C.d.S. - Art. 142 - Limiti di velocità

Codice della strada

Art. 142 - Limiti di velocità [1] [2] [3]

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,[4] gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.[5]

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 [6] km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici:[7] 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;[8]

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite [9]. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11 [10].

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,[11] anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,[12] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.[13]

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno [14].[15]

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [16].

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 [17].

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00 [18]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi [19].[20]

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828,00 a euro 3.313,00 [21]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[22]

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 [23].

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f) g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.[24] L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. [25]

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[26]

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.[27]

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.[28] [33]

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento [29] annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti [30].[31] [32]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 343, 344 e 345.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[3] Vedi Circolari del Ministero dell’Interno: 25.8.1995, n. 300/A/56516/144/5/20/3; 2.8.2000, n. 81; 5.12.2000, n. 300/A/25554/144/5/20/3; 12.12.2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; 21.3.2001, prot. n. M/2413-12.

[4] Parole inserite dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120.

[5] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002, n. 284. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.".

[6] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Le parole "e 50 km/h nei centri abitati" sono soppresse dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Parole aggiunte dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[11] Direttive generali del Ministero dell'interno relative all'installazione e all'utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni sono fornite con circolare prot. n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3.10.2002.

[12] Parole inserite dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[13] Relativamente alla impossibilità di contestazione vedi circolare del Ministero dell'interno n. 24 del 13.4.2001.

In merito all'installazione ed utilizzazione di dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al presente articolo vedi circolare Ministero dell'interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2.10.2002 e l'art. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

L'art. 61 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inoltre previsto modalità specifiche per accertamento delle violazioni ai limiti di velocità da parte degli enti locali.

[14] Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il D.M. 15 agosto 2007.

[15] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[16] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[17] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[18] L'importo della sanzione è stato espressamente escluso dall'incremento biennale previsto dal decreto interministeriale per il biennio 1.1.2011 - 31.12.2012

[19] In merito alla non possibilità di differire l'esecuzione della sanzione accessoria, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-12 del 4.5.2001.

[20] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, poi così modificato dall'art. 25 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida é annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.".

[21] L'importo della sanzione è stato espressamente escluso dall'incremento biennale previsto dal decreto interministeriale per il biennio 1.1.2011 - 31.12.2012

[22] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, poi così modificato dall'art. 25 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "9 bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ".

[23] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[24] La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

[25] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.".

[26] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.".

[27] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120.

[28] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 2, della citata legge.

[29] Parole così sostituite dal D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[30] Periodo aggiunto dal D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[31] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 2, della citata legge, è stato così modificato dall'art. 4-ter D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

[32] L'art. 25, commi 2 e 3, della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.".

L'art. 4-ter, c. 16, legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del D.L. 2.3.2012 n. 16 ha precisato che: "16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

[33] Ai sensi dell'art. 18, omma 3bis, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96, "Per gli anni 2017 e 2018 le province e le cittaàmetropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale."

DPR 495/92 - Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) - Apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) - Apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità (610)

1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. (609)

3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'art. 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.


(609) Comma così modificato dall'art. 197, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(610) Per l'approvazione dei prototipi delle apparecchiature di cui al presente articolo, vedi il D.M. 29 ottobre 1997.

M.I.T. - D.D. 01/06/2020 n. 183 - Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità - Estensione dispositivo "EnVES EVO MVD 1605"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la sicurezza stradale

DECRETO DIRIGENZIALE
1° giugno 2020, prot. n. 183

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

Visto l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

Visto il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni e in particolare i casi e le condizioni in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

Visto il decreto dirigenziale n. 4670, in data 28 luglio 2016, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15 - Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "EnVES EVO MVD 1505";

Visto il decreto dirigenziale n. 1550, in data 17 marzo 2017, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" ad una versione denominata "EnVES EVO MVD 1605", limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, che si caratterizza per l'introduzione di un sensore di rilevamento della velocità e classificazione dei veicoli con tecnologia radar in sostituzione del precedente laser;

Visto il decreto dirigenziale n. 4020, in data 21 giugno 2017, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1605" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1375 uscita di produzione e l'aggiornamento del manuale di installazione apparati che prevede ulteriori specifiche delle geometrie di installazione;

Vista la nota in data 13 dicembre 2019, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1605" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della versione mod. AXIS P1365MKII uscita di produzione, e l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati "EnVES EVO MVD 1605" che prevede le differenti specifiche tecniche;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda;

Considerato che la modifica apportata, così come dichiarato dalla società Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorativa;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione

1. L'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVD 1605" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 - Viterbo, di cui al decreto dirigenziale n. 1550, in data 17 marzo 2017, è estesa alla nuova configurazione che si caratterizza per l'introduzione di nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della precedente telecamera mod. AXIS P1365MKII.

2. Restano valide le prescrizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto di approvazione n. 1550 del 17 marzo 2017.

3. L'approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1605" come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del decreto n. 4670.

Articolo 2

Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1605" dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019).

3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "EnVES EVO MVD 1605", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3

Produzione e commercializzazione

1. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016, del decreto n. 1550 del 17 marzo 2017 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

2. I sistemi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019).

3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "EnVES EVO MVD 1605", in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2020

Il Direttore Generale: LANATI

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