M.I.T. - Circ. 09/09/2020 n. 24304 - Nuove Linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 24304

Roma, 9 settembre 2020

OGGETTO: Nuove Linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole

 

Come è noto, l'art. 1, lett. q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha disposto la ripresa dell'attività didattica delle autoscuole, sia di teoria che di pratica, "secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Queste sono state dettate con circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020.

Analoga disposizione era anche nel DPCM dell'11 giugno 2020 le cui disposizioni, applicabili dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020 ed efficaci fino al 14 luglio 2020, sono state poi prorogate fino al 31 luglio 2020 dal DPCM del 14 luglio 2020.

Nulla ha disposto invece al riguardo il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni - applicabili dalla data del 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 14 luglio 2020, ed efficaci fino alla data del 7 settembre u.s. - sono state poi prorogate sino al 7 ottobre 2020 dal DPCM del 7 settembre 2020.

Tanto premesso, si ritiene opportuno modificare le linee di cui alla circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020, in particolare conformandole alle generali disposizioni in materia di misure del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il testo che segue.

* * * * *

I titolari delle autoscuole hanno l'obbligo di:

- informare e formare docenti e, dipendenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci;

- informare docenti, dipendenti e utenti sulle norme per scongiurare i rischi di contagio, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;

- fornire i dispositivi di protezione individuale ai docenti e dipendenti ove previsti;

- installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, docenti, dipendenti, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri nella sede dell'autoscuola;

- consentire l'accesso di persone diverse da docenti, dipendenti ed utenti, come ad esempio artigiani e corrieri, solo previo appuntamento telefonico o digitale. Contestualmente, sarà necessario chiedere informazioni sui possibili sintomi di Covid-19 ed eventuali contatti con malati;

- igienizzare, appropriatamente e frequentemente, locali e veicoli utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda secondo le norme emanate dal Ministero della salute;

- verificare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);

- adottare tutte le misure definite dalla normativa vigente, in considerazione del fatto che queste potrebbero determinare una variazione delle procedure interne, dando seguito all'aggiornamento della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi del D. Lgs.81/08.

I titolari delle autoscuole potranno promuovere ed effettuare uno screening per i propri docenti e dipendenti in accordo con l'RLS ed il medico competente, comunque appoggiandosi a personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l'effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE 679/2016 - GDPR); tenendo conto dei mutamenti organizzativi.

Per quel che concerne gli obblighi di informazione, il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ad informare i propri docenti, dipendenti e chiunque entri nei locali dell'impresa o prenda posto sui veicoli adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le regole e i comportamenti previsti dalle disposizioni sanitarie, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- l'affissione delle suddette indicazioni all'interno di ogni luogo di lavoro, all'interno di ogni servizio igienico;

- la comunicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;

- la comunicazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in autoscuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

In particolare:

- garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni attraverso ditte esterne specializzate o direttamente da parte del titolare o personale da lui incaricato;

- verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali aziendali e dei veicoli, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e l'igienizzazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature.

Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.).

Per l'utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc.) il titolare dell'autoscuola prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l'opportuna aerazione delle cabine, fra una lezione di pratica e quella successiva.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, il titolare dell'autoscuola organizza interventi particolari/periodici di pulizia.

Docenti e dipendenti, prima dell'accesso nell'azienda, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, questa non dovrà superare i 37,5°, in tal caso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). Gli stessi dispositivi di protezione individuale sono obbligatori negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D. Lgs.81/08, resta l'obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale senza aggravio economico per il lavoratore.

Nel caso in cui una persona presente in autoscuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al titolare dell'autoscuola o a un dipendente di questa, si procede quindi al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina e all'isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell'autorità sanitaria locale.

L'autoscuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

Tutto il personale che opera presso l'autoscuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, l'uso obbligatorio della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. Inoltre, è misura di prevenzione obbligatoria quella diretta a disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dell'accesso in aula. È prevista la possibilità per il titolare o un suo delegato di misurare, al momento dell'accesso in aula, la temperatura tramite termoscan.

Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l'utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza ad un metro.

Alla fine di ogni lezione deve essere prevista un'adeguata igienizzazione dell'aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, nonché l'areazione dei locali.

Per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l'esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.

Alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell'abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell'imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della salute e delle altre autorità competenti.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l'assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali.

Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, dovrà inoltre procedere a:

- garantire la pulizia e l'igienizzazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;

- garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell'abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;

- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (ad es. cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (ad es. chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...);

- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore.

Durante i tragitti a bordo del veicolo è opportuno viaggiare, ogni qualvolta possibile, con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti. È vietato l'uso del ricircolo dell'aria condizionata.

Durante l'impiego del veicolo ad uso condiviso, il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore):

- devono indossare una mascherina chirurgica o di categoria superiore o dispositivo di protezione individuale superiore;

- devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico;

- non devono toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'autoveicolo o ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;

- devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'autoveicolo ad uso condiviso e subito dopo usciti;

- devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire, in ossequio all'articolo 1 del D. M. 7 luglio 1997, n. 274:

- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- sono attività di disinfezione (igienizzazione) quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;

- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione mondiale della sanità in relazione alle modalità di contagio del Covid-19.

Le informazioni riportate nelle presenti linee guida sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate.

Sarà cura di ogni operatore tenersi aggiornato e rispettare tutte le norme presenti e di futura emanazione riguardanti le modalità per evitare il contagio da Covid-19.

La circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020 è sostituita dalla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 12/06/2020 n. 16356 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 16356

Roma, 12 giugno 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Con circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, nonché dei decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell'8 giugno 2020, si rende necessario aggiornare l'elenco delle proroghe previste nell'ambito delle abilitazioni alla guida, riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

* * *

L'art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27- come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - dispone che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

Il successivo comma 2 emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...".

L'articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione - infine, stabilisce che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".

In ultimo, il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 ha introdotto nuovi termini di proroga per le carte di qualificazione del conducente e per la patente di guida e i decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell'8 giugno 2020 hanno apportato proroghe, rispettivamente, a taluni termini previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2013 in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali e ai termini di scadenza delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida.

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

 

1. Patenti di guida

a) patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020: sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata (ex art. 2, regolamento UE 2020/698);

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato fino al 29 ottobre 2020 (d.d. 148 del 22 maggio 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 29 ottobre 2020 (DD 159 dell'8 giugno 2020);

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

 

2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale

a) carte di qualificazioni: occorre coordinare, in materia le due disposizioni vigenti, da una parte la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, le CQC in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 che proroga la validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata, dall'altra la norma di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020).

Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell'interno, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento UE 2020/698 si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020;

b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (DD 158 dell'8 giugno 2020);

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 158 dell'8 giugno 2020). Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

 

3. Attestazioni sanitarie

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 20/04/2020 n. 11169 - Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Chiarimenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 11169

Roma, 20 aprile 2020

OGGETTO: Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Circolare prot. n. 10830 del 14 aprile 2020. Chiarimenti.

 

Con la circolare prot. n. 10830 del 14 aprile u.s., sono state fornite le prescrizioni tecniche per le paratie divisorie, da installare sui veicoli destinati al trasporto pubblico non di linea, soggette a contributo a norma dell'art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Tuttavia, sono state rappresentate difficoltà di reperire, nell'immediato, le paratie aventi le caratteristiche indicate nella richiamata circolare.

Pertanto, nel confermare i contenuti della citata circolare per quanto attiene alle paratie divisorie che possono essere installate in via permanente in quanto conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza dei veicoli, si ritiene opportuno fornire indicazioni in merito a talune soluzioni che hanno mero carattere temporaneo ed il loro utilizzo è legato strettamente all'emergenza sanitaria in corso.

Si tratta, per quanto rappresentato dalle associazioni di categoria dei diretti interessati, di semplici soluzioni con costi contenuti e di immediata disponibilità.

Si fa riferimento, in particolare, all'utilizzo di paratie, generalmente limitate all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, e caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente.

Nel ritenere ammissibili tali tipi di soluzioni solo in via provvisoria in attesa di maggiore disponibilità sul mercato di materiali flessibili omologati secondo quanto indicato nella più volte richiamata circolare prot. n. 10803 del 14 aprile u.s e, si ripete, per ragioni strettamente legate all'emergenza sanitaria in atto, si specifica quanto segue.

L'installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina") e per il loro fissaggio si deve evitare l'uso di materiali che possano rappresentare rischio di lesioni in caso di urto.

Anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

La loro installazione deve essere comunque effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato.

La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

Infine, si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 26/05/2020 n. 14724 - Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 14724

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone.

 

0. PREMESSA

L'emergenza sanitaria determinata dal COVID - 19 ha indotto misure di protezione individuali e di distanziamento sociale al fine di limitare la diffusione del virus.

Tali misure riguardano anche gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Con l'art. 93 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono stati previsti incentivi per l'eventuale installazione sui veicoli destinati agli autoservizi pubblici non di linea (in genere taxi e veicoli NCC) di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Con la circolare prot. n. 0010830 del 14.04.2020 la scrivente Direzione ha fornito le prescrizioni tecniche necessarie al fine di individuare le tipologie di pareti divisorie e i requisiti per l'installazione. In tale contesto è stata indicato il vetro in plastica flessibile, omologato secondo il Regolamento UNECE 43, quale unico materiale idoneo allo scopo.

Con successiva circolare prot. n. 0011169 del 20.04.2020, in considerazione della momentanea difficoltà di reperire sul mercato vetri in plastica flessibile omologati come sopra detto, è stato consentito, in via del tutto temporanea e provvisoria, di utilizzare paratie in policarbonato o PVC, leggere e flessibili, pur nel rispetto delle prescrizioni di montaggio indicate nelle circolari a riferimento.

Viene ora richiesto da più parti quali siano le modalità e prescrizioni per il montaggio di paratie divisorie su altre categorie di veicoli, sia destinati a servizi pubblici per trasporto di persone, sia destinati ad uso privato (quali le autovetture per uso scuola guida).

Si ritiene pertanto necessario fornire le indicazioni seguenti, con la precisazione che le stesse sono intese ad individuare le prescrizioni per una corretta installazione delle paratie in relazione alle norme di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, significando che la valutazione dell'efficacia delle paratie, quale misura di "distanziamento" sociale ai fini sanitari e della diffusione del virus, esula dalle competenze di questa Amministrazione.

 

1. Autovetture (autoveicoli di categoria M1 per il trasporto di persone fino ad un massimo di 8 escluso il conducente)

Per tutti gli autoveicoli di categoria M1, si intendono confermate in via generale le prescrizioni indicate nella già richiamata Circolare 0010830 e - in via transitoria - nella successiva Circolare 0011169.

Tuttavia, ulteriori verifiche ed approfondimenti tecnici esperiti con i rappresentanti dei costruttori di veicoli e componenti consentono di individuare nei vetri in plastica rigida di cui al punto 2.6.1 del Regolamento UNECE 43, limitatamente al tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione in quanto garantisce l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa), un'alternativa all'utilizzo della plastica flessibile.

I veicoli di categoria M1, infatti, sono generalmente destinatari di più severe norme di progettazione al fine di garantire la sicurezza degli occupanti a seguito di urti frontali e laterali. Per tali veicoli, pertanto, l'installazione di paratie non deve compromettere i criteri di progettazione del costruttore del veicolo, criteri che hanno consentito il superamento delle prove d'urto, quando prescritte. Rientrano in tale ambito per esempio i dispositivi airbag del tipo "a tendina", inseriti nella longherina del tetto, il cui dispiegamento non deve essere in alcun modo ostacolato, indipendentemente dal materiale con cui è costruita la paratia divisoria.

In definitiva, si ritiene idoneo, per le paratie installate after-market sui veicoli della categoria M1, l'utilizzo di vetri in plastica, sia rigida che flessibile, omologati secondo il Regolamento UNECE 43, ferma restando la possibilità, in via provvisoria, dell'utilizzo di paratie realizzate in policarbonato o PVC.

 

2. Autobus (autoveicoli di categoria M2 e M3 destinati al trasporto collettivo di persone con un numero di posti superiore ad 8 escluso il conducente)

Gli autobus sono disciplinati, per quanto riguarda i criteri di sicurezza per il trasporto di persone, da specifiche norme che devono garantire adeguate condizioni di utilizzo (spazi minimi disponibili per i posti, accesso al posto, ecc.) e misure di sicurezza (uscite di sicurezza, ubicazione ed utilizzo, ecc.).

La normativa di riferimento è al momento il Regolamento UNECE 107 "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale".

Poiché la finalità prioritaria, dovuta all'emergenza sanitaria in corso, è quella di garantire un'adeguata separazione fra lo spazio destinato al conducente e lo spazio destinato ai passeggeri, si prendono in considerazioni solo paratie destinate a tale scopo, rinviando ad un eventuale successivo provvedimento le linee guida per garantire appropriate misure per i passeggeri, da adottare nell'ambito delle disposizioni emanate in proposito dalle Autorità di governo.

Ciò premesso, si osserva che numerosi autobus in circolazione sono già muniti di vani per il conducente adeguatamente separati dalla parte riservata agli utenti con soluzioni presenti sin dall'origine (omologazione) o anche oggetto di successivi adeguamenti, realizzati per garantire la sicurezza del conducente medesimo rispetto a possibili atti vandalici. Le seguenti prescrizioni riguardano, pertanto, le separazioni realizzate ex novo ovvero l'adeguamento di quelle già presenti.

Tutte le pareti o pannelli divisori che interessano il campo di visibilità del conducente, sia lateralmente che per la sorveglianza dell'utenza, devono essere realizzate in vetro omologato secondo il Regolamento UNECE 43, del tipo temperato ovvero di plastica flessibile o rigida, quest'ultima, la plastica rigida, deve essere del tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione) in quanto garantisce - come già in precedenza evidenziato - l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa.

Se i divisori sono in parte realizzati con l'utilizzo di altri materiali, da impiegare esclusivamente nelle zone al di fuori del campo di visibilità sopra specificato, gli stessi devono essere realizzati con superfici piane, prive di spigoli e parti sporgenti. Inoltre, se si tratta di autobus di Classe II e III, tali materiali devono essere omologati secondo il Regolamento UNECE 118 concernente il comportamento al fuoco dei materiali destinati agli autobus. Sono esclusi da quest'obbligo i materiali metallici o in vetro nonché le parti di materiali, anche compositi, di dimensioni ridotte aventi superficie o volume non superiore rispettivamente a 300 cm2 oppure a 120 cm3.

Deve comunque sempre essere garantito che il vano del conducente, se separato mediante divisori dalla zona relativa all'utenza, abbia le uscite di sicurezza prescritte dal Regolamento UNECE 107 (paragrafi da 7.6.1.7.1 a 7.6.1.7.5) a meno che non sia previsto per il conducente l'utilizzo delle uscite di sicurezza del vano passeggeri; pertanto se il divisorio è installato fra il sedile del conducente e una delle uscite di sicurezza già previste che il conducente può utilizzare, tale divisorio deve essere incernierato ovvero realizzato "a porta" in modo che possa essere facilmente e immediatamente apribile in caso di emergenza.

Sempre nel caso che il divisorio sia del tipo incernierato ed installato fra il sedile del conducente e l'accesso alle uscite, i montanti di sostegno del divisorio devono comunque garantire il passaggio della sagoma cilindrica di cui al citato Regolamento UNECE 107, Allegato 4, figura 6.

 

3. Installazione delle paratie

Ai fini dell'installazione delle paratie divisorie sui veicoli, per quanto riguarda i veicoli di categoria M1, si conferma che non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

Valgono le indicazioni di carattere generale fornite con la più volte richiamata Circolare 0010830. Tuttavia, sulla base degli approfondimenti tecnici condotti, si ritiene opportuno integrare tali disposizioni con le seguenti ulteriori indicazioni.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'installazione delle paratie, sia che realizzate con vetro di plastica rigida che con vetro di plastica flessibile, sui veicoli dotati di airbag laterali di tipo "a tendina", assicurandosi - in tale caso - che la paratia non interferisca in alcun modo con l'apertura della tendina lungo tutta la longherina del tetto. La paratia non dovrà quindi estendersi lateralmente oltre la sagoma esterna dei poggiatesta anteriori dal tetto fino allo schienale dei sedili e nessuna sua parte dovrà essere a contatto con la finizione tetto ad esclusione di eventuali guarnizioni in materiale morbido (ad esempio schiume) tale da non ostacolare il movimento della finizione durante l'apertura della tendina.

L'installazione della paratia può avvenire anche con soluzioni tecniche che prevedano sistemi di fissaggio non permanenti purché il fissaggio al veicolo garantisca la massima stabilità e sicurezza della paratia durante la marcia.

Tutti i sistemi di fissaggio, sia nel caso di paratie inamovibili che di paratie non permanenti, devono essere realizzati con materiali e modalità che non possano presentare il rischio di lesioni per gli occupanti.

La dichiarazione che l'installatore deve rilasciare, redatta secondo il fac-simile allegato alla Circolare 0010830 e che si ripropone (allegato n. 1) opportunamente modificato per tener conto delle integrazioni apportate nella presente circolare, deve essere tenuta a bordo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione del veicolo.

Per quanto concerne gli autobus, si evidenzia che, analogamente ai veicoli M1, l'installazione di divisori non deve alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo e non deve ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo. Valgono, in aggiunta, le medesime indicazioni esposte in precedenza circa l'utilizzo di materiali e modalità di fissaggio che non presentino rischi per gli utilizzatori dei veicoli.

Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione di corretta installazione rilasciata da officina secondo il fac-simile allegato n.2, nonché quanto indicato in precedenza circa i materiali utilizzati e le modalità di fissaggio.

Per gli autobus però, trattandosi di veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone e considerate le particolari cautele che la legislazione prevede per tali veicoli, si ritiene necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada, che può essere effettuato, per l'attuale situazione di emergenza, in occasione della revisione annuale.

Qualora gli autobus siano oggetto degli interventi in argomento prima dell'immissione in circolazione, l'accertamento tecnico è condotto dai competenti UMC in occasione della prescritta vista visita e prova per l'immissione in circolazione ai sensi dell'art. 75, comma 4, del CdS.

Copia della dichiarazione di installazione e di un disegno quotato o una fotografia della avvenuta installazione debbono essere acquisiti agli atti in sede di visita e prova.

Infine, l'annotazione da riportare sui documenti di circolazione, sia per autobus già circolanti sia per autobus di prima immatricolazione, è la seguente: "veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi della circolare .......... del .........."

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 158 - Proroga dei termini di validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 158

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", in particolare il Capo II concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi", in particolare l'art. 11 concernente l'esame di idoneità per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e l'art. 13 concernente i corsi di formazione periodica;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di un anno degli attestati di frequenza dei corsi di qualificazione iniziale, stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, prevista dall'art. 13, comma 11, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per consentire il rinnovo di validità della stessa senza sottoporre il titolare ad esame;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Il termine di validità annuale, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020.

Art. 2

Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 159 - Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 159

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l'art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha previsto la proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di aprile 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

Ritenuto di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020, per sostenere le prove d'esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

1. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

 

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

M.I.T. - D.D. 10/03/2020 n. 50 - Proroga termini per esami patenti e fogli rosa

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
10 marzo 2020, prot. n. 50

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 2, lettera t), che stabilisce che con provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida, nelle zone individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, a tutto il territorio nazionale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada

1. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".

Roma, 10 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: DE MATTEO

 

Vedi anche: M.I.T. - File avviso 10/03/2020 n. 9/2020 - Emergenza Covid 19 - Annullamento sessioni/verbali - Proroghe richieste patente e fogli rosa

 

M.I.T. - D.D. 22/05/2020 n. 148 - Proroga dei termini di cui all'art. 122 c.d.s.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
22 maggio 2020, prot. n. 148

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha preVisto la proroga dei termini per svolgere gli esami di teoria che dovevano svolgersi entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 1, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Considerata, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dall'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada

1. Il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

Roma, 22 maggio 2020

Il Direttore Generale: CICCHETTI

M.I.T. - D.M. 07/04/2020 n. 147 - Sospesi i divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti per il trasporto di cose di m. c. m. autorizzata sup. a 7,5 t per le giornate 10, 11, 12, 13 e 14 aprile

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
7 aprile 2020, prot. n. 147

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2020.

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020 e 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la proroga dell'efficacia di dette misure fino al 13 aprile 2020 disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

Visti l decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, e 26 marzo 2020, n. 129, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo e 5 aprile, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Considerato che il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ogni altra tipologia di trasporto collegata anche alla situazione emergenziale;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

Considerata l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario limitatamente ai trasporti internazionali di merci di cui al DM n. 115 del 13 marzo 2020 fino a successivo provvedimento;

Sentito il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Ministro: DE MICHELI

M.I.T. - D.M. 10/03/2020 n. 106 - Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto n. 106 del 10/03/2020

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attività dì autotrasportatore";

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, recante "Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", ed, in particolare, l'art l, lettera d), che sospende fino al 15 marzo 2020 i corsi professionali;

TENUTO CONTO che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonché dei corsi di formazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere l'attività professionale, con conseguenti difficoltà ad assicurare i servizi di trasporto di persone o di merci;

TENUTO CONTO che, al fine di assicurare i servizi di trasporto di persone e dì merci, è necessario prevedere una proroga delle qualificazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali, poi estese all'intero territorio nazionale;

DECRETA

Art. 1 - Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

1. Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

 

Art. 2 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Paola De Micheli

 

M.I.T. - D.M. 12/06/2020 n. 244 - Modifica del decreto 12 dicembre 2019, n. 578 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO MINISTERIALE
12 giugno 2020, prot. n. 244

Modifica del decreto 12 dicembre 2019, n. 578 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo, 1, 10 e 26 aprile 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, e 21 maggio 2020, n. 209, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10 11, 12, 13 14, 19, 25 e 26 aprile, 1,3, 10, 17, 24, 31 maggio e 2 giugno 2020 nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Considerato che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, non trovano giustificazione in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero degli spostamenti in atto sul territorio italiano;

Considerata l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per il giorno 7 giugno 2020, ferma restando la sospensione sino a successivo provvedimento limitatamente ai trasporti internazionali di merci;

Sentito il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

Decreta: 

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per il giorno 14 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Roma, 12 giugno 2020

Il Ministro: DE MICHELI

(Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per il giorno 14 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall’articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizio di trasporto internazionale di merci.)

M.I.T. - D.M. 13/03/2020 n. 115 - Deroghe alle limitazioni circolazione stradale fuori dai centri abitati anno 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
13 marzo 2020, prot. n. 115

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell' anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATA la grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, sia per il settore stesso dei trasporti;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all' articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di sospendere temporaneamente il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai trasporti internazionali di merci, in relazione alle gravi criticità che si stanno verificando alle frontiere, sino all'adozione di successivo provvedimento;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

VISTA la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 13 marzo 2020;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a dame immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il Ministro: DE MICHELI

 

M.I.T. - D.M. 13/03/2020 n. 115 - Divieti di circolazione di veicoli per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto n. 115 del 13/03/2020

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
CONSIDERATA la grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, sia per il settore stesso dei trasporti;
CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;
CONSIDERATA l'esigenza di sospendere temporaneamente il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai trasporti internazionali di merci, in relazione alle gravi criticità che si stanno verificando alle frontiere, sino all'adozione di successivo provvedimento;
SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;
VISTA la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 13 marzo 2020;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Paola De Micheli

M.I.T. - D.M. 24/03/2020 n. 127 - Riduzione servizi ferroviari

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministero della Salute

VISTO la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020; quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il Decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020, con il ,quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

VISTO il Decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

VISTO il Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020. con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO il Decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

VISTO il Decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

VISTO il Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTO il Decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste ulteriori riduzioni del trasporto marittimo e ferroviario e disciplinati i voli privati;

VISTO il Decreto interministeriale n. 125 del 1 9 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

RITENUTO necessario ridurre ulteriormente i servizi di trasporto ferroviario, nonché escludere dall'ambito di applicazione del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, l'equipaggio dei mezzi di trasporto;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, la proroga fino al 3 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 25 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

Riduzione servizi ferroviari e disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. I servizi ferroviari di cui al Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020 sono ulteriormente ridotti come da tabelle allegate.

2. All'articolo 1 del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia".

Art. 2

Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali

1. È prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei seguenti decreti:

a) decreto Interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020;

b) decreto Interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020;

e) decreto Interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020;

d) decreto Interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020;

e) decreto Interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020;

f) decreto Interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020;

g) decreto Interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020;

h) decreto Interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020;

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 3 aprile 2020.

2. I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

M.I.T. - D.M. 26/03/2020 n. 129 - Deroghe alle limitazioni della circolazione stradale fuori dai centri abitati

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
26 marzo 2020, prot. n. 129

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2020.

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, recante la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 e 22 marzo 2020 e, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Considerato il permanere della grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti anche di prima necessità e materie prime per l'industria e l'agricoltura;
Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;
Considerata l'esigenza di prorogare la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 29 marzo e 5 aprile, ferma restando la sospensione dei divieti per il trasporto internazionale di cui al D.M. 115 del 13 marzo 2020 fino a successivo provvedimento;
Sentito il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;
Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 29 marzo e 5 aprile, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 marzo 2020

Il Ministro: DE MICHELI

 

M.I.T. - Linea Guida 20/03/2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nel settore del trasporto e della logistica

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Linea Guida 20 marzo 2020

Oggetto: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nel settore del trasporto e della logistica.

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

 

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nel settore del trasporto e della logistica

 

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);

- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).

- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.

- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).

- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

- Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.

- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.

- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.

- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.

- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

 

Allegato

 

Settore aereo

- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.

- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

 

Settore autotrasporto merci

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.

- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

 

Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

 

Settore ferroviario

- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

- disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

- divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

- proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

- restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

- disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.

- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo.

- L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

 

Settore marittimo e portuale

- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

- L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

- Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:

- per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;

- per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;

- per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

- per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio.

- Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.

- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

- considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security.

- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.

- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

 

Servizi di trasporto non di linea

- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

 

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

M.I.T. - Min. Salute - D.I. 03/04/2020 n. 145 - Fissate le regole per l'ingresso e breve soggiorno in Italia di persone e prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure previste con precedente DI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO INTERMINISTERIALE
3 aprile 2020, prot. n. 145

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, che all'articolo 1, comma 1, prevede che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Visto in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, n. 113 del 13 marzo 2020, n. 114 del 13 marzo 2020, n. 116 del 14 marzo 2020, n. 117 del 14 marzo 2020, n. 118 del 16 marzo 2020, n. 120 del 17 marzo 2020, n. 122 del 18 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020;

Vista l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020, la cui efficacia è prorogata al 13 aprile 2020 dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la nota n. 37754 del 2 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha chiesto la proroga delle misure di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;

Vista la nota n. 6304 del 1° aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sicilia ha chiesto di prorogare le misure limitative di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020 e n. 122 del 18 marzo 2020;

Ritenuto necessario procedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 ed alla citata ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute, all'aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 17 marzo 2020;

Ritenuto necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 3 aprile 2020;

Decreta

 

Art. 1

Disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata

1. L'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

"1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In deroga al quanto previsto dal comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo dì soggiorno in Italia e il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

3. Con la dichiarazione di cui al comma 2 sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

4. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 2, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

5. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 2, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel tenitorio nazionale.

6. In deroga al quanto previsto dal comma l, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto proprio o privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

7. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

8. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato o proprio, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 2 e comma 4 e quelli previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aereostazioni.

10. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 3 o quella prevista dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

11. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 10 nonché quelle contenute nei commi da 2 a 7 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.".

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è integralmente sostituita dalla seguente: "a. i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

b) al comma 1, la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente: "b. i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto propri o privati.".

 

Art. 2

Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali

1. È prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure previste dai seguenti decreti:

a) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020;

b) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020;

d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020;

e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;

f) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020;

g) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020;

h) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020;

i) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute 125 del 19 marzo 2020.

 

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 13 aprile 2020.

 

Roma, 3 aprile 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DE MICHELI

Il Ministro della salute: SPERANZA

M.I.T. - Provv. 28/05/2020 - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2020
(G.U. n. 148 del 12.6.2020)

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002;

Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2019 recante "Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge n. 19 del 2020 con il quale è stato previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo e fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo, su tutto il territorio nazionale, la sospensione di ogni forma di attività formativa svolta da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;

Considerato che la situazione di sospensione delle manifestazioni ha impedito lo svolgimento di tutte le gare della stagione ciclistica 2020 dal 10 marzo alla data odierna;

Considerato che, dalla predetta data del 10 marzo 2020 in ragione delle misure adottate per contenerne la diffusione, non è stato possibile svolgere nessuna attività formativa, propedeutica all'adozione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la Federazione ciclistica italiana ha rappresentato che nessuna attività formativa ovvero organizzativa delle manifestazioni ciclistiche in programma è stata svolta prima del 10 marzo in ragione della dichiarazione d'emergenza sanitaria adottata già in data 31 gennaio 2020;

Considerato che le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019, che sono pienamente in vigore dal 1° gennaio 2020, hanno previsto, tra le altre cose, l'obbligo di adozione, da parte degli organizzatori, di importanti misure che determinano nuovi oneri sia in termini di personale, di formazione degli ASA e di strutture di protezione, che, per l'emergenza citata, di fatto, non hanno mai trovato pratica applicazione;

Considerato che, in ragione dell'emergenza in atto, la Federazione ciclistica italiana, per evitare i disagi organizzativi conseguenti alla mancata predisposizione delle predette attività formative e propedeutiche, ha rappresentato la necessità di consentire lo svolgimento più agevole delle competizioni che si potranno effettuare nei prossimi mesi, dopo il termine dell'emergenza, senza adottare le nuove misure imposte dalla richiamata modifica del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal provvedimento approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la stessa Federazione, per i motivi indicati, ha chiesto, perciò di sospendere, per la stagione ciclistica 2020 e, fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione di alcune disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 che sono state oggetto di modifica con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019 che hanno riflessi organizzativi di maggior peso per gli organizzatori, facendo salve, invece, le disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative approvate per agevolare l'attività delle scorte tecniche a gare ciclistiche;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, la Federazione ciclistica italiana ha ipotizzato che solo poche gare di fine stagione 2020 potranno effettuarsi, subordinatamente al miglioramento della situazione emergenziale in atto;

Ritenuto, che, anche dopo il termine dell'emergenza, per il limitato tempo disponibile, non ci saranno i tempi tecnici necessari per svolgere le predette attività formative ed adottare le conseguenti misure organizzative, per le quali è opportuno prevedere misure di semplificazione con riduzione degli adempimenti a carico degli organizzatori;

Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere l'applicazione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002, che sono state introdotte dal provvedimento di modifica, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019 che richiedono, per la loro completa attuazione, specifiche attività formative e la predisposizione di misure organizzative conseguenti che non è stato possibile svolgere nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza;

Determina:

1. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.

2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale: DE MATTEO  

Il Capo della Polizia Direttore generale
della pubblica sicurezza: GABRIELLI

(Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.)

M.I.T. – D. D. 12/08/2020 n. 268 - Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
12 agosto 2020, prot. n. 268

Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l'art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso fino al 31 luglio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2020, n. 159 che ha prorogato i termini di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122 comma 6 del codice della strada fino al 29 ottobre 2020;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di ottobre 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

Ritenuto di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dello stato di emergenza, per sostenere le prove d'esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122, del codice della strada

1. Il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 13 gennaio 2021.

3. Il termine di cui al comma 2 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

Roma, 12 agosto 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

M.I.T. e Min. Salute - D.I. 12/04/2020 n. 153 - Coronavirus, prorogate al 3 maggio tutte le misure per la riduzione della mobilità delle persone

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERMINISTERIALE
12 aprile 2020, prot. n. 153

Coronavirus, prorogate al 3 maggio tutte le misure per la riduzione della mobilità delle persone

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso, all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge, dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVlD - 19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2.020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°aprile,2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, che prevede l'efficacia delle disposizioni in esso contenute fino al 3 maggio 2020;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come ''pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d' ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dì concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

Vista l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Ulteriori misure urgenti dì contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state apportate modificazioni ai decreti interministeriali n. 120 del 17 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020 e, contestualmente, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia dei decreti interministeriali indicati all'art. 2 del medesimo decreto n. 145/2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Tenuto conto delle richieste del Presidente della Regione Sardegna e del Presidente della Regione Sicilia di ulteriore proroga delle misure limitative concernenti le rispettive Regioni contenute nei dei sopra menzionati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti di concerto con il Ministro della salute;

Ritenuto necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, la conferma delle misure di riduzione, soppressione e limitazione delle misure di cui ai decreti interministeriali precedentemente adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con le modificazioni rese necessarie dalle nuove disposizioni contenute nel suindicato d.P.C.M. del 10 aprile 2020;

Decreta:

 

Art. 1

Trasporto aereo

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.

2. Per il trasporto aereo, in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali.

3. Il personale degli Uffici USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.

4. È rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione delle seguenti fattispecie:

a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;

b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell'ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;

c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;

d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.

5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.

6. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'articolo 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

 

Art. 2

Trasporto ferroviario

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i servizi minimi essenziali

2. Per il trasporto ferroviario passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assicurati i livelli minimi essenziali garantendo almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle di cui all'Allegato 1, come da richiesta dell'impresa esercente, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.

3. Per i servizi Intercity, Trenitalia S.p.A. potrà d'intesa con le amministrazioni vigilanti valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.

4. Per il trasporto ferroviario operato da Italo - Nuovo trasporto viaggiatori, sono assicurati i livelli minimi essenziali indicati nella tabella di cui all'Allegato 2, come da richiesta dell'impresa esercente.

5. Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

 

Art. 3

Servizi automobilistici interregionali

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.

2. Fino al termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 aprile 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministero della salute e di quanto previsto all'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

 

Art. 4

Trasporti da e per Regione Sicilia

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi minimi essenziali come di seguito indicati.

2. Il trasporto marittimo dei viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.

3. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.

4. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 e M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri;

5. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l'altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.

6. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.

7. Per i collegamenti ferroviari diurni il treno giorno intercity Roma/Palermo è limitato a Villa S. Giovanni.

 

Art. 5

Servizi di trasporto da e per la Sardegna

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.

2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.

3. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833.

4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, tenera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 6

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

 

Roma, 12 aprile 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DE MICHELI

Il Ministro della salute: SPERANZA

Min. Infrastrutture - D.D. 02/04/2021 n. 127 - Sospensione calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale

DECRETO DIRIGENZIALE
2 aprile 2021, prot. n. 127

Sospensione calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021;

Visto in particolare l'art. 13 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto decreto;

Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare, da ultimi, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante " Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" e il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visti i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, 14 gennaio 2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo 2021 n. 12 e 23 marzo 2021 n. 100, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10, 17, 24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo e 2, 3, 4, 5 e 6 aprile 2021;

Considerato che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 e dello stato di crisi venutosi conseguentemente a creare nel Paese, sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, costituiscono un elemento di criticità non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano;

Considerata quindi l'esigenza di disporre la proroga della sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 11, 18 e 25 aprile 2021;

Sentito il Direttore della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità, che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto 29 dicembre 2020, n. 604;

Sentito il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto 29 dicembre 2020, n. 604;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, è sospeso per i giorni 11, 18 e 25 aprile 2021.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo vorranno attuare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedere a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

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