C.d.S. - Art. 219-bis - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

Codice della strada

Art. 219-bis - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.[1]


[1] Articolo inserito dall'art. 3, c. 48, L. 15.07.2009, n. 94 con decorrenza dal 08.08.2009, modificato dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 30.07.2010, poi così sostituito dall'art. 21 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

[2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.]

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.".

C.p. - Art. 098 - Minore degli anni diciotto

Codice Penale

98. Minore degli anni diciotto.(1)

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto [c.p. 112, n. 4], se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita [c.p. 65, 169, 222, 224, 225, 226, 227].

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie [c.p. 19]. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28] per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'autorità maritale [c.p. 34] (2).

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(1) Vedi l'art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale.

(2) Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l’art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». L'istituto della potestà maritale, previsto invece dall'art. 144 c.c., è stato soppresso a seguito della sostituzione del detto articolo intervenuta dall'art. 26 della suddetta legge n. 151 del 1975. L'art. 7, secondo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, in tema di pubblica sicurezza, come modificato dall'art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34, ha così disposto: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante». Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La Corte costituzionale, con sentenza 1-6 aprile 1993, n. 140 (Gazz. Uff. 14 aprile 1993, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma e 31, secondo comma, Cost.

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