Min. Affari Esteri - Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. – Uff. IV

GUIDA ALLA NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

L’esigenza di realizzare una “Guida alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale” nasce dalla esperienza quotidiana presso l’Ufficio IV della DGIEPM.

Esperienza che ha evidenziato quanto la disinformazione, la difficoltà da parte di molti Uffici giudiziari di accedere alla rete Internet, nonché la non immediata reperibilità di strumenti di lavoro (codici, manuali, raccolte varie), da parte degli operatori privati e istituzionali della giustizia, contribuiscano a far lievitare ulteriormente i tempi notoriamente già lunghi del procedimento di notifica.

Il lavoro capillare di “istruzioni per l’uso”, svolto prevalentemente al telefono, talvolta mediante invio per fax del materiale richiesto e, negli ultimi tempi, anche a mezzo di posta elettronica, ha consentito di ottenere un risultato che riteniamo più che soddisfacente.

Il numero delle pratiche relative alla materia in questione, trattate da questo Ufficio, è passato da 908 nell’anno 2000 a 480 a fine 2004. Verosimilmente anche l’anno in corso si chiuderà con una ulteriore diminuzione.

Come è accaduto? Sicuramente non è diminuito il numero delle cause civili che i Tribunali italiani devono smaltire ogni anno.

Questo Ufficio ha semplicemente cessato di fungere da centro di smistamento della corrispondenza proveniente dalle Autorità giudiziarie civili italiane ed è diventato, per contro, il punto di riferimento per studi legali, uffici giudiziari e talvolta anche privati cittadini, sovente confusi da informazioni discordanti o non aggiornate sulla normativa in vigore.

Si auspica che la realizzazione della “Guida” e la sua pubblicazione su Internet, possano agevolare l’iter di espletamento delle notifiche, portando maggiore chiarezza in materia.

Prima edizione: dicembre 2002

 

Per eseguire dall’Italia la notifica all’estero di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile o commerciale è opportuno, inizialmente, consultare la seguente tabella:

PAESE

CONVENZIONE

CONVENZIONE

CONVENZIONE

REGOLAMENTO

 

BILATERALE

L’AJA 1.3.1954

L’AJA 15.11.1965

(CE) 1393/2007

AFGHANISTAN

 

 

 

 

ALBANIA

 

13.12.2010

1.7.2007

 

ALGERIA

Algeri 22.7.2003, in

 

 

 

 

vigore dal 13.12.2006

 

 

 

ANDORRA

 

 

 

 

ANGOLA

 

 

 

 

ANTIGUA E

 

 

1.11.1981

 

BARBUDA

 

 

 

 

ARABIA SAUDITA

 

 

 

 

ARGENTINA

Roma 9.12.1987

9.7.1988

1.12.2001

 

ARMENIA

 

29.1.1997

 

 

AUSTRALIA

Londra 17.12.1930

 

1.11.2010

 

AUSTRIA

Vienna 30.6.1975

 

 

31.5.2001

AZERBAIJAN

 

 

 

 

BAHAMAS

 

 

1.2.1998

 

BAHREIN

 

 

 

 

BANGLADESH

 

 

 

 

BARBADOS

 

 

1.10.1969

 

BELGIO

 

 

 

31.5.2001

BELIZE

 

 

1.5.2010

 

BENIN

 

 

 

 

BIELORUSSIA

Roma 25.1.1979

25.8.1991

1.2.1998

 

BOLIVIA

 

 

 

 

BOSNIA-

 

6.3.1992

1.2.2009

 

ERZEGOVINA

 

 

 

 

BOTSWANA

 

 

1.9.1969

 

BRASILE

Roma 17.10.1989

 

 

 

BRUNEI

 

 

 

 

BULGARIA

Roma 18.5.1990

 

 

1.1.2007

BURKINA FASO

 

 

 

 

BURUNDI

 

 

 

 

CAMBOGIA

 

 

 

 

CAMERUN

 

 

 

 

CANADA

Londra 17.12.1930

 

1.5.1989

 

CAPO VERDE

 

 

 

 

CENTRAFRICA

 

 

 

 

CIAD

 

 

 

 

CILE

 

 

 

 

CINA

Pechino 20.5.1991

23.4.68 (solo Macao)

1.1.1992

 

CIPRO

 

 

 

1.5.2004

CITTA’ DEL

Roma 6.9.1932

17.5.1967

 

 

VATICANO

 

 

 

 

COLOMBIA

 

 

 

 

COMORE

 

 

 

 

CONGO

 

 

 

 

COREA

 

 

1.8.2000

 

COSTA D’AVORIO

 

 

 

 

COSTA RICA

 

 

 

 

CROAZIA

 

8.10.1991

1.11.2006

 

CUBA

 

 

 

 

DANIMARCA

 

 

 

20.11.2007

DOMINICA

 

 

 

 

ECUADOR

 

 

 

 

EGITTO

Roma 2.4.1974

16.11.1981

10.2.1969

 

EL SALVADOR

 

 

 

 

EMIRATI ARABI

 

 

 

 

UNITI

 

 

 

 

ERITREA

 

 

 

 

ESTONIA

 

 

 

1.5.2004

ETIOPIA

 

 

 

 

FIJI

 

 

 

 

FILIPPINE

 

 

 

 

FINLANDIA

 

 

 

31.5.2001

FRANCIA

Roma 12.1.1955

 

 

31.5.2001

GABON

 

 

 

 

GAMBIA

 

 

 

 

GEORGIA

 

 

 

 

GERMANIA

 

 

 

31.5.2001

GERUSALEMME

 

 

 

 

GHANA

 

 

 

 

GIAMAICA

 

 

 

 

GIAPPONE

Tokyo 5.10.1937

26.7.1970

27.7.1970

 

GIBUTI

 

 

 

 

GIORDANIA

 

 

 

 

GRAN BRETAGNA

Londra 17.12.1930

 

 

31.5.2001

GRECIA

 

 

 

31.5.2001

GRENADA

 

 

 

 

GUATEMALA

 

 

 

 

GUINEA

 

 

 

 

GUINEA BISSAU

 

 

 

 

GUINEA

 

 

 

 

EQUATORIALE

 

 

 

 

GUYANA

 

 

 

 

HAITI

 

 

 

 

HONDURAS

 

 

 

 

INDIA

 

 

1.8.2007

 

INDONESIA

 

 

 

 

IRAN

 

 

 

 

IRAQ

 

 

 

 

IRLANDA

 

 

 

31.5.2001

ISLANDA

 

31.7.2009

1.7.2009

 

ISRAELE

 

19.8.1968

13.10.1972

 

KAZAKISTAN

 

 

 

 

KENIA

 

 

 

 

KIRGHIZISTAN

 

14.8.1997

 

 

KOSOVO

 

 

 

 

KUWAIT

Al Kuwait 11.12.2002

 

1.12.2002

 

 

in vigore dal 21.12.04

 

 

 

LAOS

 

 

 

 

LESOTHO

 

 

 

 

LETTONIA

 

 

 

1.5.2004

LIBANO

Beirut 10.7.1970

7.1.1975

 

 

LIBERIA

 

 

 

 

LIBIA

 

 

 

 

LIECHTENSTEIN

 

 

 

 

LITUANIA

 

 

 

1.5.2004

LUSSEMBURGO

 

 

 

31.5.2001

MACEDONIA

 

17.11.1991

1.9.2009

 

MADAGASCAR

 

 

 

 

MALAWI

 

 

1.12.1972

 

MALAYSIA

Londra  17.12.1930

 

 

 

MALDIVE

 

 

 

 

MALI

 

 

 

 

MALTA

 

 

 

1.5.2004

MAROCCO

Roma  12.2.1971

14.9.1972

 

 

MAURITANIA

 

 

 

 

MAURITIUS

 

 

 

 

MESSICO

 

 

1.6.2000

 

MOLDOVA

Roma 07.12.2006

3.11.1993

 

 

MONACO PRINC.

 

 

1.11.2007

 

MONGOLIA

 

 

 

 

MONTENEGRO

 

3.6.2006

 

 

MOZAMBICO

 

 

 

 

MYANMAR

 

 

 

 

NAMIBIA

 

 

 

 

NEPAL

 

 

 

 

NICARAGUA

 

 

 

 

NIGER

 

 

 

 

NIGERIA

 

 

 

 

NORVEGIA

 

20.7.1958

1.10.1969

 

NUOVA ZELANDA

Londra 17.12.1930

 

 

 

OMAN

 

 

 

 

PAESI BASSI

 

 

 

31.5.2001

PAKISTAN

 

 

1.8.1989

 

PANAMA

 

 

 

 

PARAGUAY

 

 

 

 

PERU’

 

 

 

 

POLONIA

Varsavia  28.4.1989

 

 

1.5.2004

PORTOGALLO

 

 

 

31.5.2001

QATAR

 

 

 

 

REP. CECA

Praga  6.12.1985

 

 

1.5.2004

REP.DEM. CONGO

 

 

 

 

REP. DOMINICANA

 

 

 

REP. SLOVACCA

Praga  6.12.1985

 

 

1.5.2004

ROMANIA

Bucarest  11.11.1972

 

 

1.1.2007

RUANDA

 

 

 

 

RUSSIA

Roma  25.1.1979

26.7.1967

1.12.2001

 

SALOMONE

 

 

 

 

SAN MARINO

Roma  31.3.1939

 

1.11.2002

 

SAO TOME’ E

 

 

 

 

PRINCIPE

 

 

 

 

SENEGAL

 

 

 

 

SERBIA

 

27.4.1992

 

 

SEYCHELLES

 

 

1.7.1981

 

SIERRA LEONE

 

 

 

 

SINGAPORE

Londra, 17.12.1930

 

 

 

SIRIA

 

 

 

 

SLOVENIA

Roma  3.12.1960

 

 

1.5.2004

SOMALIA

 

 

 

 

SPAGNA

Madrid  22.5.1973

 

 

31.5.2001

SRI LANKA

 

 

1.6.2001

 

ST. KITTS AND

 

 

 

 

NEVIS, ST. LUCIA

 

 

 

 

ST. VINCENT E GRENADINE

 

 

27.10.1979

 

STATI UNITI

 

 

10.2.1969

 

D’AMERICA

 

 

 

 

SUD AFRICA

 

 

 

 

SUDAN

 

 

 

 

SURINAME

 

7.9.1977

 

 

SVEZIA

 

 

 

31.5.2001

SVIZZERA

 

5.7.1957

1.1.1995

 

SWAZILAND

 

 

 

 

TAGIKISTAN

 

 

 

 

TANZANIA

Londra  17.12.1930

 

 

 

THAILANDIA

 

 

 

 

TOGO

 

 

 

 

TONGA

 

 

 

 

TRINIDAD-

 

 

 

 

TOBAGO

 

 

 

 

TUNISIA

Roma  15.11.1967

 

 

 

TURCHIA

Roma  10.8.1926

11.7.1973

28.4.1972

 

TURKMENISTAN

 

 

 

 

TUVALU

 

 

 

 

UCRAINA

Roma  25.1.1979

24.8.1991

1.12.2001

 

UGANDA

 

 

 

 

UNGHERIA

Budapest  26.5.1977

 

 

1.5.2004

URUGUAY

 

 

 

 

UZBEKISTAN

 

2.12.1996

 

 

VANUATU

 

 

 

 

VENEZUELA

 

 

1.7.1994

 

VIETNAM

 

 

 

 

YEMEN

 

 

 

 

ZAMBIA

 

 

 

 

ZIMBABWE

 

 

 

 

 

Si rimanda alla terza edizione del Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale (Pocar, Treves, Clerici, De Cesari, Trombetta-Panigadi, Giuffrè ed., Milano 1999) per la consultazione del testo delle Convenzioni citate.Accanto al Paese di destinazione appaiono, ove applicabili, le Convenzioni bilaterali, le multilaterali firmate a L’Aja il 1° marzo 1954 e il 15 novembre 1965 nonché il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1348/2000.

Si riportano di seguito, ad ogni buon fine, gli estremi delle Convenzioni bilaterali:

ALGERIA: Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale (Algeri 22.7.2003 – L. n. 291 del 23.12.2005 – G.U. n. 13 del 17.1.2006, in vigore dal 13.12.2006);

ARGENTINA : Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 9.12.1987 – resa esecutiva in Italia con L. n. 532 del 22.11.1988 – G.U. 292 del 14.12.1988);

AUSTRIA: Convenzione aggiuntiva alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile (Vienna 30.6.1975 – L. n.342 del 2.5.1977 – G.U. 173 del 27.6.1977);

BRASILE: Trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17.10.1989 – L. n. 336 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

BULGARIA: Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 18.5.1990 – L. n. 338 del 18.8.1993 – G.U. 204 del 31.8.1993);

CINA: Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia civile (Pechino, 20.5.1991 – L. n. 199 del 4.3.1994 – G.U. 71 del 26.4.1994);

CITTA’ DEL VATICANO: Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale con dichiarazione annessa (Roma 6.9.1932 – L. n. 379 del 13.4.1933 – G.U. 107 dell’8.5.1933);

EGITTO: Convenzione sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone (Roma, 2.4.1974 – L. n. 619 del 9.5.1977 – G.U. 235 del 30.8.1977);

FRANCIA: Convenzione concernente la reciproca assistenza giudiziaria e sul rilascio degli atti di stato civile (Roma, 12.1.1955 – L. n. 155 del 19.2.1957 – G.U. 87 del 4.4.1957);

GIAPPONE: Scambio di note per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Tokyo, 5.10.1937 – RD n. 574 del 17.3.1938 – G.U. 119 del 27.5.1938);

GRAN BRETAGNA : Convenzione per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932);

JUGOSLAVIA (ex): Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3.12.1960 – L. n. 1368 del 12.8.1962 – G.U. 237 del 20.9.1962);

KUWAIT: Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze in materia civile (Al Kuwait 11.12.2002 - L. n. 209 del 28.7.2004 – G.U. 189 del 13.8.2004; in vigore dal 21.12.2004);

LIBANO: Convenzione relativa alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Beirut, 10.7.1970 – L. n. 87 del 12.2.1974 – G.U. 91 del 5.4.1974);

MAROCCO: Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 12.2.1971- L. n. 1043 del 12.121973 – G.U. 83 del 28.3.1974);

POLONIA: Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (Varsavia, 28.4.1989 – L. n. 338 del 5.10.1991 – G.U. 256 del 31.10.1991);

REPUBBLICA CECA E REPUBBLICA SLOVACCA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Praga, 6.12.1985 – L. n. 396 del 30.11.1989 – G.U. 291 del 14.12.1989);

ROMANIA: Convenzione concernente l’assistenza giudiziaria in materia civile e penale (Bucarest, 11.11.1972 – L. n. 127 del 20.2.1975 – G.U. 112 del 29.4.1975);

RUSSIA: Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile (Roma, 25.1.1979 – L. n. 766 dell’11.12.1985 – G.U. 303 del 27.12.1985).

SAN MARINO: Convenzione di amicizia e buon vicinato (come modificata dall’accordo firmato a Roma il 28.2.1946) – Roma, 31.3.1939 – L. n. 1320 del 6.6.1939- G.U. 217 del 16.9.1939;

SPAGNA: Convenzione concernente l’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Madrid, 22.5.1973 – L. n. 605 del 1° settembre 1977 – G.U. 233 del 27.8.1977);

TUNISIA: Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all’estradizione (Roma, 15.11.1967- L. n. 267 del 28.1.1971 – G.U. 128 del 21.5.1971);

TURCHIA: Convenzione concernente la protezione giudiziaria, l’assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (Roma, 10.8.1926 – L. n. 1076 del 26.4.1930 – G.U. 199 del 26.8.1930);

UNGHERIA: Convenzione sull’assistenza giudiziaria in materia civile (Budapest, 26.5.1977 – L. n. 512 del 23.7.1980 – G.U. n. 241 del 3.9.1980).

Nei casi in cui la trasmissione degli atti da notificare ai sensi di una Convenzione bilaterale debba avvenire per “via diplomatica normale”, l’Ufficiale giudiziario trasmetterà la documentazione direttamente all’Ambasciata italiana competente che, a sua volta, ne curerà l’inoltro alle Autorità locali.

La Convenzione dell’Aja del 15.11.1965 – relativa alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l’hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile.

Per una rapida consultazione delle due Convenzioni multilaterali sopracitate, si raccomanda di visitare il sito (periodicamente aggiornato) della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17).

Oltre al testo integrale delle Convenzioni, sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato membro in relazione all’applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

Il Regolamento (CE)1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e sulla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Detto Regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.

Le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm 

Per i Paesi con i quali non sono in vigore accordi in materia di assistenza giudiziaria, la notifica deve essere richiesta, senza spese, a cura dell’Ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 37 e 77 del DL 3 febbraio 2011, n.71 che sostituisce il DPR 5.1.1967, n. 200, mediante invio di due copie dell’atto (con traduzione se il destinatario è straniero) direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari territorialmente competenti.

Gli indirizzi sono reperibili su Internet (www.esteri.it/ministero/rappresentanze).

Ad adempimenti conclusi, la Rappresentanza italiana all’estero restituirà direttamente all’Ufficiale giudiziario richiedente la relata di notifica.

“(…) soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR 200/67” si applicano le disposizioni dell’art. 142 c.p.c.

Così recita il secondo comma dell’articolo predetto, aggiunto dall’art. 9 della legge 6 febbraio 1981, n. 42 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l’Aja il 15 novembre 1965), quale conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1978, n. 10.

La Convenzione del 1965, infatti, a differenza di altri accordi, per la prima volta si preoccupa di regolare (artt. 15 e 16), anche gli effetti derivanti dalla trasmissione e dalla consegna dell’atto, allo scopo di portare effettivamente l’atto stesso a conoscenza del destinatario e, di conseguenza, precisare il momento in cui la notificazione deve ritenersi conclusa e produttiva di effetti giuridici.

Quando il destinatario straniero di un atto è irreperibile in Italia e viene disposta dalla competente Autorità giudiziaria la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si raccomanda di indicare il luogo di ultima residenza all’estero dell’interessato.

In detta ipotesi, l’applicazione delle modalità di cui all’art. 143 c.p.c. presuppone una collaborazione dello Stato straniero che, su richiesta della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, riceve l’atto per l’eventuale affissione alla casa comunale straniera, o equivalente, ove esistente.

CASI PARTICOLARI

Poiché, come noto, l’Italia e Taiwan (Repubblica di Cina) non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti colà residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese se il destinatario è straniero, all’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center - Kelung Road, 333-Suite 1808 Floor 18-110 – Taipei, Taiwan R.O.C.) che ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.

Per quanto riguarda Cuba, Panama, Colombia e Uruguay, Paesi non firmatari di Convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile e commerciale, né di Accordi bilaterali con l’Italia, si ricorda che l’ordinamento giuridico degli stessi non consente alle Rappresentanze diplomatico-consolari di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a cittadini cubani, panamensi, colombiani e uruguayani configurando le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.

Pertanto, gli atti da notificare (3 copie con traduzione giurata in lingua spagnola) vanno trasmessi alle competenti Ambasciate italiane, che ne cureranno i seguiti, accompagnati da una Lettera di richiesta appositamente predisposta dal Ministero della Giustizia (v. allegato A).

Le Autorità cubane impiegano mediamente 90 giorni per l’espletamento della notifica/rogatoria.

Gli atti da notificare a Panama e in Colombia necessitano anche della legalizzazione mediante apostille.

N.B.: la legalizzazione è richiesta anche per gli atti da notificare a soggetti non italiani residenti in Cile e in Costa Rica.

Le notifiche al personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche straniere e le Organizzazioni internazionali in Italia, agli Stati esteri chiamati in causa in persona dell’Ambasciatore visto quale rappresentante dello Stato o con riferimento all’Ambasciata in Italia e alle Ambasciate estere chiamate in causa impersonalmente o in persona dell’Ambasciatore pro tempore, vanno indirizzate al MAE - Cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio II.

Allegato A

FAC-SIMILE DI RICHIESTA

Prot. data,

Alla competente Autorità

della Repubblica di

(Cuba/Panama/Colombia/

Uruguay)

OGGETTO: notificazione di atti giudiziari nel territorio della Repubblica di

(Cuba/Panama/Colombia/Uruguay)

Si richiede formalmente alle competenti Autorità

(cubane/panamensi/colombiane) l’espletamento dell’allegata richiesta di commissione rogatoria

concernente la notifica di un atto giudiziario destinato

a………………………………………………………………………………….

(da completare di volta in volta con le generalità, la nazionalità e l’esatto indirizzo all’estero della

parte destinataria dell’atto da notificare).

Si precisa che la notificazione viene richiesta per l’udienza

del………………………e deve essere effettuata entro il ………………………………

Firmato

(Il Presidente della Corte di Appello o del

Tribunale a seconda dell’UNEP, presso la Corte

di Appello o presso il Tribunale, da cui proviene

la documentazione che si inoltra all’estero)

N.B.: La presente richiesta deve essere munita di traduzione ufficiale in lingua spagnola.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di inform

Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD)) 
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 
Il Parlamento europeo, 
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17506/1/2010 – C7-0074/2011), 
– vista la propria posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151), 
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
– visto l'articolo 66 del suo regolamento, 
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0208/2011), 
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; 
2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, 
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, 
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
1 GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 149. 
P7_TC2-COD(2008)0062 
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, 
vista la proposta della Commissione europea, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, 
considerando quanto segue: 
(1) Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. L'Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale. 
(2) Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera3, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI4 ("le decisioni di Prüm"), avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano concretamente applicate quando le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale. 
(2 bis) Nella sua comunicazione del 20 luglio 2010, la Commissione ha sottolineato che il controllo dell'applicazione della normativa si conferma un elemento chiave per la creazione delle condizioni favorevoli alla riduzione sostanziale del numero di morti e feriti. Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2010 in materia di sicurezza stradale, il Consiglio ha inoltre chiesto di esaminare la necessità di un maggior rigore nell'applicazione del codice della strada da parte degli Stati membri e, se del caso, a livello di Unione, invitando la Commissione a esaminare le possibilità di armonizzare, se opportuno, il codice della strada a livello di Unione. La Commissione dovrebbe pertanto determinare la necessità di proporre in futuro ulteriori misure volte ad agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti gravi. 
2 Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 149) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 marzo 2011 (GU C 136 E del 6.5.2011, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011. 
3 GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1. 
4 GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12. 
(2 ter) Occorre altresì incoraggiare una maggiore convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri e, a tale proposito, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni per le apparecchiature automatiche di controllo per la sicurezza stradale. 
(2 quater) È opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea circa le normative in materia di sicurezza stradale in vigore nei vari Stati membri e l'attuazione della presente direttiva, in particolare attraverso appropriate misure volte a garantire la diffusione di informazioni sufficienti sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale quando si viaggia in un altro Stato membro. 
(3) Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che le sanzioni siano facilitate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, occorre istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per determinate infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale definita dal diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro dell'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione. 
(4) Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione di persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, può accrescere l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'infrazione, prevenendo con ciò gli incidenti stradali. 
(5) Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. In alcuni Stati membri tali reati sono definiti dal diritto nazionale come un illecito "amministrativo", mentre in altri come un illecito "penale". La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni nel diritto nazionale. 
(6) Nell'ambito delle decisioni di Prüm gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. Nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm. 
(7) Le applicazioni software esistenti dovrebbero costituire la base per lo scambio di dati previsto dalla presente direttiva e agevolare nel contempo la presentazione di relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali applicazioni dovrebbero permettere lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri. È opportuno sfruttare ▌ l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in relazione ai dati di immatricolazione dei veicoli a norma delle decisioni di Prüm ▌. La Commissione dovrebbe valutare in una relazione il funzionamento delle applicazioni software utilizzate ai fini della presente direttiva. 
(8) L'ambito d'applicazione delle succitate applicazioni software dovrebbe essere limitato ai processi usati nello scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali negli Stati 
membri. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate ad essere utilizzate esulano dall'ambito d'applicazione di tali applicazioni. 
(9) La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione europea mira a trovare la soluzione più semplice, più facilmente reperibile e vantaggiosa in termini di costi per lo scambio di informazioni. 
(10) Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, il titolare del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informarli delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua che la persona interessata possa comprendere con maggiore probabilità, onde assicurare che la persona in questione abbia capito chiaramente di quali informazioni si tratta. Gli Stati membri dovrebbero applicare le opportune procedure atte a garantire che sia informato soltanto il diretto interessato e non una terza persona, con modalità analoghe a quelle adottate dagli Stati membri allorché indagano su siffatte infrazioni, tra cui, se del caso, tramite plico raccomandato. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alle informazioni in questione consentendole, in particolare chiedendo ulteriori informazioni, pagando la sanzione o esercitando i propri diritti della difesa, in particolare in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento, ad esempio la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie5. 
(11) Gli Stati membri dovrebbero prevedere di fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali6. 
(11 bis) Al fine di perseguire una politica di sicurezza stradale volta a raggiungere un livello elevato di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione, tenendo conto nel contempo dell'estrema diversità delle situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e normative più restrittive, per assicurare una maggiore convergenza dei codici della strada e della loro applicazione tra gli Stati membri. Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni al fine di stabilire metodi, prassi e standard minimi comparabili a livello di Unione, tenendo conto della cooperazione internazionale e degli accordi esistenti in materia di sicurezza stradale, in particolare della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968. 
(11 ter) Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare l'esigenza di criteri comuni per le procedure di follow-up applicate dagli Stati Membri in caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali. Nella relazione la Commissione dovrebbe affrontare questioni quali le procedure per la trasmissione della 
5 GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16. 
6 GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1. 
decisione finale di irrogare una sanzione e/o una sanzione pecuniaria, come pure il riconoscimento e l'applicazione di tale decisione tra le autorità competenti degli Stati membri. 
(11 quater) Nel preparare la revisione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione consulti tutti i soggetti interessati, quali le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione della normativa in materia di circolazione stradale, le associazioni delle vittime e altre organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale. 
(12) Una più stretta cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei dati personali, garantito ▌ da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati che tengono conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Occorre che le applicazioni software da sviluppare consentano uno scambio di informazioni in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi. I dati raccolti nell'ambito della presente direttiva non dovrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti da quest'ultima. Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo e di conservazione temporanea dei dati. 
(12 bis) Poiché i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, è opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Fatta salva l'osservanza dei requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, il diretto interessato dovrebbe essere informato di conseguenza, al momento della notifica dell'infrazione, dei propri diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e al periodo massimo previsto dalla legge per la loro conservazione e dovrebbe altresì avere il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti o la cancellazione immediata di dati registrati indebitamente. 
(13) I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati. 
(14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. 
(15) A norma degli articoli 1 e 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati o soggetti alla sua applicazione. 
(16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. 
(16 bis) Al fine di conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso mezzi interoperabili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di tenere conto delle relative modifiche alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o allorché previsto dagli atti legislativi dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato -I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 
(17) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"7, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. 
(18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, qualora siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 
(19) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ed ha espresso un parere8, 
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
Articolo 1 
Obiettivo 
La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione mediante l'agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione. 
Articolo 2 
Ambito di applicazione 
La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale: 
a) eccesso di velocità; 
b) mancato uso della cintura di sicurezza; 
7 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. 
8 GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9. 
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; 
d) guida in stato di ebbrezza; 
e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti; 
f) mancato uso del casco protettivo; 
g) uso di una corsia vietata; 
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. 
Articolo 3 
Definizioni 
Ai fini della presente direttiva, si intende per: 
a) "veicolo" ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci; 
b) "Stato membro dell'infrazione", lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa; 
c) "Stato membro d'immatricolazione", lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa; 
d) "eccesso di velocità", il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione; 
e) "mancato uso della cintura di sicurezza", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli9, e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione; 
f) "mancato arresto davanti a un semaforo rosso", il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione; 
g) "guida in stato di ebbrezza", la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione; 
h) "guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti", la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione; 
i) "mancato uso del casco protettivo", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione; 
j) "circolazione su una corsia vietata", l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente 
9 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26. 
chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione; 
k) "uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida", l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione; 
l) "punto di contatto nazionale", un'autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli; 
m) "consultazione automatizzata", la procedura di accesso on line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri o dei paesi partecipanti; 
n) "titolare del veicolo", la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione. 
Articolo 4 
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri 
1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate sui: 
a) dati relativi ai veicoli; nonché 
b) dati relativi ai proprietari o ai titolari del veicolo. 
Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere alla consultazione rispettano i requisiti di cui all'allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 8 bis riguardo all'aggiornamento dell'allegato -I in funzione del progresso tecnico, allo scopo di tener conto delle pertinenti modifiche alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o allorché previsto dagli atti legislativi dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato -I. 
2. Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal punto nazionale di contatto dello Stato membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione. 
Le consultazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, fatta eccezione per il suo punto 1, per il quale si applicano le procedure di cui all'allegato -I della presente direttiva. 
Conformemente alla presente direttiva, lo Stato membro dell'infrazione utilizza i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale delle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui agli articoli 2 e 3. 
3. Per lo scambio di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale ▌. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione applicabile dello Stato membro interessato. 
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti 
da altre banche dati. Essi garantiscono altresì che lo scambio di informazioni sia effettuato in modo efficiente in termini di costi e in modo sicuro, garantendo la riservatezza dei dati trasmessi, nella misura del possibile utilizzando applicazioni software esistenti, come quella appositamente concepita ai fini dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e versioni modificate di tali applicazioni software, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato -I della presente direttiva e al capo 3, punti 2 e 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni software prevedono tanto la modalità di scambio in tempo reale on-line quanto la modalità di scambio batch, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio. 
5. Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle applicazioni software di cui all'articolo 4. 
Articolo 5 
Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale 
1. Lo Stato membro dell'infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up riguardanti le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2. 
Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare siffatti procedimenti, esso ne informa, a norma della sua legislazione nazionale, il proprietario, il titolare del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettato di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale. 
Tale comunicazione include, conformemente alla legislazione nazionale, le conseguenze giuridiche nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma della legislazione dello Stato membro. 
2. Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, al titolare del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo dei testi delle disposizioni di diritto nazionale violate e la relativa sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.
A tal fine, lo Stato membro dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato. 
3. Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up riguardanti le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, lo Stato membro dell'infrazione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, invia la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione. 
Articolo 6 
Relazione degli Stati membri alla Commissione 
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione preliminare entro dodici mesi dalla fine del periodo di recepimento. Essi trasmettono alla Commissione altresì una relazione esaustiva entro trenta mesi dalla fine del periodo di recepimento e in seguito ogni sue anni. 
Le relazioni esaustive indicano il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, insieme al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite e alla ragione di tali richieste. 
In esse figura inoltre una descrizione della situazione nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni connesse alla sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d'informazione. 
Articolo 7 
Protezione dei dati 
1. Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale10, si applicano ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva. 
1 bis. In particolare, ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva possano, entro un periodo di tempo adeguato, essere rettificati se inesatti e cancellati o bloccati allorché non più necessari, come previsto dagli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, disponendo altresì che sia stabilito un limite di tempo per la conservazione dei dati, come previsto dall'articolo 9 della medesima decisione quadro. 
Ciascuno Stato membro garantisce altresì che, per quanto riguarda il trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, i dati in questione siano utilizzati unicamente per le finalità di cui all'articolo 1 e che i soggetti interessati godano dei diritti d'informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione o blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto nazionale nell'attuazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 
Tutte le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nelle decisioni di Prüm si applicano altresì ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva. 
1 ter. Qualunque soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dati personali registrati nello Stato membro d'immatricolazione sono stati trasmessi allo Stato membro dell'infrazione, tra cui la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione. 
Articolo 8 
Informazione destinata ai conducenti nell'Unione 
1. La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tali norme. 
1 bis. Gli Stati membri forniscono agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio e sulle misure di applicazione della presente direttiva in 
10 GU 350 del 30.12.2008, pag. 60. 
collaborazione con, tra altri organismi, enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale o club automobilistici. 
Articolo 8 bis 
Esercizio della delega 
1. Il potere di adottare atti delegati é conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo. 
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata di periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo. 
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica simultanea al Parlamento europeo e al Consiglio. 
5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 
Articolo 9 
Revisione della direttiva 
Entro …, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare sui seguenti aspetti e, se del caso, formula proposte volte a contemplarli: 
– una valutazione dell'eventuale necessità di aggiungere all'ambito di applicazione della presente direttiva altre infrazioni in materia di sicurezza stradale; 
– una valutazione dell'efficacia della presente direttiva ai fini della riduzione del numero di vittime sulle strade dell'Unione, in particolare la valutazione se su tale efficacia incida la copertura geografica della presente direttiva; GU: inserire la data corrispondente a trentasei mesi dopo il termine del periodo previsto per il recepimento. 
– una valutazione della necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e le procedure automatiche di controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata a elaborare, a livello di Unione, linee direttrici in materia di sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei trasporti, al fine di garantire una maggiore convergenza dell'applicazione della normativa stradale da parte degli Stati membri attraverso metodi e pratiche comparabili. Le linee direttrici possono contemplare almeno il mancato rispetto dei limiti di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso; 
– una valutazione della necessità di rafforzare l'esecuzione dei provvedimenti per le infrazioni del codice della strada in materia di sicurezza e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell'Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti; 
– possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno; 
– una valutazione delle applicazioni informatiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di garantire una corretta applicazione della presente direttiva nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli. 
Articolo 10 
Recepimento 
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro.... Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 
Articolo 11 
Entrata in vigore 
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Articolo 12 
Destinatari 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. 
Fatto a..., 
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il Presidente Il Presidente GU: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
ALLEGATO -I 
Elementi dei dati inerenti alla ricerca di cui all'articolo 4 Elemento O/F11 Osservazioni 
Dati relativi al veicolo O 
Stato membro di immatricolazione 

Numero di immatricolazione 

(A2) Dati relativi all'infrazione O 
Stato membro dell'infrazione 

Data di riferimento dell'infrazione 

Ora di riferimento dell'infrazione 

Scopo della consultazione 

Codice del tipo di infrazione per le infrazioni elencate all'articolo 2 della direttiva 
1 = eccesso di velocità 
2 = guida in stato di ebbrezza 
3 = mancato uso della cintura di sicurezza 
4 = mancato arresto davanti a un semaforo rosso 
5 = uso di una corsia vietata 
10 = guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti 
11 = mancato uso del casco protettivo 
12 = uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida 
Elementi dei dati forniti di cui all'articolo 4 
Parte prima: dati relativi ai veicoli Elemento O/F12 Commento 
Numero di immatricolazione 

Numero di telaio/VIN 

Paese di immatricolazione 

Marca 

(D.113) ad es. Ford, Opel, Renault, ecc. 
Modello commerciale del veicolo 

(D.3) ad es. Focus, Astra, Megane 
Codice categoria UE 

(J) ciclomotori, moto, auto ecc. 
11 O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo. 
2 Abbreviazione armonizzata (cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29.4.1999). 
12 O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo. 
13 Abbreviazione armonizzata (cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29.4.1999). 
Parte II. Dati relativi ai titolari o ai proprietari del veicolo Elemento O/F1 Commento 
Dati relativi ai titolari del veicolo 
(C.12) I dati si riferiscono ai titolari del certificato di immatricolazione interessato. 
Nome (ragione sociale) dei titolari del certificato di immatricolazione 

(C.1.1.) 
Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli, ecc. I 

il nome è comunicato in un formato stampabile 
Nome 

(C.1.2) 
Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali 

il nome è comunicato in un formato stampabile 
Indirizzo 

(C.1.3) 
Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, la località di residenza, il paese di residenza, ecc. 

l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile 
Sesso 

Maschio, femmina 
Data di nascita 

Persona giuridica 

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc. 
Luogo di nascita 

Numero di identificazione 

Identificativo unico per la persona o la società. 
Dati relativi ai proprietari del veicolo 
(C.2) I dati si riferiscono al proprietario del veicolo. 
Nome (ragione sociale) dei proprietari 

(C.2.1) 
Nome 

(C.2.2) 
Indirizzo 

(C.2.3) 
Sesso 

Maschio, femmina 
Data di nascita 

Persona giuridica 

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc. 
Luogo di nascita 

Numero di identificazione 

Identificativo unico per la persona o la società. 
In caso di veicoli rottamati, veicoli o numeri di targa rubati o immatricolazioni scadute, non si forniscono informazioni sul proprietario/titolare. Al loro posto, si trasmette il messaggio "Informazioni non comunicate". 
ALLEGATO 
MODELLO per la lettera d'informazione 
di cui all'articolo 5 
[COPERTINA] 
[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente] [Nome e indirizzo del destinatario] 
LETTERA D'INFORMAZIONE 
riguardante un'infrazione in materia di sicurezza stradale commessa in.......... 
[nome dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione] 
Pagina 2 
Il [data...... ] un'infrazione in materia di sicurezza stradale commessa con il veicolo con numero di immatricolazione.............., marca.........., modello............, è stata rilevata da.................[nome dell'organismo responsabile]. 
[Alternativa 1]14 
Lei è registrato come titolare del certificato di immatricolazione del veicolo summenzionato. 
[Alternativa 2]1 
Il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo summenzionato ha indicato che lei stava guidando il veicolo quando l'infrazione in materia di sicurezza stradale è stata commessa. 
Gli estremi dell'infrazione sono descritti alla pagina 3. 
L'importo della sanzione pecuniaria applicabile a questa infrazione è di......... EUR / [valuta nazionale]. 
La scadenza per il pagamento è fissata al....................... 
Se non intende pagare la sanzione pecuniaria, Le consigliamo di compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e di inviarlo all'indirizzo indicato. 
La presente lettera è trattata a norma della legislazione nazionale dello... [nome dello Stato membro dell'infrazione]. 
14 Cancellare le voci non pertinenti. 
Pagina 3 
Estremi dell'infrazione 
a) Dati riguardanti il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa: 
Numero di immatricolazione: 
Stato di immatricolazione: 
Marca e modello: 
b) Dati riguardanti l'infrazione: 
Luogo, data e ora in cui è stata commessa l'infrazione: 
Natura e qualificazione giuridica dell'infrazione: 
eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, uso di una corsia vietata, uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida15 
Descrizione dettagliata dell'infrazione: 
Estremi delle vigenti disposizioni di legge: 
Descrizione o riferimento alla prova dell'infrazione: 
15 Cancellare le voci non pertinenti. 
c ) Dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione16: 
tipo di dispositivo per rilevare l'eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, l'uso di una corsia vietata, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida17: 
Specifica del dispositivo: 
Numero identificativo del dispositivo: 
Data di validità dell'ultima calibratura: 
d) Risultato dell'utilizzo del dispositivo: 
[l'esempio riguarda l'eccesso di velocità; saranno aggiunte altre infrazioni:] 
Velocità massima: 
Velocità misurata: 
Velocità misurata corretta per tenere conto del margine di errore: 
16 Non pertinente se non sono stati utilizzati dispositivi. 
17 Cancellare le voci non pertinenti. 
Pagina 4 
Modulo di risposta 
(si prega di compilare il modulo in stampatello) 
A. Identità del conducente: 
– Cognome e nome: 
– Luogo e data di nascita: 
– Patente n.:... rilasciata il (data):... a (luogo): 
– Indirizzo: 
B. Elenco delle domande: 
1. Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione..., è immatricolato a Suo nome? sì/no18 
In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è: 
(cognome, nome, indirizzo) 
2. Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata? sì/no1 
3. In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi: 
Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente lettera d'informazione all'autorità seguente: 
all'indirizzo seguente: 
18 Cancellare le voci non pertinenti. 
INFORMAZIONI 
Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente di... [nome dello Stato membro dell'infrazione]. 
Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di risposta. 
Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente: 
[da completare a cura dello Stato membro dell'infrazione – indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso]. 
La presente lettera non comporta, in quanto tale, conseguenze giuridiche. 
ALLEGATO 
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tavole di concordanza 
L'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogo del 20 giugno 2011, concernente la proposta di direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali in corso sulle tavole di concordanza. 
Dichiarazione della Commissione sulle tavole di concordanza 
La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza recanti i provvedimenti di recepimento adottati per ciascuna direttiva dell'Unione europea e le trasmettano alla Commissione nel quadro del recepimento della legislazione dell'Unione europea, nell'interesse dei cittadini, di una migliore legiferazione e di una maggiore trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni dell'Unione europea. 
La Commissione guarda con rammarico alla mancanza di sostegno nei confronti della disposizione inclusa nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza. 
La Commissione, in uno spirito di compromesso e allo scopo di garantire l'immediata adozione di detta proposta, è disposta ad accettare la sostituzione della disposizione concernente l'obbligatorietà delle tavole di concordanza inclusa nel testo con un pertinente considerando che incoraggi l'aderenza a tale prassi da parte degli Stati membri. 
La posizione adottata dalla Commissione nella presente procedura, tuttavia, non è da considerarsi un precedente. La Commissione continuerà a impegnarsi, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, affinché si pervenga a una soluzione adeguata alla presente questione istituzionale trasversale. 
Dichiarazione della Commissione sulle linee direttrici in materia di sicurezza stradale 
La Commissione valuterà la necessità di sviluppare linee direttrici a livello di Unione europea al fine di garantire una maggiore convergenza nell'applicazione dei codici della strada da parte degli Stati membri attraverso metodi, pratiche, norme e frequenze dei controlli comparabili, in particolare in relazione all'eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza, al mancato uso della cintura di sicurezza e al transito con semaforo rosso 

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