Covid-19, occhio alle bufale! - Ecco le nuove bufale sfatate questa settimana dal ministero

1. Ci si può infettare con il nuovo coronavirus bevendo l'acqua del rubinetto

Falso

Bere l'acqua del rubinetto è sicuro. Le pratiche di depurazione cui è sottoposta l'acqua del rubinetto sono efficaci nell'abbattimento dei virus, insieme a condizioni ambientali che compromettono la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati) e alla fase finale di disinfezione.

 

2. Il virus si trasmette per via alimentare

Falso

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti.

 

3. Gli essiccatori per mani ad aria calda uccidono il nuovo coronavirus

Falso

Non ci sono evidenze scientifiche che gli essiccatori per mani ad aria calda siano in grado di uccidere il nuovo coronavirus. Per proteggersi dall’infezione il metodo più sicuro è quello di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con una soluzione a base di alcol. Dopo aver pulito le mani bisogna asciugarle accuratamente.

 

4. Se mi metto due o tre mascherine una sull’altra sono più protetto dal nuovo coronavirus

Falso

Indossare più mascherine sovrapposte non è utile. Le mascherine aiutano a limitare la diffusione del virus ma il loro utilizzo deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Inoltre l'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

 

5. Non è vero che i fumatori rischiano più degli altri di ammalarsi di Covid-19

Falso

Secondo L’OMS è probabile che i fumatori siano più vulnerabili al virus SARS-CoV-2 in quanto l'atto del fumo fa sì che le dita (ed eventualmente le sigarette contaminate) siano a contatto con le labbra, il che aumenta la possibilità di trasmissione del virus dalla mano alla bocca. I fumatori, inoltre, possono anche avere già una malattia polmonare sottostante o una ridotta capacità polmonare che aumenterebbe notevolmente il rischio di sviluppare forme di malattia gravi, come la polmonite.

 

6. Le zampe dei cani possono essere veicolo di coronavirus e vanno sterilizzate con la candeggina

Falso

Non ci sono attualmente evidenze che i cani e gli animali d'affezione in generale possano trasmettere il coronavirus. La candeggina non va assolutamente usata per disinfettare le zampe dei cani al rientro da una passeggiata, nemmeno se molto diluita in acqua. Quando si rientra in casa è opportuno provvedere alla sua igiene pulendo prima le zampe con prodotti senza aggiunta di profumo (es. acqua e sapone neutro) e poi asciugandole bene. Non vanno usati prodotti aggressivi né quelli a base alcolica perché possono indurre fenomeni irritativi, causando prurito. Il mantello va, invece, spazzolato e poi passato con un panno umido.

 

7. Fare un bagno caldo previene il COVID-19

Falso

Fare il bagno caldo non previene lo sviluppo di COVID-19. La normale temperatura corporea rimane tra 36,5° e 37° C, indipendentemente dalla temperatura del bagno o della doccia che facciamo. Fare un bagno con acqua estremamente calda può essere dannoso e provocare bruciature alla pelle. Il modo migliore per proteggersi da COVID-19 è lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzione a base di alcol. In questo modo si eliminano i virus eventualmente presenti sulle mani e non si corre il rischio di infezioni che potrebbero verificarsi toccando naso, bocca e occhi.

 

8. Chi abita in zone con clima caldo umido è più a rischio di infezione da nuovo coronavirus

Falso

Le evidenze attuali indicano che il nuovo coronavirus può essere trasmesso in tutte le aree, comprese quelle con clima caldo e umido.

 

9. Se si hanno avuto contatti con soggetti positivi al virus si possono prendere dei medicinali che prevengono l’infezione

Falso

Non esiste ancora nessuna terapia utilizzabile in via preventiva. 

L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha autorizzato diversi studi per la sperimentazione di medicinali per il trattamento di Covid-19 e l’Agenzia europea del Farmaco (EMA) ha comunicato che attualmente ci sono 40 medicinali e 12 vaccini in via di sviluppo e che su due vaccini sono stati avviati studi clinici di Fase I.

Sono ancora tutti studi sperimentali e nessun farmaco ha ancora dimostrato la sua efficacia nel trattamento di COVID-19.

 

Fonte: Ministero della Salute

M.I.T. - D.M. 24/03/2020 n. 127 - Riduzione servizi ferroviari

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministero della Salute

VISTO la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020; quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il Decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020, con il ,quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

VISTO il Decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

VISTO il Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020. con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO il Decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

VISTO il Decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

VISTO il Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTO il Decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste ulteriori riduzioni del trasporto marittimo e ferroviario e disciplinati i voli privati;

VISTO il Decreto interministeriale n. 125 del 1 9 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

RITENUTO necessario ridurre ulteriormente i servizi di trasporto ferroviario, nonché escludere dall'ambito di applicazione del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, l'equipaggio dei mezzi di trasporto;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, la proroga fino al 3 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 25 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

Riduzione servizi ferroviari e disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. I servizi ferroviari di cui al Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020 sono ulteriormente ridotti come da tabelle allegate.

2. All'articolo 1 del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia".

Art. 2

Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali

1. È prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei seguenti decreti:

a) decreto Interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020;

b) decreto Interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020;

e) decreto Interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020;

d) decreto Interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020;

e) decreto Interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020;

f) decreto Interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020;

g) decreto Interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020;

h) decreto Interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020;

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 3 aprile 2020.

2. I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

M.I.T. - Min. Salute - D.I. 03/04/2020 n. 145 - Fissate le regole per l'ingresso e breve soggiorno in Italia di persone e prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure previste con precedente DI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO INTERMINISTERIALE
3 aprile 2020, prot. n. 145

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, che all'articolo 1, comma 1, prevede che l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;

Visto in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, n. 113 del 13 marzo 2020, n. 114 del 13 marzo 2020, n. 116 del 14 marzo 2020, n. 117 del 14 marzo 2020, n. 118 del 16 marzo 2020, n. 120 del 17 marzo 2020, n. 122 del 18 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020;

Vista l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020, la cui efficacia è prorogata al 13 aprile 2020 dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la nota n. 37754 del 2 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha chiesto la proroga delle misure di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;

Vista la nota n. 6304 del 1° aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Sicilia ha chiesto di prorogare le misure limitative di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020 e n. 122 del 18 marzo 2020;

Ritenuto necessario procedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 ed alla citata ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute, all'aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 17 marzo 2020;

Ritenuto necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 3 aprile 2020;

Decreta

 

Art. 1

Disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata

1. L'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

"1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. In deroga al quanto previsto dal comma 1, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo dì soggiorno in Italia e il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

3. Con la dichiarazione di cui al comma 2 sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

4. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 2, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

5. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 2, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel tenitorio nazionale.

6. In deroga al quanto previsto dal comma l, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto proprio o privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato o proprio utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

7. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

8. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato o proprio, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 2 e comma 4 e quelli previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aereostazioni.

10. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 3 o quella prevista dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

11. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 10 nonché quelle contenute nei commi da 2 a 7 dell'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.".

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è integralmente sostituita dalla seguente: "a. i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

b) al comma 1, la lettera b) è integralmente sostituita dalla seguente: "b. i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto propri o privati.".

 

Art. 2

Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali

1. È prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle misure previste dai seguenti decreti:

a) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020;

b) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020;

d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020;

e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020;

f) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020;

g) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020;

h) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020;

i) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute 125 del 19 marzo 2020.

 

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 13 aprile 2020.

 

Roma, 3 aprile 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DE MICHELI

Il Ministro della salute: SPERANZA

M.I.T. e Min. Salute - D.I. 12/04/2020 n. 153 - Coronavirus, prorogate al 3 maggio tutte le misure per la riduzione della mobilità delle persone

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERMINISTERIALE
12 aprile 2020, prot. n. 153

Coronavirus, prorogate al 3 maggio tutte le misure per la riduzione della mobilità delle persone

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso, all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge, dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVlD - 19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2.020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°aprile,2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, che prevede l'efficacia delle disposizioni in esso contenute fino al 3 maggio 2020;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come ''pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d' ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dì concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

Vista l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Ulteriori misure urgenti dì contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state apportate modificazioni ai decreti interministeriali n. 120 del 17 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020 e, contestualmente, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia dei decreti interministeriali indicati all'art. 2 del medesimo decreto n. 145/2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Tenuto conto delle richieste del Presidente della Regione Sardegna e del Presidente della Regione Sicilia di ulteriore proroga delle misure limitative concernenti le rispettive Regioni contenute nei dei sopra menzionati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti di concerto con il Ministro della salute;

Ritenuto necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, la conferma delle misure di riduzione, soppressione e limitazione delle misure di cui ai decreti interministeriali precedentemente adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con le modificazioni rese necessarie dalle nuove disposizioni contenute nel suindicato d.P.C.M. del 10 aprile 2020;

Decreta:

 

Art. 1

Trasporto aereo

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.

2. Per il trasporto aereo, in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali.

3. Il personale degli Uffici USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.

4. È rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione delle seguenti fattispecie:

a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;

b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell'ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;

c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;

d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.

5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.

6. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all'ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'articolo 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'Interno. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

 

Art. 2

Trasporto ferroviario

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i servizi minimi essenziali

2. Per il trasporto ferroviario passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assicurati i livelli minimi essenziali garantendo almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle di cui all'Allegato 1, come da richiesta dell'impresa esercente, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.

3. Per i servizi Intercity, Trenitalia S.p.A. potrà d'intesa con le amministrazioni vigilanti valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.

4. Per il trasporto ferroviario operato da Italo - Nuovo trasporto viaggiatori, sono assicurati i livelli minimi essenziali indicati nella tabella di cui all'Allegato 2, come da richiesta dell'impresa esercente.

5. Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

 

Art. 3

Servizi automobilistici interregionali

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.

2. Fino al termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 aprile 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministero della salute e di quanto previsto all'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

 

Art. 4

Trasporti da e per Regione Sicilia

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi minimi essenziali come di seguito indicati.

2. Il trasporto marittimo dei viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.

3. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.

4. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie M1, M2 e M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri;

5. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l'altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.

6. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.

7. Per i collegamenti ferroviari diurni il treno giorno intercity Roma/Palermo è limitato a Villa S. Giovanni.

 

Art. 5

Servizi di trasporto da e per la Sardegna

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.

2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.

3. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833.

4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, tenera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 6

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

 

Roma, 12 aprile 2020

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DE MICHELI

Il Ministro della salute: SPERANZA

Min. Interno - Circ. 31/07/2020 n. 53651 - Ordinanza del Ministro della Salute del 30 luglio 2020 - ulteriori restrizioni agli ingressi in Italia

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
Servizio Polizia delle frontiere e degli stranieri

Prot. n. 53651

Roma, 31 luglio 2020

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 30 luglio 2020 - ulteriori restrizioni agli ingressi in Italia.

 

In data 30 luglio 2020 il Ministro della Salute ha adottato l'allegata Ordinanza che interviene sulla propria Ordinanza del 30 giugno 2020; come prorogata dal Decreto del Presidente dd Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 e dal Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 aggiornando la lista dei Paesi terzi. ai cui cittadini residenti è consentito l'ingresso sul territorio nazionale.

Nello specifico:

  • è consentito l'ingresso nel territorio nazionale ai cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corca, Ruanda, Tailandia, Tunisia e Uruguay.
  • nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunque, per non oltre dieci [10] giorni dalla data di entrata in vigore del decreto­ legge 83 del 30 luglio 2020 contenente "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020" continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministero della Salute del 16 luglio e del 24 luglio uu.ss., contenenti misure restrittive nei confronti di Kosovo, Montenegro, Serbia, Romania e Bulgaria.

Ciò premesso codeste zone vorranno diramare il contenuto dell'Ordinanza agli Uffici con attriuzioni di frontiera rientranti nelle rispettive aree territoriali, mentre codesti Uffici di Frontiera ne cureranno la massima diffusione al personale dipendente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Irene Tittoni

Allegati: omissis

Min. Salute - Circ. 09/05/2020 - COVID-19: test di screening e diagnostici

Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

9 maggio 2020

Prot. n. 16106

Oggetto: COVID-19: test di screening e diagnostici.

 

Nell'attuale fase dell'emergenza COVID-19, assume particolare rilevanza la tematica dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2. I test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale in quanto:

1. sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità;

2. la sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus;

3. i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica;

4. i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell'infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2.

Le attuali conoscenze scientifiche relative ai test sierologici per il COVID-19 sono però lacunose relativamente alla capacità di fornire le seguenti informazioni:

1. presenza di anticorpi neutralizzanti in grado di proteggere dalla infezione o malattia (in genere, un elevato titolo anticorpale correla con la presenza di anticorpi neutralizzanti rilevati al test di neutralizzazione/riduzione delle placche);

2. persistenza degli anticorpi a lungo termine.

Peraltro, premesso che nell'attuale sistema i dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD) sono regolamentati a livello comunitario dalla Direttiva Europea 98/79/EC, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro", e che i test in oggetto, non essendo autodiagnostici, [1] non devono essere venduti o messi a disposizione di "profani", come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Secondo l'OMS, sebbene l'impiego di kit diagnostici di più semplice esecuzione sia auspicabile e rappresenti un'esigenza in situazioni di emergenza come quella attuale, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili per una diagnosi d'infezione da SARS-CoV-2 rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali. La diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 va eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome.

La stessa OMS evidenzia che, per l'utilizzo dei test sierologici nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS-CoV-2, sono necessarie ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa. In particolare, i test basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento di Protezione civile, non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei, secondo i protocolli indicati dall'OMS. Infatti, il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l'utilizzo di tali test non è, comunque, indicativo di un'infezione acuta in atto e, quindi, della presenza di virus nel paziente e del rischio associato a una sua diffusione nella comunità. Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con differenti patogeni affini, quali altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS-CoV-2.

Infine, l'assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il ritardo che fisiologicamente connota una risposta umorale rispetto al momento dell'infezione virale) non esclude la possibilità di un'infezione in atto in fase precoce o asintomatica e il relativo rischio di contagiosità dell'individuo.

Sempre l'OMS, nella pubblicazione dell'8 aprile 2020, "Advice on the use of point-of-care immunodiagnostic tests for COVID-19 Scientific Brief" raccomanda l'uso dei nuovi test immuno-diagnostici point-of-care solo in ambito di ricerca. Con la successiva pubblicazione del 24 aprile 2020 "Immunity passports", l'OMS ha evidenziato che tali test possono generare sia falsi positivi sia falsi negativi, con gravi conseguenze che possono influenzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni.

Ciò premesso, a normativa europea vigente non possono fornirsi indicazioni cogenti circa i requisiti minimi dei test diagnostici, tenuto conto che la medesima non vincola i produttori che intendono immettere sul mercato un test non classificato come autodiagnostico ad una validazione rilasciata da organismi notificati, essendo sufficiente l'apposizione della marcatura CE sotto la responsabilità del fabbricante.

Appare, tuttavia, opportuno svolgere alcune considerazioni a supporto delle scelte delle Autorità sanitarie sull'utilizzo dei test sierologici, in base alle attuali conoscenze disponibili, ed alle indicazioni fornite dal menzionato Comitato tecnico scientifico, in occasione dell'indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'effettuazione di 150.000 test sierologici (bando indetto il 17 aprile 2020 dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID - 19).

Al riguardo, in merito all'affidabilità dei test sierologici si fa presente che la qualità e l'affidabilità di un test dipendono in particolare dalle due caratteristiche di specificità e sensibilità, e pertanto, sebbene non sussistano in relazione ad esse obblighi di legge, è fortemente raccomandato l'utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi e falsi negativi. Al di sotto di tali soglie, l'affidabilità del risultato ottenuto non è adeguata alle finalità per cui i test vengono eseguiti

Per quanto riguarda, invece, i test rapidi (test eseguiti su sangue capillare), essendo di natura puramente qualitativa, possono solo indicare la presenza o assenza di anticorpi. Si fa presente che, al meglio delle conoscenze oggi disponibili, non vi sono al momento evidenze prodotte da organismi terzi in relazione alla loro qualità.

Da ultimo, si segnala che l'ECDC nelle varie pubblicazioni riporta che un test anticorpale positivo indica se la persona è stata infettata da SARS-CoV-2 (se IgM positivi: infezione recente; se IgM negativi e IgG positivi: infezione passata), ma non indica necessariamente se gli anticorpi sono neutralizzanti, se una persona è protetta e per quanto tempo, e se la persona è guarita. Si ritiene, pertanto, opportuno, in tali casi, l'esecuzione del test molecolare.

Un test anticorpale negativo può avere vari significati: una persona non è stata infettata da SARA-CoV-2, oppure è stata infettata molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora sviluppato la risposta anticorpale al virus, oppure è stata infettata ma il titolo di anticorpi che ha sviluppato è, al momento dell'esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del test. Tali valutazioni confermano che i test anticorpali non possono essere considerati come strumenti diagnostici sostitutivi del test molecolare.

Le indicazioni dell'ECDC sono coerenti con lo stato dell'arte delle conoscenze disponibili, e sono, pertanto, suscettibili di aggiornamento in base all'evoluzione delle conoscenze e degli avanzamenti tecnologici. Sarà, pertanto, fondamentale mantenere un costante scambio di informazioni su nuove evidenze che emergeranno dall'effettuazione di test da parte delle Regioni e delle Province Autonome in indirizzo.

Si invita a voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi e ai soggetti interessati.

 

[1] È autodiagnostico qualsiasi dispositivo predisposto dal fabbricante per poter essere usato a domicilio da persone non esperte di test diagnostici.

 

Il Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Dott. Achille Iachino

Il Direttore generale della prevenzione sanitaria
Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Min. Salute - Circ. 12/04/2021 n. 15127 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria

12 aprile 2021

Prot. n. 15127

Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

 

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

 

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

 

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

 

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

 

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

 

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

 

Il Direttore generale
Dott. Giovanni Rezza

Ref. Ufficio 4 DG Prevenzione
Dott. P. Rossi
Dott.ssa M. G. Lecce
Dott. G.Cipolletta

Min. Salute - Circ. 18/03/2020 n. 3572 - Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Ministero della salute
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

18 marzo 2020

Prot. n. 3572

Oggetto: Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto in particolare di quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del medesimo, si ritiene opportuno fornire, per quanto di competenza, alcuni elementi interpretativi, fermi restando gli aspetti di competenza dei soggetti istituzionali (Istituto superiore di sanità e INAIL), deputati alla verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) prodotti ai sensi dei citati articoli.

 

Contesto emergenziale

La procedura ordinaria prevede che le mascherine chirurgiche, quali dispositivi medici, non siano soggette ad autorizzazione ministeriale né a valutazione della conformità da parte di un Organismo Notificato (fatta eccezione per quelle sterili), ma il fabbricante deve:

- garantire la conformità tecnica del DM ai requisiti essenziali affinché il prodotto sia sicuro e efficace con la dichiarazione di conformità e l'apposizione del marchio CE sotto la sua esclusiva responsabilità;

- notificare il DM nella banca dati del Ministero della salute prima di immettere il DM in sul mercato nazionale.

La normativa introdotta dai dd.ll. 9 e 18 del 2020, prevede una deroga eccezionale e temporalmente limitata al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ed è finalizzata a semplificare le procedure autorizzatorie per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) e dei DPI, indispensabili in particolare per gli operatori sanitari.

Discende da quanto sopra che il meccanismo derogatorio di cui si dirà consente di non porre in essere le ordinarie procedure esclusivamente per la durata dell'emergenza, cessata la quale le aziende che intendono continuare a produrre DM o DPI dovranno proseguire l'ordinario iter normativo e procedurale.

 

Art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

L'art. 15, del D.L. 18/2020, dopo aver stabilito al comma 1 che "Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni", ai commi 2 e 3 prevede che i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità (per le mascherine) o all'INAIL (per i DPI), una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ne attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto competente ogni elemento utile alla validazione. L'ISS e l'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente.

Si tratta di una norma che, in ragione dell'attuale stato di emergenza, mira a consentire il celere avvio di produzioni e di importazioni di mascherine chirurgiche e DPI rispetto ai quali il produttore auto-certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, con successiva verifica dell'ISS e dell'INAIL a seconda dei casi

L'ultimo comma dell'art. 15 disciplina l'ipotesi in cui le mascherine o i DPI non risultino conformi alle vigenti norme. In questo caso, impregiudicati gli effetti delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore "cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio".

 

Art. 16 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

L'art. 16 stabilisce che per i lavoratori che "….. nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9".

Il comma in questione, che riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall'accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., consente, ferma restando la fattispecie di cui all'art. 34, comma 3, del D.L. 9/2020, e ferme restando tutte le disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'uso delle mascherine facciali allo scopo di proteggere i lavoratori contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Si richiama l'attenzione sul fatto che il comma di cui trattasi va riferito esclusivamente a lavoratori che si trovano nello svolgimento della loro attività e che sono " oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro".

Il successivo comma 2 stabilisce che "Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".

La disposizione in parola consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che er la loro destinazione non si confi urano né come DM né come DPI

Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.

Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l'assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori

A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all'art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

 

Circolare DGDMF/15540/P/13/03/2020

La circolare DGDMF/15540/P/13/03/2020 è da intendersi superata in ragione dell'entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, per l'effetto, si ritiene che le procedure di acquisizione di mascherine facciali ad uso medico (DM) e DPI in precedenza avviate possano procedere in coerenza con le norme di cui al citato D.L. 18/2020.

La presente circolare è consultabile sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/dispositivi/dispomed.jsp.

 

Il Direttore generale
Dott. Achille Iachino

Min. Salute - Circ. 18/03/2020 n. 9335 - COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Prot. n. 9335

Roma, 18 marzo 2020

Oggetto: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI.

 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS-CoV-2 e ha individuato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale.

L'art. 2 dell'Ordinanza del Capo della protezione civile (OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 ha istituito il Comitato tecnico-scientifico, di cui il medesimo si avvale per il necessario supporto alla realizzazione degli interventi previsti.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, dell'8 marzo, del 9 marzo e da ultimo dello scorso 11 marzo 2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

Il 21 febbraio 2020 il Ministro della Salute ha emanato l'Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 contenente "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19".

Inoltre nella giornata del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 contenente "COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti" che aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le precauzioni standard di biosicurezza. La definizione di caso e di contatto stretto è stata da ultimo aggiornata con circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020.

Con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 e segnatamente all'art. 21 sono state adottate misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo l'adozione di apposite linee guida al fine di garantire le misure precauzionali per tutelare la salute la profilassi degli appartenenti impegnati in servizi di istituto.

Per quanto applicabili andranno adottate le disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020.

Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda l'applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie:

  • lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
  • evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

Inoltre è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Il rischio di contagio per gli operatori di polizia locale e per il personale amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, può essere assimilato a quello della popolazione generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Qualora, durante l'esercizio della propria attività, non possa essere garantita una distanza interpersonale di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di mascherina chirurgica. Tutto il personale dovrà ricevere apposita formazione sull'uso e smaltimento dei DPI.

Nel lavarsi le mani gli operatori avranno cura di:

- svolgere accuratamente le seguenti procedure on una durata complessiva tra i 40 e i 60 secondi:

1. bagnarsi le mani con l'acqua,

2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superfice delle mani,

3. frizionare le mani palmo contro palmo,

4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere l'operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro,

5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro,

6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro,

7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rotazionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro,

8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra loro nel palmo destro,

9. risciacquare accuratamente le mani con l'acqua;

- asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso;

- chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani.

Per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione nell'ipotesi operativa di "fermo - arresto" di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria (tosse starnuti difficoltà respiratoria).

In tale ipotesi operativa si suggerisce di:

  • fare indossare alla persona fermata una mascherina chirurgica per evitare la dispersione di goccioline;
  • indossare un paio di guanti monouso e una mascherina chirurgica o, qualora non disponibile, FFP2, un camice monouso, protezione facciale;
  • lavarsi le mani dopo il contatto con la persona sospetta;
  • pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate.

Nell'effettuare i controlli dei veicoli gli operatori avranno cura di avvicinarsi al conducente solo per farsi consegnare i documenti e poi allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere costantemente coperti dal "copattugliante" secondo le consuete tecniche operative insegnate in occasione delle sessioni di addestramento.

Qualora si debba procedere a sottoporre all'alcoltest un conducente l'operatore addetto dovrà indossare i guanti monoso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o, qualora non disponibile, una mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo di non essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel misuratore. Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato al pre test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Finito l'utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili.

Le rispettive amministrazioni provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali del comando, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l'operatività del personale sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione.

Eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero alle Forze di polizia che indossano idonei DPI (guanti monoso, mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata.

Il personale amministrativo addetto agli uffici "Accertamenti e notifiche" avrà cura di seguire analoghe precauzioni nell'operare ed in particolare mantenersi a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche. Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno degli uffici; dovrà altresì essere contingentato l'accesso agli stessi da parte dell'utenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE
dott. Claudio D'Amario

 

Min. Salute - Circ. 18/03/2020 n. 9361 - Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione Dell'infezione da SARS-CoV-2

Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

18 marzo 2020

Prot. n. 9361

Oggetto: Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione Dell'infezione da SARS-CoV-2.

 

Si trasmette in allegato il documento 'Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione Dell'infezione da SARS-CoV-2', elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Il Direttore generale
Dott. Claudio D'Amario

 

Allegato

 

Oggetto: Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione Dell'infezione da SARS-CoV-2

 

In riferimento alla pulizia e disinfezione degli ambienti outdoor (manto stradale, muri perimetrali, ecc.), per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è necessario prendere in esame vari fattori: le modalità di trasmissione di SARS-CoV-2; l'evidenza sulla presenza e sopravvivenza del virus sulle superfici; l'efficacia dei prodotti disinfettanti/igienizzanti e dei sistemi di applicazione sia il loro possibile impatto ambientale e i rischi per la salute umana causati dall'utilizzo di prodotti non idonei anche per i potenziali effetti tossici sull'ambiente. Le presenti indicazioni si basano sulle evidenze ad oggi note per quanto concerne la trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, al fine di supportare una valutazione di opportunità ed efficacia di pratiche di lavaggio e disinfezione (sanificazione) delle strade in ambienti urbani per la prevenzione della diffusione del Coronavirus e della trasmissione dell'infezione (CoViD-19).

Secondo le evidenze disponibili la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline ("droplets") emesse con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. Si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. Non si può, al momento, escludere una possibile trasmissione fecale-orale, mentre i dati disponibili portano ad escludere la trasmissione per via aerea, a parte situazioni molto specifiche di interesse ospedaliero (formazione di aerosol durante le operazioni di intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata).

Studi su coronavirus, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di sopravvivenza su superfici, in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni giorni (9 giorni) in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale. Dati più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, confermano la sua capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile che, in condizioni sperimentali, è equiparabile a quella del virus della SARS (SARS-CoV-1), mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo.

Le linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention (ECDP) and Control "Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS -CoV-2" del 18 February 2020) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (vedi documenti relativi alla pulizia ambientale a livello domiciliare e ospedaliero, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/infection-prevention-and-control) indicano che la pulizia con acqua e i normali detergenti e l'utilizzo di prodotti disinfettanti/igienizzanti comuni sono sufficiente per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, ad oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia sul CoVID-19. In considerazione della potenziale sopravvivenza del virus nell'ambiente, i locali e le aree potenzialmente contaminate con CoVID-19 devono essere puliti con detergenti prima del loro riutilizzo e disinfettati mediante prodotti contenenti agenti "disinfettanti" (Presidi Medico Chirurgici-PMC) noti per essere efficaci contro i coronavirus e autorizzati, previa valutazione dell'ISS, dal Ministero della Salute. A tale riguardo si fa presente che i prodotti denominati "igienizzanti" che possono contenere gli stessi componenti e sono in libera vendita, non sono autorizzati dal Ministero della Salute non essendo state effettuate valutazioni da parte delle strutture preposte in merito alla composizione quali-quantitativa, l'efficacia, la sicurezza e la stabilità. Sebbene non siano disponibili dati specifici sull'efficacia contro il COVID-19, diversi prodotti antimicrobici disinfettanti/igienizzanti sono stati testati su diversi coronavirus. Alcuni dei principi attivi, ad es. l'ipoclorito di sodio (contenuto nella candeggina per uso domestico) e l'Etanolo sono ampiamente disponibili in commercio nella grande distribuzione in diverse formulazioni.

Il sito web dell'EPA statunitense riporta una lista di prodotti accertati senza tuttavia fornire indicazioni particolari sulle superfici da trattare.

Un recente studio, non riferito al CoVID-19, che ha confrontato diversi agenti disinfettanti, ha dimostrato che quelli con concentrazione di etanolo al 70% sono più efficaci su due diversi coronavirus (virus dell'epatite di topo e virus della gastroenterite trasmissibile) dopo un minuto di contatto su superfici dure rispetto al sodio ipoclorito allo 0,06%. Test effettuati ancora con altri coronavirus1 hanno mostrato che l'ipoclorito di sodio è efficace a una concentrazione tra 0,05 e 0,1% dopo cinque minuti di contatto. Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti di uso domestico contenenti sodio lauril-etere solfato, alchil-poliglicosidi e ammidi-cocco-N,N-bis(idrossietil).

Ciò premesso si può raccomandare quanto segue:

- le guide ECDP e OMS indica per la disinfezione delle superfici dure, l'uso di ipoclorito di una concentrazione iniziale del 5%) dopo la pulizia con acqua e un detergente neutro. Per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio può essere utilizzato, in alternativa per la decontaminazione, etanolo al 70%, sempre dopo la pulizia con un detergente neutro.

- è buona norma procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici che devono essere tanto più accurate e frequenti particolarmente per quelle superfici che vengono toccate più spesso con le mani (maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, ecc.);

- siano considerate misure di prevenzione primaria indirizzate alla sanificazione di oggetti e superfici soggette a contatto diretto con la popolazione come mezzi pubblici, corrimani, ringhiere, ecc., da realizzarsi, come per le altre superfici, con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con un detergente neutro; alternativamente, per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è adeguata una soluzione di etanolo al 70% in volume2.

In merito al lavaggio (pulizia con detergenti) e la disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane su larga scala, mentre si conferma l'opportunità di procedere alla ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali (assicurando tuttavia di evitare la produzione di polveri e aerosol), la disinfezione risulta invece una misura per la quale non è accertata l'utilità, in quanto non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del Covid-19. Esistono invece chiare evidenze che la trasmissione dei coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene in seguito allo stretto contatto tra un soggetto suscettibile e un soggetto infetto, o attraverso il contatto con superfici/oggetti contaminati nelle immediate vicinanze o usati da un soggetto infetto.

È importante sottolineare che esistono informazioni contrastanti circa l'utilizzo di ipoclorito e la sua capacità di distruggere il virus su superfici esterne (strade) e in aria. L'efficacia delle procedure di sanificazione per mezzo dell'ipoclorito su una matrice complessa come il pavimento stradale non è peraltro estrapolabile in alcun modo dalle prove di laboratorio condotte su superfici pulite.

In Cina l'uso estensivo di prodotti chimici per le strade è stato effettuato prima di osservare l'attuale decremento dei casi di contagio, ma lo stesso China's Center for Disease Control and Prevention (CCDC), ha avvertito il pubblico che "le superfici esterne, come strade, piazze, prati, non devono essere ripetutamente cosparse con disinfettanti poiché ciò potrebbe comportare inquinamento ambientale e dovrebbe essere evitato.

In altre parti del mondo sono stati sollevati dubbi relativamente alla pericolosità della sostanza. Infatti l'uso di sodio ipoclorito, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa per gli occhi, per la disinfezione delle strade potrebbe essere associato ad un aumento di sostanze pericolose nell'ambiente con conseguente esposizione della popolazione. Il sodio ipoclorito, in presenza di materiale organici presenti sul pavimento stradale potrebbe dare origine a formazione di sottoprodotti estremamente pericolosi quali clorammine e trialometani e altre sostanze cancerogene volatili. Non è inoltre possibile escludere la formazione di sottoprodotti pericolosi non volatili che possono contaminare gli approvvigionamenti di acqua potabile.

A livello nazionale, l'ARPA Piemonte si è recentemente pronunziata negativamente in merito alla possibilità di procedere a una disinfezione delle strade con ipoclorito considerando questa pratica dannosa per l'ambiente.

La pratica della pulizia e disinfezione andrebbe quindi limitata a interventi straordinari assicurando comunque misure di protezione per gli operatori e la popolazione esposta (by-standers) ai vapori tossici dell'ipoclorito e alla potenziale esposizione al virus attraverso il rilascio di polveri e aerosol generati dalle operazioni di disinfezione.

In conclusione ad oggi, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, non vi sono evidenze a supporto dell'efficacia della sanificazione delle strade e pavimentazioni esterne con prodotti chimici disinfettanti o igienizzanti. Tali procedure hanno inoltre implicazioni logistiche ed economiche da considerare, in assenza di reale beneficio nel controllo dell'epidemia da SARS-CoV-2.

 

Riferimenti bibliografici

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2 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdfidenz

 

Min. Salute - Circ. 22/05/2020 n. 17644 - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 4

Prot. n. 17644-DGPRE-MDS-P

Roma, 22 maggio 2020

OGGETTO: Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

 

Premessa

A seguito dell'accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative [1], e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020 [2], appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività commerciali, è utile presentare alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l'approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell'abbigliamento.

Il quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (D.lgs. 81/08) [3], costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia, in riferimento ad ogni sistema aziendale. L'architettura del sistema di prevenzione di tale decreto ha guidato sia la redazione del protocollo posto in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020) [4], condiviso tra le parti sociali e approvato da queste, sia i criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.

Le indicazioni operative di sanificazione, inerenti in particolare le attività di disinfezione, descritte in detto protocollo e quelle del Rapporto ISS COVID n. 25 sono pertanto coerenti con quanto previsto dai Titoli IX e X del D.lgs. 81/08, e dalla Legge n. 40/2007 [5].

Ferme restando le misure che saranno di seguito descritte, si rammenta che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della propria salute e per quella della collettività.

In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività commerciali, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, sia di clienti che di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus.

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 µm che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi.

Dati sperimentali [6] più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella seguente: tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da condizioni sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che la presenza di RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo.

 

Tabella 1

Superfici

Particelle virali infettanti rilevate fino a

Particelle virali infettanti non rilevate dopo

carta da stampa e carta velina

30 minuti

3 ore

tessuto

1 giorno

2 giorni

legno

1 giorno

2 giorni

banconote

2 giorni

4 giorni

vetro

2 giorni

4 giorni

plastica

4 giorni

7 giorni

acciaio inox

4 giorni

7 giorni

mascherine chirurgiche strato interno

4 giorni

7 giorni

mascherine chirurgiche strato esterno

7 giorni

non determinato

 

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell'ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

Definizione: secondo le normative vigenti [7], la sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione [8], [2] devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC [9] o come biocidi [10] dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

 

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2

Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento

Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.

Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).

Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:

- misure di igiene personale e collettiva

- criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata

- le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.

2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.

3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.

4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.

6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.

7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.

8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (vedi tabella 1).

La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.

Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)

Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.

4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica

- preliminare detersione con acqua e sapone;

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne.

Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione.

Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti [11], possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico [12].

 

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l'azione virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 [8] sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all'uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d'uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest'ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell'efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l'autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che ne emette l'autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2

 

Tabella 2

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida

Superfici in legno

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)

Servizi

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito

Tessili (es. cotone, lino)

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

 

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT [13]).

 

Abbigliamento e materiali tessili

Nell'ambito dell'attuale momento emergenziale si prospetta la necessità di riaprire in totale sicurezza ambienti non frequentati prima della ripresa delle attività, e ambienti complessi quali potrebbero essere i negozi di abbigliamento. Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. (vedi tabella 1)

Dopo la ripresa dell'attività, per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.

Il rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone (uso di guanti e dispenser con gel idroalcolici all'ingresso delle cabine di prova, impedire contatto con la merce esposta senza guanti) potenzierebbe gli effetti della sanificazione periodica dei locali; insieme limiterebbero la diffusione del virus anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di indossare il capo per prova.

I camerini devono essere sanificati (pulizia e disinfezione delle superfici esposte) in ragione della frequenza del loro utilizzo.

Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti.

L'utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.

Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale: le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d'uso, ma non per tutti i capi d'abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).

Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, ma rappresenta un processo di manutenzione straordinario.

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020 [9]. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo [14]. Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento [15].

Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell'aria.

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

1. pulizia

2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati

3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,

4. adeguata areazione dei locali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giovanni Rezza

Per l'Ufficio 4:
dott. P. Rossi
dott. M. Alessi
dott.ssa M.G. Lecce
dott.ssa F. Ravaioli

___

[1] http://www.regioni.it/news/2020/05/15/emergenza-coronavirus-linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivita- economiche-e-produttive-612460/

[2] Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.

https://www.iss.it/rapporti-covid-19

[3] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[4] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg

DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 108 del 27-04-2020)

[5] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/04/02/007G0055/sg

[6] Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe

[7] Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274: Legge 40/2007

[8] Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020" https://www.iss.it/rapporti-covid-19

[9] Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998.

Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 34 del 11/02/1999.

[10] Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27/6/2012

[11] Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-doc-tecnico-ipotesi- rimod-misure-cont-ristorazione-covid-2.html

[12] Circolare Ministero 9359-18/03/2020-DGPRE: Parere ISS - Oggetto: Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2

[13] https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/CSBCP%20Osservazioni%20e%20proposte%2027_4_20-imported-99181.pdf

[14] Il Rapporto ISS COVID-19 n. 25 specifica quanto segue: Per l'ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria. Per il cloro attivo, a causa dell'elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l'utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ. Per il perossido di idrogeno, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l'accesso ai locali e i tempi di decadimento.

[15] Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Min. Salute - Circ. 29/09/2020 n. 31400 - Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS -CoV-2

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Prot. n. 31400

Roma, 29 settembre 2020

OGGETTO: Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS -CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico.

 

Facendo seguito alla circolare n. 30847 del 24 settembre 2020, con la presente si intende fornire informazioni in ordine alla natura e all'efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2, nonché evidenziare l'utilità dei testi antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico.

Preliminarmente, si rappresenta che i test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS­ CoV-2 sono i seguenti:

1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR);

2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici);

3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi). Tali test rilevano l'avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un'infezione in atto (individui con malattia lieve o moderata i cui sintomi siano iniziati almeno una settimana prima). Per le modalità d'uso di tali test, si rinvia a quanto specificato nella circolare del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 16106 del 9 maggio 2020.

1. Test molecolare

È il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcriptio n-Polymerase Chain Reaction) per l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l'infezione. L'analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio.

2. Test antigenico

Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test - a seguito di una validazione effettuata su campioni conservati a -80°C - sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare.

• i test antigenici e molecolari su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato.

Per i motivi sopra esposti - in vista di un probabile ampliamento dell'esigenza di prevenire, attraverso l'effettuazione di test, l'incremento dei contagi - l'utilizzo dei test antigenici rapidi può essere utilmente esteso a contesti diversi rispetto a quello di porti e aeroporti.
Posto che l'intervallo di tempo utile per ottenere i risultati dei test molecolari risulta più ampio, si ritiene che l'utilizzo di tali test antigenici rapidi sia in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di COVID-19, consentendo una tempesti va diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS -CoV2 .

Pertanto, l'utilizzo di tale tipologia di test in ambito scolastico, anche considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19 .
Infatti, è del tutto lecito assumere che la frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sia particolarmente elevata, e che sia necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che i tratti di COVID-19, nonché per individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento.

In caso di sospetto diagnostico ovvero in caso di esposizione al rischio del personale scolastico o degli alunni, ove sussistano i presupposti sopra indicati, si può, pertanto, ricorrere anche al test antigenico rapido.


IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giovanni Rezza

Min. Salute - Circ. 31/03/2020 n. 11056 - Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del d.lgs. 81/2008

Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 4

31 marzo 2020

Prot. n. 11056

Oggetto: Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del d.lgs. 81/2008.

 

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1recita: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Pertanto l'invio dell'allegato, con i dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2020.

L'invio dell'allegato 3B, quale adempimento amministrativo, riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori, tanto che in seno alla scrivente Direzione generale è stato istituito uno specifico gruppo tecnico, composto da istituzioni e società scientifiche, finalizzato al miglioramento dell'utilizzo dei dati e all'ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti. Intento del gruppo era quello di pubblicare questi dati entro la primavera del corrente anno, tuttavia l'attuale situazione emergenziale non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione critica e conseguente pubblicazione.

Ciò premesso, visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio venga effettuato entro il 31 luglio 2020, sempre che tale scadenza temporale possa essere congrua con la ripresa delle normali attività.

Il Direttore generale
Dott. Claudio D'Amario

Dott. Pasqualino Rossi
Direttore ufficio 4

Dott.ssa Giuseppina Lecce
Ufficio 4

 

 

Min. Salute - M.I.T. - Ord. 28/03/2020 n. 3986 - Disposizioni per l'accesso nel territorio italiano tramite trasporto di linea aerea, ferroviaria, marittima, lacuale e terrestre al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA

28 marzo 2020, n. 3986-GAB-GAB-P

Disposizioni per l'accesso nel territorio italiano tramite trasporto di linea aerea, ferroviaria, marittima, lacuale e terrestre al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni spettanti allo Stato in materia di trasporti e viabilità;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono stati previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privati;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 125 del 19 marzo 2020, con il quale sono state disciplinare le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 127 del 24 marzo 2020, con il quale è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con scadenza al 25 aprile 2020;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare un incremento dei casi sul territorio nazionale in conseguenza dell'aumento del numero di persone che fanno ingresso in Italia provenendo dall'estero.
Ritenuto necessario adottare in via d'urgenza, sull'intero territorio nazionale e relativamente agli ingressi provenienti da Stati terzi, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome resa con nota prot. 2292 del 27 marzo 2020;

Ordinanza

Art. 1
Entrata in Italia

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria sull'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco, ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo proprio o privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, è sempre consentito alle persone sottoposte a tali misure procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella indicata dall'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e provvedendo al proprio trasferimento secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall'articolo 1 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 122 del 18 marzo 2020.

9. Restano fermi gli obblighi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal Decreto Interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020 e dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 125 del 19 marzo 2020.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale addetto al trasporto delle merci.

Art. 2
Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera

1. Il divieto, alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso nei porti italiani previsto dall'articolo 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, si applica oltre che alle navi in servizio di crociera anche per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano anche in relazione ai trasporti già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di cui al primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del predetto articolo 1 viene trasmessa al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 120 del 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Roma, 28 marzo 2020

Il Ministro della salute: SPERANZA
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: DE MICHELI

Min. Salute - Ord. 02/04/2020 - Modalità semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2020, n. 91

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), 50, 51, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Visto l'art. 31 della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Visto l'art. 12 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Visto il decreto 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 7, recante modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero;

Visto il decreto 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2001, n. 124, recante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, recante «Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2020, n. 76, Edizione straordinaria;

Tenuto conto che l'International Narcotics Control Board (INCB), organismo di controllo internazionale sulle sostanze stupefacenti e psicotrope delle Nazioni Unite, con sede a Vienna, in considerazione dell'evento pandemico COVID-19, con nota E/INCB/NAR/C.L.10/2020 del 17 marzo 2020, ha raccomandato a tutti i paesi di garantire la disponibilità dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e le corrispondenti attività di fornitori e distributori, nonché di adottare procedure semplificate di controllo su esportazione, trasporto e approvvigionamento dei medesimi medicinali, da potersi effettuarsi anche senza permesso di importazione e quota annuale;

Ritenuto necessario, in accordo con le convenzioni internazionali e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di adottare misure atte a garantire l'approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e la continuità delle attività di officine farmaceutiche e di grossisti e depositari farmaceutici e disporre nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Considerato che le autorizzazioni alla fabbricazione, impiego e commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope e i permessi d'importazione e di esportazione rilasciati alle imprese autorizzate devono riportare la firma autografa del direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti depositata presso le ambasciate e le prefetture e che, pertanto, tale firma può essere apposta in formato digitale;

Ritenuto necessario e urgente semplificare le modalità di rilascio dei permessi di importazione, esportazione e transito dei medicinali stupefacenti e psicotropi in modalità completamente elettronica, per il periodo dello stato di emergenza come dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

Decreta:

 

Art. 1.

1.  In ragione dell'emergenza COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope sono rilasciati in modalità elettronica all'indirizzo di posta indicato dal richiedente in sole tre copie numerate stampabili ed utilizzabili una sola volta per le operazioni richieste, firmate con firma elettronicamente riprodotta e non autografa del direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, con le modalità descritte al comma 2.

2.  Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione e transito possono essere presentate dalle aziende previamente autorizzate ai sensi degli articoli 17, 19 e 32, 36, 37 del testo unico e dalle farmacie ospedaliere, per l'importazione di medicinali carenti o non autorizzati all'immissione in commercio in Italia per singoli pazienti o cumulative, utilizzando i modelli per le richieste di rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti in forma elettronica, pubblicate sul sito del Ministero della salute.

3.  Per garantire la continuità della fornitura e distribuzione dei medicinali stupefacenti e psicotropi alle farmacie e agli ospedali, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, i rinnovi delle autorizzazioni di cui al comma 2 sono trasmessi alle imprese autorizzate solo per posta elettronica certificata, firmati con le stesse modalità di firma elettronicamente riprodotta di cui al comma 1.

 

Art. 2.

1.  Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione sino al termine dello stato di emergenza indicato nella delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Min. Salute - Ord. 02/04/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2020, n. 91

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; del 22 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 22 marzo 2020; del 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2020, n. 84;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza del 28 marzo 2020, n. 6, concernente le attività frontaliere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di accelerare il più possibile le procedure per sdoganare i beni mobili utili al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica;

EMANA

la seguente ordinanza:

 

Art. 1.

1. Per la durata dello stato di emergenza sanitaria, l'importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il contagio da Covid-19, tra cui gli strumenti e apparecchi sanitari e dispositivi di ventilazione, destinati ai soggetti di cui all'ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, potrà perfezionarsi con la riserva di produrre agli Uffici della dogana il nulla osta sanitario del competente USMAF entro cinque giorni lavorativi dopo lo svincolo della merce.

2. Per assicurare la massima velocizzazione delle operazioni doganali, all'atto dell'importazione l'importatore dovrà fornire evidenza dell'utilizzo della riserva di cui al comma 1.

3. Dovrà essere garantita la costante tracciabilità dei beni importati con la procedura di cui al comma 1 e gli stessi non potranno essere messi in esercizio prima dell'ottenimento del nulla osta sanitario del competente USMAF.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Min. Salute - Ord. 15/03/2020 - Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale

Ministero della Salute

Ordinanza 15 marzo 2020

Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. (20A01768)

(G.U. Serie Generale, n. 74 del 21 marzo 2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004»;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64;

Considerata l'esigenza di facilitare l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonchè di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e destinati ad enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica;

Vista la richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di sdoganare nel minor tempo possibile il materiale utile al contrasto della suddetta emergenza epidemiologica;

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonchè di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF.

2. Per la celerità delle connesse operazioni doganali, della specifica finalità della merce di cui al comma precedente deve essere data evidenza nella dichiarazione d'importazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti

Min. Salute - Ord. 16/04/2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Viaggiatori provenienti dall'estero

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA
16 aprile 2021

(G.U. n. 92 del 17.4.2021)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

 

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), o).

3. Il presente articolo si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.

 

Art. 2

1. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto, è rideterminato in dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.

2. Il presente articolo si applica agli ingressi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza.

 

Art. 3

1. Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

 

Art. 4

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;

b) rientrino nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

c) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;

d) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

3. Nei casi di cui al comma 2, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 della presente ordinanza, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all'art. 3, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

 

Art. 5

1. Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del Tirolo, le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante

"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", cessano di trovare applicazione.

2. La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile 2021.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro: SPERANZA

Min. Salute - Ord. 16/07/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA
16 luglio 2020

(G.U. n. 178 del 16.7.2020)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonchè le disposizioni contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la nota del 15 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha rappresentato la necessità di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio nazionale e ha contestualmente proposto la restrizione della mobilità dal Kosovo, dal Montenegro e dalla Serbia;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale

1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

a) Armenia;

b) Bahrein;

c) Bangladesh;

d) Bosnia Erzegovina;

e) Brasile;

f) Cile;

g) Kosovo;

h) Kuwait;

i) Macedonia del Nord;

l) Moldova;

m) Montenegro;

n) Oman;

o) Panama;

p) Perù;

q) Repubblica Dominicana.

r) Serbia.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.

3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l'ingresso in Italia delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto, nonchè delle persone di cui all'articolo 4, comma 9, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'articolo 4, comma 9, e l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.

4. In deroga al comma 1, unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, è altresì consentito all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle condizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

5. L'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, è sostituita dalla presente.

Art. 2

Modifiche all'ordinanza 30 giugno 2020

1. All'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay".

Art. 3

Ingresso nel territorio nazionale

1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.

Art. 4

Efficacia

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 31 luglio 2020.

La presenta ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2020

Il Ministro: SPERANZA

Min. Salute - Ord. 20/03/2020 - Coronavirus, nuove misure: chiusura di parchi, ville e giardini su tutto il territorio nazionale, sport vicino casa e da soli

Ministero della Salute - Ordinanza 20 marzo 2020 - Coronavirus, nuove misure: chiusura di parchi, ville e giardini su tutto il territorio nazionale, sport vicino casa e da soli

Per effetto del D.P.C.M. del 22/03/2020 gli effetti del DPCM dell'11/03/2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020, i cui effetti di efficacia già fissati al 25/03/2020, sono prorogati al 03/04/2020

Min. Salute - Ord. 20/12/2020 - Covid-19 - Ingresso e transito nel territorio nazionale da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA
20 dicembre 2020
(G.U. n. 315 del 20.12.2020)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonchè del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

la seguente ordinanza:

 

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

 

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 6 gennaio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Min. Salute e Min. Interno - Ord. 22/03/2020 - Divieto spostamenti dal Comune in cui ci si trova

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2020, n. 75, Edizione straordinaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EMANA

la seguente ordinanza:

 

Art. 1. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

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