D.L. 29/12/2018 n. 143 - Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143
Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
(GU n.301 del 29-12-2018)
Vigente al: 30-12-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell'imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l'adozione degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;
b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. è possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»;
c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.»;
d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.».
2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.
8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

La circolare su NCC e TAXI

Il Ministero dell'Interno, a seguito del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, ha pubblicato la circolare n. 300/A/18/19/113/11 del 2 gennaio 2019 in materia di autoservizi pubblici non di linea, dettando in particolare disposizioni in ordine ai termini di applicazione delle relative sanzioni.

Min. Interno - Circ. 02/01/2019 n. 300/A/18/19/113/11 - D.L. 143/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea"

D.L. 29/12/2018 n. 143 - Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

 

M.I.T. - Circ. 20/04/2020 n. 11169 - Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Chiarimenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 11169

Roma, 20 aprile 2020

OGGETTO: Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Circolare prot. n. 10830 del 14 aprile 2020. Chiarimenti.

 

Con la circolare prot. n. 10830 del 14 aprile u.s., sono state fornite le prescrizioni tecniche per le paratie divisorie, da installare sui veicoli destinati al trasporto pubblico non di linea, soggette a contributo a norma dell'art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Tuttavia, sono state rappresentate difficoltà di reperire, nell'immediato, le paratie aventi le caratteristiche indicate nella richiamata circolare.

Pertanto, nel confermare i contenuti della citata circolare per quanto attiene alle paratie divisorie che possono essere installate in via permanente in quanto conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza dei veicoli, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito a talune soluzioni che hanno mero carattere temporaneo ed il loro utilizzo è legato strettamente all'emergenza sanitaria in corso.

Si tratta, per quanto rappresentato dalle associazioni di categoria dei diretti interessati, di semplici soluzioni con costi contenuti e di immediata disponibilità.

Si fa riferimento, in particolare, all'utilizzo di paratie, generalmente limitate all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, e caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente.

Nel ritenere ammissibili tali tipi di soluzioni solo in via provvisoria in attesa di maggiore disponibilità sul mercato di materiali flessibili omologati secondo quanto indicato nella più volte richiamata circolare prot. n. 10803 del 14 aprile u.s e, si ripete, per ragioni strettamente legate all'emergenza sanitaria in atto, si specifica quanto segue.

L'installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina") e per il loro fissaggio si deve evitare l'uso di materiali che possano rappresentare rischio di lesioni in caso di urto.

Anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

La loro installazione deve essere comunque effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato.

La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

Infine, si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 26/05/2020 n. 14724 - Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 14724

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone.

 

0. PREMESSA

L'emergenza sanitaria determinata dal COVID - 19 ha indotto misure di protezione individuali e di distanziamento sociale al fine di limitare la diffusione del virus.

Tali misure riguardano anche gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Con l'art. 93 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono stati previsti incentivi per l'eventuale installazione sui veicoli destinati agli autoservizi pubblici non di linea (in genere taxi e veicoli NCC) di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Con la circolare prot. n. 0010830 del 14.04.2020 la scrivente Direzione ha fornito le prescrizioni tecniche necessarie al fine di individuare le tipologie di pareti divisorie e i requisiti per l'installazione. In tale contesto è stata indicato il vetro in plastica flessibile, omologato secondo il Regolamento UNECE 43, quale unico materiale idoneo allo scopo.

Con successiva circolare prot. n. 0011169 del 20.04.2020, in considerazione della momentanea difficoltà di reperire sul mercato vetri in plastica flessibile omologati come sopra detto, è stato consentito, in via del tutto temporanea e provvisoria, di utilizzare paratie in policarbonato o PVC, leggere e flessibili, pur nel rispetto delle prescrizioni di montaggio indicate nelle circolari a riferimento.

Viene ora richiesto da più parti quali siano le modalità e prescrizioni per il montaggio di paratie divisorie su altre categorie di veicoli, sia destinati a servizi pubblici per trasporto di persone, sia destinati ad uso privato (quali le autovetture per uso scuola guida).

Si ritiene pertanto necessario fornire le indicazioni seguenti, con la precisazione che le stesse sono intese ad individuare le prescrizioni per una corretta installazione delle paratie in relazione alle norme di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, significando che la valutazione dell'efficacia delle paratie, quale misura di "distanziamento" sociale ai fini sanitari e della diffusione del virus, esula dalle competenze di questa Amministrazione.

 

1. Autovetture (autoveicoli di categoria M1 per il trasporto di persone fino ad un massimo di 8 escluso il conducente)

Per tutti gli autoveicoli di categoria M1, si intendono confermate in via generale le prescrizioni indicate nella già richiamata Circolare 0010830 e - in via transitoria - nella successiva Circolare 0011169.

Tuttavia, ulteriori verifiche ed approfondimenti tecnici esperiti con i rappresentanti dei costruttori di veicoli e componenti consentono di individuare nei vetri in plastica rigida di cui al punto 2.6.1 del Regolamento UNECE 43, limitatamente al tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione in quanto garantisce l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa), un'alternativa all'utilizzo della plastica flessibile.

I veicoli di categoria M1, infatti, sono generalmente destinatari di più severe norme di progettazione al fine di garantire la sicurezza degli occupanti a seguito di urti frontali e laterali. Per tali veicoli, pertanto, l'installazione di paratie non deve compromettere i criteri di progettazione del costruttore del veicolo, criteri che hanno consentito il superamento delle prove d'urto, quando prescritte. Rientrano in tale ambito per esempio i dispositivi airbag del tipo "a tendina", inseriti nella longherina del tetto, il cui dispiegamento non deve essere in alcun modo ostacolato, indipendentemente dal materiale con cui è costruita la paratia divisoria.

In definitiva, si ritiene idoneo, per le paratie installate after-market sui veicoli della categoria M1, l'utilizzo di vetri in plastica, sia rigida che flessibile, omologati secondo il Regolamento UNECE 43, ferma restando la possibilità, in via provvisoria, dell'utilizzo di paratie realizzate in policarbonato o PVC.

 

2. Autobus (autoveicoli di categoria M2 e M3 destinati al trasporto collettivo di persone con un numero di posti superiore ad 8 escluso il conducente)

Gli autobus sono disciplinati, per quanto riguarda i criteri di sicurezza per il trasporto di persone, da specifiche norme che devono garantire adeguate condizioni di utilizzo (spazi minimi disponibili per i posti, accesso al posto, ecc.) e misure di sicurezza (uscite di sicurezza, ubicazione ed utilizzo, ecc.).

La normativa di riferimento è al momento il Regolamento UNECE 107 "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale".

Poiché la finalità prioritaria, dovuta all'emergenza sanitaria in corso, è quella di garantire un'adeguata separazione fra lo spazio destinato al conducente e lo spazio destinato ai passeggeri, si prendono in considerazioni solo paratie destinate a tale scopo, rinviando ad un eventuale successivo provvedimento le linee guida per garantire appropriate misure per i passeggeri, da adottare nell'ambito delle disposizioni emanate in proposito dalle Autorità di governo.

Ciò premesso, si osserva che numerosi autobus in circolazione sono già muniti di vani per il conducente adeguatamente separati dalla parte riservata agli utenti con soluzioni presenti sin dall'origine (omologazione) o anche oggetto di successivi adeguamenti, realizzati per garantire la sicurezza del conducente medesimo rispetto a possibili atti vandalici. Le seguenti prescrizioni riguardano, pertanto, le separazioni realizzate ex novo ovvero l'adeguamento di quelle già presenti.

Tutte le pareti o pannelli divisori che interessano il campo di visibilità del conducente, sia lateralmente che per la sorveglianza dell'utenza, devono essere realizzate in vetro omologato secondo il Regolamento UNECE 43, del tipo temperato ovvero di plastica flessibile o rigida, quest'ultima, la plastica rigida, deve essere del tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione) in quanto garantisce - come già in precedenza evidenziato - l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa.

Se i divisori sono in parte realizzati con l'utilizzo di altri materiali, da impiegare esclusivamente nelle zone al di fuori del campo di visibilità sopra specificato, gli stessi devono essere realizzati con superfici piane, prive di spigoli e parti sporgenti. Inoltre, se si tratta di autobus di Classe II e III, tali materiali devono essere omologati secondo il Regolamento UNECE 118 concernente il comportamento al fuoco dei materiali destinati agli autobus. Sono esclusi da quest'obbligo i materiali metallici o in vetro nonché le parti di materiali, anche compositi, di dimensioni ridotte aventi superficie o volume non superiore rispettivamente a 300 cm2 oppure a 120 cm3.

Deve comunque sempre essere garantito che il vano del conducente, se separato mediante divisori dalla zona relativa all'utenza, abbia le uscite di sicurezza prescritte dal Regolamento UNECE 107 (paragrafi da 7.6.1.7.1 a 7.6.1.7.5) a meno che non sia previsto per il conducente l'utilizzo delle uscite di sicurezza del vano passeggeri; pertanto se il divisorio è installato fra il sedile del conducente e una delle uscite di sicurezza già previste che il conducente può utilizzare, tale divisorio deve essere incernierato ovvero realizzato "a porta" in modo che possa essere facilmente e immediatamente apribile in caso di emergenza.

Sempre nel caso che il divisorio sia del tipo incernierato ed installato fra il sedile del conducente e l'accesso alle uscite, i montanti di sostegno del divisorio devono comunque garantire il passaggio della sagoma cilindrica di cui al citato Regolamento UNECE 107, Allegato 4, figura 6.

 

3. Installazione delle paratie

Ai fini dell'installazione delle paratie divisorie sui veicoli, per quanto riguarda i veicoli di categoria M1, si conferma che non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

Valgono le indicazioni di carattere generale fornite con la più volte richiamata Circolare 0010830. Tuttavia, sulla base degli approfondimenti tecnici condotti, si ritiene opportuno integrare tali disposizioni con le seguenti ulteriori indicazioni.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'installazione delle paratie, sia che realizzate con vetro di plastica rigida che con vetro di plastica flessibile, sui veicoli dotati di airbag laterali di tipo "a tendina", assicurandosi - in tale caso - che la paratia non interferisca in alcun modo con l'apertura della tendina lungo tutta la longherina del tetto. La paratia non dovrà quindi estendersi lateralmente oltre la sagoma esterna dei poggiatesta anteriori dal tetto fino allo schienale dei sedili e nessuna sua parte dovrà essere a contatto con la finizione tetto ad esclusione di eventuali guarnizioni in materiale morbido (ad esempio schiume) tale da non ostacolare il movimento della finizione durante l'apertura della tendina.

L'installazione della paratia può avvenire anche con soluzioni tecniche che prevedano sistemi di fissaggio non permanenti purché il fissaggio al veicolo garantisca la massima stabilità e sicurezza della paratia durante la marcia.

Tutti i sistemi di fissaggio, sia nel caso di paratie inamovibili che di paratie non permanenti, devono essere realizzati con materiali e modalità che non possano presentare il rischio di lesioni per gli occupanti.

La dichiarazione che l'installatore deve rilasciare, redatta secondo il fac-simile allegato alla Circolare 0010830 e che si ripropone (allegato n. 1) opportunamente modificato per tener conto delle integrazioni apportate nella presente circolare, deve essere tenuta a bordo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione del veicolo.

Per quanto concerne gli autobus, si evidenzia che, analogamente ai veicoli M1, l'installazione di divisori non deve alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo e non deve ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo. Valgono, in aggiunta, le medesime indicazioni esposte in precedenza circa l'utilizzo di materiali e modalità di fissaggio che non presentino rischi per gli utilizzatori dei veicoli.

Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione di corretta installazione rilasciata da officina secondo il fac-simile allegato n.2, nonché quanto indicato in precedenza circa i materiali utilizzati e le modalità di fissaggio.

Per gli autobus però, trattandosi di veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone e considerate le particolari cautele che la legislazione prevede per tali veicoli, si ritiene necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada, che può essere effettuato, per l'attuale situazione di emergenza, in occasione della revisione annuale.

Qualora gli autobus siano oggetto degli interventi in argomento prima dell'immissione in circolazione, l'accertamento tecnico è condotto dai competenti UMC in occasione della prescritta vista visita e prova per l'immissione in circolazione ai sensi dell'art. 75, comma 4, del CdS.

Copia della dichiarazione di installazione e di un disegno quotato o una fotografia della avvenuta installazione debbono essere acquisiti agli atti in sede di visita e prova.

Infine, l'annotazione da riportare sui documenti di circolazione, sia per autobus già circolanti sia per autobus di prima immatricolazione, è la seguente: "veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi della circolare .......... del .........."

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - D.D. 19/02/2020 n. 4 - Registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
19 febbraio 2020, prot. n. 4

Specifiche tecniche, modalità di accesso e registrazione al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 10-bis comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di accesso e di funzionamento del predetto registro;

Decreta:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente decreto definisce le specifiche tecniche e disciplina le modalità di accesso e di registrazione al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito "il registro", istituito presso il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 10-bis, co. 3, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Articolo 2 - Contenuti del Registro

1. Il registro contiene i seguenti dati:
a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa esercente i servizi di taxi e noleggio con conducente;
b) estremi e data di rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito: "autorizzazione";
c) Comune rilasciante l'autorizzazione;
d) estremi e data di rilascio della licenza per il servizio di taxi mediante autovettura, motocarrozzetta e natante, di seguito: "licenza";
e) Comune rilasciante la licenza;
f) data del trasferimento dell'autorizzazione o della licenza;
g) data del conferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21, a consorzi o cooperative dal titolare di autorizzazione o di licenza;
h) data del ri-trasferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21, da consorzi o cooperative al titolare di autorizzazione o di licenza;
i) targa e telaio dell'autovettura o della motocarrozzetta immatricolata in base all'autorizzazione o alla licenza rilasciata all'impresa;
l) uso in base al quale è immatricolata l'autovettura o la motocarrozzetta;
m) numero dei posti incluso il conducente;
n) denominazione commerciale del veicolo;
o) codice di identificazione del natante adibito al trasporto di persone in base a licenza o autorizzazione;
p) Autorità presso cui è tenuto il codice identificativo del natante;
q) tipologia e stazza lorda (tnl) del natante;
r) numero massimo di persone trasportabili dal natante incluso l'equipaggio.
2. L'impresa di cui alla lettera a) del comma 1 è l'impresa titolare dell'autorizzazione o della licenza oppure il consorzio o la cooperativa a cui tale titolo legale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. L'impresa di cui alla lettera a) del comma 1 coincide col soggetto che, ai sensi della normativa vigente, è proprietario od ha in disponibilità l'autovettura o la motocarrozzetta avente il telaio di cui alla lettera i) del medesimo comma 1 ovvero è armatore o proprietario del natante identificato con il codice di cui alla lettera o) del comma 1.

Articolo 3 - Accesso al Registro

1. Al registro hanno facoltà di accesso:
a) gli agenti di cui all'art. 12, D.lgs. 30.4.1992, n. 285, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;
b) le imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti a ciascuna di esse riferibili;
c) il pubblico, unicamente per la consultazione dei dati di cui alle lettere: a), c), e), I), m), n), p), q) e r) dell'art. 2, comma 1;
d) gli Uffici di motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo registro;
e) il Centro di elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del registro.

Articolo 4 - Compiti degli Uffici di Motorizzazione Civile

1. In sede di prima immatricolazione o di aggiornamento o di emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarrozzetta in uso di taxi o di noleggio con conducente, l'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora l'impresa intestataria non sia presente nel registro, procede, a seguito di specifica domanda contestualmente prodotta dalla stessa, alla sua iscrizione; invece, qualora la stessa intestataria sia già presente in esso, ne aggiorna i dati.
2. L'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, qualora l'impresa titolare di licenza o di autorizzazione per svolgere i servizi mediante natante non sia presente nel registro, procede, a seguito di specifica domanda prodotta dalla stessa, alla sua iscrizione; invece, qualora la stessa impresa sia già presente in esso, ne aggiorna i dati.
3. L'inserimento o l'aggiornamento dei dati presenti nel registro avviene a cura dell'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche quando, nella domanda di cui al comma 1 dell'articolo 5, l'impresa dichiara che l'autorizzazione o la licenza è stata trasferita, conferita o ritrasferita, rispettivamente ai sensi degli articoli 9 e 7, commi 2 e 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. Dal momento in cui saranno operative sul sistema informatico del Centro di elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le procedure, previste al comma 4-bis, articolo 94, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ad un'autovettura od una motocarrozzetta immatricolata in uso di taxi o di noleggio con conducente, a seguito della domanda prodotta contestualmente alla dichiarazione dell'avente causa prevista dalle stesse, l'Ufficio per la motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiorna i dati presenti nel registro o iscrive in quest'ultimo l'avente causa, a seconda che lo stesso sia rispettivamente presente o meno nel registro.
5. All'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è consentito procedere all'immatricolazione o all'aggiornamento o all'emissione di una nuova carta di circolazione di un'autovettura o di una motocarrozzetta adibita al servizio di taxi o di noleggio con conducente, qualora il richiedente tale operazione non risulti presente nel registro.

Articolo 5 - Obblighi delle imprese

1. L'impresa titolare di un'autorizzazione o di una licenza, che effettua i servizi mediante motocarrozzetta o autovettura, produce all'Ufficio di motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti una domanda di iscrizione al registro o di aggiornamento dei propri dati già presenti nel medesimo registro, specificando se tale titolarità sia dovuta a procedura concorsuale del Comune, trasferimento, ri-trasferimento o conferimento da parte di altra impresa, contestualmente alla domanda di immatricolazione, aggiornamento o di emissione di una nuova carta di circolazione. Medesima domanda è prodotta da un'impresa titolare di autorizzazione o di licenza che effettua i servizi mediante natante.
2. Le imprese già rientranti, prima del 2 marzo 2020, nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, presentano domanda di iscrizione al registro presso un qualunque Ufficio di motorizzazione civile entro il 2 marzo 2021.
3. Per iscriversi al registro, ciascuna impresa ed intestataria della carta di circolazione di una motocarrozzetta o di un'autovettura prima del 2 marzo 2020, accede al portale del trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, secondo le modalità tecniche specificate con successiva circolare del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, verifica se siano corretti e completi i propri dati di cui all'articolo 2, comma 1, già presenti negli archivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, se del caso, ne indica quelli mancanti o da rettificare.
4. Dal momento in cui sono operative sul sistema informatico del Centro di elaborazione Dati del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le procedure, previste al comma 4-bis, articolo 94, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative ad un'autovettura od una motocarrozzetta immatricolata in uso di taxi o di noleggio con conducente, l'impresa contestualmente alla dichiarazione prevista dalle stesse produce una domanda all'Ufficio per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini, a seconda se già presente o meno nel registro, dell'aggiornamento o dell'iscrizione al registro.
5. L'impresa che riceve per trasferimento, ri-trasferimento o conferimento un'autorizzazione od una licenza ne dà comunicazione al Comune che ha rilasciato la medesima, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento che ne garantisce la provenienza.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 10-bis, comma 6, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, il registro di cui all'articolo 1 è pienamente operativo a decorrere dal 2 marzo 2020.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Roma, 19 febbraio 2020

Il Capo Dipartimento: DE MATTEO

Vedi anche M.I.T. - D.D. 20/02/2020 n. 86

M.I.T. - D.D. 20/02/2020 n. 86 - Efficacia del D.D. 19/02/2020 n. 4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
20 febbraio 2020, prot. n. 86

Efficacia del DD 19.2.2020 n. 4

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l'art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di accesso e di registrazione sul predetto registro;

Visto il proprio decreto n. 4 del 19 febbraio 2020 con cui sono state definite le modalità di accesso e di registrazione sul registro di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dall'art. 10-bis, comma 1, lett. e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Considerato che il citato art. 11, comma 4, prevede che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, e che nel servizio di noleggio con conducente sono obbligatori la compilazione e la tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2018;

Considerato che l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale di cui all'art. 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, è funzionale all'adempimento anche degli obblighi di cui al citato art. 11, comma 4, e che, pertanto, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 10-bis, la piena operatività del predetto registro è subordinata all' adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico;

Decreta:

Articolo 1

1. L'efficacia del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 4 del 19 febbraio 2020 e l'adempimento degli obblighi da esso previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Roma, 20 febbraio 2020

Il Capo Dipartimento: DI MATTEO

 

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