applicazione dell'articolo 13 dell'Accordo in oggetto, verificatesi presso qualche UMC, in sede di conversione di patenti di guida britanniche. Ovviamente, per "patenti di guida britanniche" si deve intendere quelle rilasciate in tutti i Territori a cui si applica l'Accordo in questione.

Pertanto, ad integrazione della Circolare prot. 9570 del 22.03.2023 e della successiva Comunicazione prot. 9834 del 24.03.2023 recante ulteriori istruzioni operative concernenti l'Accordo in oggetto, appare opportuno rappresentare quanto di seguito.

Preliminarmente si riporta il contenuto del predetto articolo 13 dell'Accordo in oggetto, richiamandone i contenuti per agevolare le procedure di conversione.

Richieste di informazioni

1. L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida al titolare della patente. Potrà essere richiesta una traduzione ufficiale al titolare della patente solo nel caso in cui la patente in questione sia in versione cartacea e contenga testo aggiuntivo non incluso nei modelli condivisi tra le Parti di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

2. L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere informazioni all'autorità competente o centrale dell'altra Parte, nel caso abbiano dubbi circa la validità e/o l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

3. Lo scambio d'informazioni, ai fini del paragrafo 2, avviene tramite posta elettronica, con adeguato livello di protezione, secondo le seguenti modalità:
(a) le Autorità competenti del Regno Unito inoltrano la richiesta di informazioni all'Autorità centrale della Repubblica Italiana di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera (a).
(b) le Autorità competenti della Repubblica Italiana inoltrano la richiesta di informazioni all'Autorità competente del Regno Unito di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera (b).

In considerazione di quanto disposto dal predetto articolo, gli UMC possono chiedere informazioni riguardanti una patente di guida britannica prima di procedere alla sua conversione, solo nel caso in cui sorgano specifici dubbi circa la validità, l'autenticità ovvero i dati riportati sulla stessa. Ciò peraltro è stato indicato anche nella Circolare e nella Comunicazione predette ed in quest'ultima sono state anche indicate (a titolo di esempio) alcune fattispecie in cui poteva essere utile un'acquisizione d'informazioni.

Le eventuali richieste devono evidentemente essere inoltrate da codesti UMC direttamente alla competente autorità britannica tramite posta elettronica, così come indicato nella citata Comunicazione in cui sono state fornite precise indicazioni circa gli indirizzi da utilizzare.

Conseguentemente, le richieste d'informazioni di cui trattasi, non devono essere inoltrate alla Rappresentanza diplomatica britannica né da parte degli UMC né da parte dei titolari della patente di guida di cui è richiesta la conversione. Le autorità britanniche competenti devono fornire i dovuti riscontri direttamente agli UMC richiedenti, sempre tramite posta elettronica.

* * *

Si coglie l'occasione per ribadire la particolare disposizione prevista dall'articolo 3 -paragrafo 4-dell'Accordo, in cui si rileva che i titolari di patente di guida britannica "che hanno acquisito la residenza nella Repubblica Italiana il 31 dicembre 2020 o in data antecedente" possono richiedere la conversione della propria patente di guida "anche se residenti nella Repubblica Italiana da un periodo superiore a sei anni". Peraltro, tale particolare eccezione prevista nel testo dell'Accordo, è stata anche oggetto di chiarimento nel paragrafo 3 della Circolare sopra richiamata (prot. 9570 del 22.03.2023).

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

M.I.T. - Circ. 17/01/2024 n. 1195/23.18.01 - Serbia. Aggiornamento sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la Motorizzazione

Prot. n. 1195/23.18.01

Roma, 17 gennaio 2024

OGGETTO: Serbia. Aggiornamento della Comunicazione prot. 34187 del 15.11.2023, recante istruzioni operative per l'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 21 marzo 2023.

 

Di seguito alla Comunicazione prot. 34187 del 15.11.2023 della scrivente Direzione, si fa presente quanto segue.

L'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro, ha trasmesso alla scrivente Sede una comunicazione dell'Ambasciata d'Italia a Belgrado riguardante un aggiornamento dei riferimenti delle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia presenti in Italia ai fini dello svolgimento delle procedure previste dall'Accordo in oggetto.

Da una lettura della documentazione pervenuta si rileva che le modifiche riguardano solo due degli indirizzi di posta elettronica delle predette Rappresentanze diplomatiche, precedentemente resi noti da parte dell'autorità serba. Per agevolare le procedure di codesti Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) si riporta di seguito il prospetto con tutti i riferimenti delle Rappresentanze diplomatiche serbe in Italia opportunamente aggiornato, che annulla e sostituisce quello contenuto nella suddetta Comunicazione del 15.11.2023.

Nel prospetto sono sempre riportate anche le competenze territoriali della Rappresentanze diplomatiche, che sono state confermate valide per tutte le procedure previste dall'Accordo in esame -come indicato nella suddetta Comunicazione- compreso il rilascio del Certificato di validità e autenticità previsto dall'articolo 6 dell'Accordo.

Recapiti e competenze territoriali delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Serbia presenti in Italia

Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma
Via dei Monti Parioli 20 - 00197 Roma
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. telefono: 06 3211950
fax: 06 3200868
L'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma è responsabile per le seguenti Regioni: Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.

Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Trieste
Strada del Friuli 54 - 34136 Trieste
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
telefono: 040 410125
Il Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Trieste è responsabile per le seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano
Via Pantano 2 - 20122 Milano
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. telefono: 02 72095466
Il Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano è responsabile per le seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

Min. Interno - Circ. 04/01/2023 n. 300/STRAD/1/399.U/2023 - Proroga della validità delle patenti britanniche

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/399.U/2023

Roma, 4 gennaio 2023

OGGETTO: Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Proroga della validità delle patenti britanniche.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, cosiddetto "decreto milleproroghe", entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

In particolare, l'art. 2, comma 2, ha modificato l'art. 2, comma 3 del decreto legge 228/2021 [1], sostituendo le parole "fino al 31 dicembre 2022", con le parole "fino al 31 dicembre 2023".

Per effetto di tale modifica, l'estensione della validità delle patenti rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per condurre in Italia veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023. Tale proroga riguarda i titolari di patente di guida britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2021.

Diversamente, i titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia in data successiva al 31 dicembre 2021, potranno condurre veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita per un anno successivo a tale data, in applicazione dell'art. 135, comma 1, del codice della strada.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

___

[1] Decreto milleproroghe del 2021.

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