C.d.S. - Art. 117 - Limitazioni nella guida AGGIORNATO al 05/08/2022

Codice della strada

Art. 117 - Limitazioni nella guida

1. (Abrogato)
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165,00 a euro 660,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Aggiornato al DL 16.6.2022, n. 68, convertito con modificazioni, legge 5.8.2022 n. 108

Min. Interno - Circ. 16/06/2023 n. 300/STRAD/1/20144.U/2023 - Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e peri reparti speciali della polizia di stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/STRAD/1/20144.U/2023

Roma, 16 giugno 2023

OGGETTO: Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada.

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 364/SNA/lb del 09 giugno 2023 di codesta Associazione con la quale è stato richiesto un chiarimento sull'operatività della limitazione imposta dal comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada.

L'articolo 117 del codice della strada, prevede due tipi di limitazioni: per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità [1] e, in aggiunta, per il primo anno, relativamente alla potenza specifica del veicolo [2].

Il tenore letterale della norma si riferisce esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori [3]

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole ritenere che, nel caso prospettato, il titolare di patente di Guida di categoria BE [4] possa condune gli autoveicoli per i quali è prevista la patente di guida di categoria B senza i limiti indicati all'articolo 117 comma 2 bis del codice della strada.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

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[1] I titolari di patente di categoria A2, A, BI e B,per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, non possono guidare a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, indipendentemente da tipo, cilindrata o potenza del veicolo condotto.

[2] I titolari di patente di categoria B, per il primo anno dal rilascio della patente, non possono guidare autoveicoli diversi dalle autovetture, aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, oppure, per le autovetture a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o, comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW.

[3] Articolo 117 comma 2/bis del Codice della Strada.

[4] Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la patente di categoria BE è autonoma e distinta dalla categoria B, anche se il suo conseguimento è subordinato al possesso della patente di categoria B.

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