COMUNICATO STAMPA
Nella riunione del 19 novembre 2019, l’Autorità ha deliberato di avviare un procedimento istruttorio nei confronti della società Poste Italiane S.p.A. per accertare una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell’ambito del servizio di recapito della corrispondenza e, in particolare delle raccomandate, in possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
L’ipotesi è che il cliente/mittente che decida di rivolgersi a Poste per inviare una Raccomandata potrebbe essere ingannevolmente indotto ad acquistare un servizio pubblicizzato da claim che ne enfatizzano determinate caratteristiche che, nella sua concreta erogazione non vengono, poi, rispettate.
Si assume, del resto, quanto al tentativo di recapito della corrispondenza, che l’avviso di giacenza del plico raccomandato verrebbe spesso depositato nella cassetta postale del destinatario dell’invio senza previo accertamento della presenza o meno del medesimo al proprio domicilio. Costringendo quindi il destinatario che voglia entrare in possesso del plico ad esperire procedure alternative previste da Poste, con uno slittamento dei tempi di consegna ed un dispendio di tempo ed energie che non sarebbe necessario qualora il tentativo di consegna venisse realmente effettuato.
Poste, inoltre, avrebbe veicolato messaggi ingannevoli riguardo al servizio di Ritiro digitale, vale a dire la versione evoluta della consegna fisica, delle raccomandate, con riferimento alle relative condizioni economiche e di utilizzo.
Nella giornata di oggi, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi della società interessata, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 26 novembre 2019
Fonte: www.agcm.it
A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il Ministero dell'Interno, con circolare 13/03/2020 n. 2090, ha fornito ulteriori disposizioni attuative in materia di verbali al codice della strada, estendendo all'intero territorio nazionale la sospensione dei termini di notifica, pagamento e ricorsi.
"In considerazione del combinato disposto di cui al comma 18 dell'art.10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dell'art. 1, comma 1 DPCM 9 marzo 2020, per i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 10 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, residenti, aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nell'intero territorio nazionale, sono da intendersi sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020."
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Min. Interno - Circ. 13/03/2020 n. 2090 - Sospensione dei termini di notificazione, pagamenti e ricorsi di verbali al codice della strada
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Definito il procedimento di notificazione mediante PEC dei verbali di contestazione redatti a seguito dell'accertamento di violazioni del CdS.
La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del d.p.r. n. 68/2005, e successive modificazioni.
Il D.M. 18/12/2017 prevede in particolare che:
- la notificazione tramite PEC, nel rispetto dei termini previsti dal CdS, può essere effettuata nei confronti nel trasgressore fermato e identificato e che abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale, oppure del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, che abbia domicilio digitale o abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito;
- se non è stato comunicato, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso;
- il messaggio di PEC deve contenere nell'oggetto la dizione di "atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada";
- il messaggio deve essere corredato da una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale contenente le informazioni specificate dal decreto e la copia per immagine del verbale di contestazione con le prescritte attestazioni di conformità all'originale, sottoscritte con firma digitale;
- ai fini dei termini indicati nel c.d.s., i verbali si considerano spediti, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e notificati ai soggetti destinatari, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC; la ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio a essa allegato.
- qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di PEC, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata consegna, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del CdS, con oneri a carico del destinatario;
- qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del c.d.s., con oneri a carico del destinatario.
Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato, con D.M. 19/07/2018, il "Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.".
Ministero dello Sviluppo Economico - D.M. 19/07/2018