Bonus mobilità 2020 bici e monopattini

Il tanto discusso bonus mobilità 2020 ideato per agevolare la circolazione di mezzi elettrici che consentono un grande risparmio dal punto di vista ambientale e di consumi, si è finalmente concretizzato.

Dal 3 novembre 2020 è stata attivata una piattaforma online, buonomobilita.it attraverso la quale è stato possibile richiedere tale bonus per acquistare, a prezzo agevolato, monopattini o bici elettriche, sfruttando l’agevolazione del Governo. Il contributo di quest’ultimo alla spesa era pari al 60% dell’ammontare pagato fino ad un massimo di 500€.

 

Ma come si poteva accedere all’aiuto economico? 

In due modi:

  • bonus digitale da spendere all’acquisto
  • rimborso di una quota parte degli acquisti già effettuati

Se si è scelto per la prima opzione, il bonus mobilità digitale, da richiedere tramite l’apposita piattaforma ministeriale, occorre tenere presente che questo potrà essere utilizzato esclusivamente entro e non oltre trenta giorni dal momento dell’emissione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre del 2020.

Dove lo si può spendere? Ci sono ben ventimila punti vendita convenzionati in tutta Italia che accettano tale buono e si possono facilmente trovare sulla piattaforma digitale che il Ministero ha appositamente creato e messo a disposizione: buonomobilita.it

In caso si sia optato per la seconda possibilità, invece, vale a dire il rimborso di una percentuale degli acquisti effettuati, basterà farne richiesta tramite la stessa piattaforma caricando la fattura o lo scontrino come comprovante di acquisto idoneo effettuato nel periodo compreso tra il 04/05 ed il 02/11 del 2020.

Tuttavia, dato il grande successo che l’iniziativa ha riscontrato, l’arco temporale per acquistare un veicolo idoneo e poi richiedere il rimborso è stato esteso, ed è stata aperta una nuova finestra temporale che va dal 09/11 al 09/12 2020.

 

Per cosa si può richiedere o utilizzare il bonus mobilità?

Il bonus mobilità è richiedibile solo una volta e per un solo bene o servizio, vediamo nel dettaglio quali veicoli rientrano tra quelli rimborsabili.

Cosa si può acquistare:

  • biciclette ed handbike sia nuove che usate, sia elettriche ed a pedalata assistita che tradizionali 
  • altri tipi di veicoli, sia nuovi che usati, per la mobilità personale principalmente elettrici come monopattini, hoverboard, monoruota (come da art. 33- bis DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 8/2020)
  • veicoli per la mobilità condivisa (sharing) ad utilizzo individuale, escluse le autovetture.

Una volta ottenuto il proprio mezzo elettrico grazie all’incentivo offerto dal Governo italiano, sorgono però spontanee alcune domande: quanto costa ricaricarlo? Dove lo si può ricaricare? Che tipo di manutenzione è necessaria? Di quanta energia elettrica c’è bisogno per ricaricarlo e quanto questo intaccherà sui consumi e sulle bollette mensili?

Andiamo a vedere alcuni suggerimenti utili per la gestione dei nostri nuovi apparecchi elettrici ottenuti con il bonus mobilità.

 

Costo di una ricarica elettrica, i consumi di energia

La paura più comune è quella di trovare un significativo aumento delle utenze e, nello specifico, della nostra bolletta della luce a fine mese.

Tuttavia non c’è bisogno di preoccuparsi: il costo di una ricarica completa della batteria di un monopattino elettrico (da 0% a 100%) oscilla tra i 5 ed i 6 centesimi di corrente elettrica, quindi, pur con un consumo intenso per cui si necessita di una ricarica al giorno, parliamo di poco più di 1,50€ al mese sulla bolletta.

Il costo è leggermente più alto se ricarichiamo invece una bicicletta elettrica o a pedalata assistita, per cui una ricarica completa costerà intorno ai 5 – 15 centesimi in base alla capacità della batteria. E’ tuttavia giusto sottolineare che la durata media della batteria di una bicicletta è in media molto superiore a quella di un monopattino, quindi difficilmente la dovremo ricaricare ogni giorno!

 

Dove ricaricare la batteria?

Per effettuare la ricarica si può utilizzare una normale presa di corrente elettrica, quindi se si ha spazio si può ricaricare comodamente il proprio veicolo in casa o per chi ne ha uno a disposizione, in garage. I tempi di ricarica variano in base alla capacità della batteria, in genere dalle 4 alle 6 ore.

Si consiglia, quando possibile, di munirsi di una batteria di ricambio per evitare di rimanere senza carica elettrica e per allungare la vita media della propria batteria di circa il doppio, intercambiando regolarmente le batterie.

 

Manutenzione della batteria

Una batteria può avere una vita molto variabile, a seconda del grado di utilizzo e delle condizioni in cui viene manutenuta. Conservare la batteria in modo corretto è facile, richiede poche accortezze e consente di risparmiare in bolletta discrete somme di denaro ogni mese. Ecco alcuni dei consigli più importanti da seguire per evitare sprechi di energia, proteggere e conservare in buono stato una batteria:

  • dovrebbe essere caricata “a freddo”, vale a dire mai subito dopo averla usata
  • quando non è usata, deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto
  • idealmente non bisogna lasciarla scaricare fino allo 0% ma andrebbe ricaricata già al 10-20% di carica residua
  • è buona norma non lasciarla caricare oltre al 90%
  • non bisogna dimenticarla attaccata al caricatore per un periodo superiore a 12 ore
  • occorre evitare di lasciare la batteria scarica per lunghi periodi di tempo.

Seguendo questi piccoli accorgimenti si riuscirà a garantire alla propria batteria un ciclo di vita ottimale preservandone la durata e garantendo un prolungato utilizzo del nostro nuovo veicolo elettrico!

Fonte: https://www.csttaranto.it/bonus-mobilita-2020/

Decreto milleproroghe 2020 approvato: misure in materia di trasporto stradale

Il testo del decreto milleproroghe 2020, approvato definitivamente, dispone alcune modifiche in materia di circolazione

  • in materia di sicurezza stradale, si segnala innanzi tutto la modifica delle norme, introdotte dalla legge di bilancio 2020, in materia di circolazione dei monopattini elettrici, rispetto alla quale sono definiti condizioni e limiti introducendo anche specifiche sanzioni. Viene disposta inoltre la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti dei dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione, diversi dai monopattini elettrici. Sono altresì disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating. Si prevedono infine sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali (art. 33-bis).
  • in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada si consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare, in deroga ai vincoli di destinazione previsti dalla disciplina vigente, anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazione dei limiti massimi di velocità (art. 142, comma 12-ter) e quelle accertate da regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 208, comma 4, oltre che per le funzioni specificamente indicate dal Codice, per finalità diverse: il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali (art. 39-bis).

 

Milleproroghe 2020: Pubblicata sulla G.U. la legge di conversione ed il decreto-legge coordinato

Sono da oggi in vigore le modifiche introdotte dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 nel Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020). Sia le legge di conversione che il decreto-legge coordinato con la legge di conversione sono state pubblicate sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020.

Con le modifiche introdotte dalla legge di conversione il testo del provvedimento originariamente previsto in 44 articoli lievita superando gli 80 articoli ma c’è, anche da aggiungere che in parecchi articoli di quelli rimasti con la numerazione orginaria sono lievitati i commi e valga per tutti l’esempio dell’articolo 1 che, originariamente, previsto con 10 commi è passato a 35; con il comma 10 in cui sono aggiunti ben 16 commi dal 10-bis al 10-septiesdecies.

Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020

 

Min. Infrastrutture - D.D. 18/08/2022 - Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO DIRIGENZIALE
18 agosto 2022

(G.U. n. 202 del 30.8.2022)

Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti l'art. 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi), l'art. 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi), l'art. 224 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) e l'appendice IV all'art. 225 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) del regolamento di esecuzione dello stesso codice;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come emendato dall'art. 1-ter del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 e dall'art. 10 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022 che definisce le disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

Visto l'art. 1 comma 75-quinquies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che prevede che "I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi";

Visto l'art. 6, comma 3 punto g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 come emendato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo cui la disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile è svolta dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 in merito alle modalità di attuazione e agli strumenti operativi per la "sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica", tra i quali si annoverano anche i monopattini elettrici;

Considerato che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e che, ai fini della sicurezza, è necessario adottare una specifica disciplina;

Considerata l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi;

Decreta:

Art. 1
Definizione e disposizioni generali

Per "monopattino a propulsione prevalentemente elettrica" (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.

I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.

Art. 2
Caratteristiche tecniche generali

La potenza nominale continua del motore elettrico non deve essere superiore a 0,50 kW.

I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici.

Il diametro minimo delle ruote è di 203,2 mm (8"). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.
I monopattini elettrici devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità - 6 km/h previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi - come definito dall'art. 1 comma 75-quaterdecies della citata legge n. 160.

Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono:

- 2.000 mm di lunghezza;

- 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;

- 1.500 mm di altezza.

La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg.

Ai monopattini elettrici si applica la marcatura "CE" prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni monopattino elettrico deve riportare, in apposita etichetta, l'indicazione del carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.

Art. 3
Impianto frenante

I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote.

Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.

I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.

Art. 4
Luci, catadiottri e segnalatore acustico

I monopattini elettrici devono essere dotati:

- di un segnalatore acustico;

- di indicatori luminosi di svolta;

- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;

- posteriormente di catadiottri rossi;

- di catadiottri gialli applicati sui lati.

Sono ammesse anche luci di arresto.

Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

L'installazione e le caratteristiche tecniche della luce anteriore bianca o gialla, della luce di posizione posteriore rossa, del dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa e dei dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, è possibile installare i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la luce anteriore ad un'altezza massima da terra di 1400 mm.

Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra. Il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5 Hz con durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95% dell'intensità luminosa massima. Detti indicatori devono essere posti sia in posizione anteriore che posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del veicolo, ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta. Le altre caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada ma con un'intensità della luce emessa non inferiore a 0,3 candele nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224.

Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa e possono essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm da terra. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale. Le altre caratteristiche delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada.

Se la luce di posizione è raggruppata o reciprocamente incorporata con una luce di arresto, il rapporto tra le intensità luminose effettivamente misurate delle due luci, accese contemporaneamente all'intensità della luce di posizione posteriore e/o della luce d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a 5:1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per ± 5° V e dalle rette verticali passanti per ± 10° H della tabella di distribuzione della luce.

I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e la luce di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono essere alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che alimenta anche il motore elettrico.

In alternativa a quanto sopra disposto, per tutti i citati dispositivi è accettata la conformità alle prescrizioni dei regolamenti UNECE 6, 50 e 148 ovvero della norma ISO 6742-1: 2015 (Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 1: Lighting and light signalling devices), ovvero della norma ISO 6742-2: 2015 (Cycles - Lighting and retro-reflective devices - Part 2: Retro-reflective devices) ovvero della norma UNI EN 17128: 2020.


Art. 5
Disposizioni finali e transitorie

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del decreto, è possibile la sua applicazione facoltativa.

I monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati, per quanto riguarda la presenza degli indicatori di svolta e dell'impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. In tal caso è fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.

Roma, 18 agosto 2022

Il direttore generale: D'ANZI

Monopattini elettrici: Decreto Milleproroghe 2020 - testo ufficiale della legge di conversione approvata da Camera e Senato

« Art. 33-bis. – (Monopattini elettrici) – 1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi.

La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

“75. Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. 75-sexies. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:

a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: “2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione” ».

 

Multe ai monopattini elettrici: allo studio una circolare del Ministero dell'Interno

I monopattini elettrici invadono le città, specie Milano. Il motivo? In estate è partita la sperimentazione nelle città italiane della micromobilità elettrica: monopattini elettrici, ma anche hoverboard, segway e monowheel. L’ex ministro di delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, aveva infatti firmato il decreto ministeriale: attua la norma della legge bilancio 2019. Specifica le caratteristiche dei mezzi, le aree e strade oggetto della sperimentazione. Cosa c’entrano con le auto e con gli automobilisti? C’entrano eccome: chi va in macchine deve fare i conti con questi mezzi. Che comunque possono prendere una multa se sgarrano. Qui sta il punto.

Multa ai monopattini elettrici: altro che 6.000 euro
A Torino, c’è stato clamore per le multe fino a 6.000 euro comminate dai vigili a chi circolava con monopattini elettrici senza rispettare le regole. Sanzioni, lo diciamo subito, condivisibili: i monopattinari a batteria che sgarrano vanno puniti con la massima severità. Sono pericolosissimi per se stessi, poverini, perché utenti deboli della strada. Sono pericolosissimi per gli automobilisti, in caso di infrazioni al Codice della strada. Che vale per tutti: auto, moto, Tir, pullman, monopattini elettrici, bici, tricicli, pedoni.

Il ministero dell’Interno multa chi va in monopattino, ma…
Anche il ministero dell’Interno è d’accordo sulle multe a chi, in monopattino, non rispetta le regole. Ma sta studiando una circolare che getta acqua sul fuoco. Sanzioni di 26 euro. Non più le sacrosante multe di 6.000 euro. Una bella differenza, non c’è che dire. Si vuole escludere l’equiparazione ai ciclomotori, ossia ai motorini. Limitandosi a considerare i trasgressori come i pedoni: quelli viaggiano con i pattini dove non potrebbero.

Fonte: www.clubalfa.it

 

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