Min. Interno - Circ. 01/04/2020 n. 3728 - Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Prot. n. 3728

Roma, 1 aprile 2020

Oggetto: Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni.

 

Si fa seguito alle circolari diramate da questo Dipartimento in merito agli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di permanenza per il rimpatrio.

Al riguardo, in considerazione della rapida evoluzione delle disposizioni adottate in materia ed alla luce di taluni quesiti pervenuti, si ravvisa l'opportunità di richiamare l'attenzione delle SS.LL. su di alcuni profili inerenti il sistema d'accoglienza, anche evidenziati nelle circolari diramate.

Preliminarmente, va sottolineata la necessità di assicurare nelle strutture di accoglienza il rigoroso rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus previste a livello nazionale, onde evitare l'esposizione ai rischi di contagio per i migranti accolti e per gli operatori, nonché di generare situazioni di allarme sociale dovute al mancato rispetto, da parte dei primi, dell'obbligo di rimanere all'interno delle rispettive strutture.

Ciò posto, con riferimento all'arrivo in Italia di migranti, preme evidenziare la necessità di accertare che i medesimi non presentino patologie infettive ed in particolare sintomi riconducibili al virus COVID 19. A tal fine sarà necessario che gli stessi vengano sottoposti prioritariamente al previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie, e successivamente siano applicate le misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, come evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 3393, del 18 marzo 2020. Solo al termine di tale periodo e sempre che non siano emersi casi di positività al virus, i migranti potranno, ove ritenuto necessario, essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.

Per quel che riguarda gli stranieri in accoglienza, come già indicato nella circolare citata, riveste fondamentale importanza che a cura degli enti gestori, con l'ausilio dei mediatori culturali, venga impartita ampia ed aggiornata informativa sui rischi della diffusione del virus, sulle prescrizioni anche igienico-sanitarie da adottare, sul distanziamento all'interno dei centri, sulle vigenti rigorose limitazioni degli spostamenti e, nei casi in cui siano in atto le più stringenti misure previste per i casi di isolamento fiduciario o di quarantena, sull'esigenza del loro assoluto rispetto.

In proposito, come già segnalato, un valido ausilio informativo è stato predisposto dall'Organizzazione Internazionale Migranti (OIM) sulla pagma https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/Leafletl OMCovid 19.pdf. È inoltre disponibile anche materiale plurilingue redatto a cura di UNHCR alla pagma https://coronavirus.jumamap.corn/it_it/, che fornisce informazioni anche per i più ampi aspetti giuridici di interesse per i richiedenti asilo.

Sempre in considerazione della preminente esigenza di impedire gli spostamenti sul territorio, e sino al termine delle misure connesse all'emergenza in atto, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell'accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri.

In linea generale, è inoltre opportuno mantenere un costante collegamento con gli enti gestori dei centri, sotto il duplice obiettivo di monitorare il rispetto delle prescrizioni imposte e di intercettare eventuali difficoltà operative.

Si richiama altresì l'attenzione sulla necessità di individuare spazi all'interno dei centri, o strutture apposite, da destinare, in caso di necessità, all'applicazione delle misure della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o permanenza domiciliare, anche ricorrendo, come evidenziato nella circolare n. 3420, del 19 marzo u.s., al potere di requisizione, previsto dall'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Si ribadisce, inoltre, la necessità di assicurare che nell'ambito dei centri vengano adottate le necessarie misure di carattere igienico-sanitario e di prevenzione, nonché evitate forme di particolare concentrazione di ospiti.

Le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus nell'ambito del sistema di accoglienza, d'intesa con le altre istituzioni operative sul territorio, in particolare sanitarie, tenendo costantemente informato questo Dipartimento di ogni notizia di rilievo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Di Bari

Min. Interno - Circ. 09/04/2019 n. 1257 - D.P.C.M. 12 marzo 2019 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019

* Errata Corrige: "Il riferimento all'art. 38 del D.P.R. n. 394/99, presente a pag. 12 della Circolare, relativo ai Protocolli d'Intesa stipulabili dalle associazioni di categoria, è un refuso, poiché l'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 29 ottobre 2016 n. 203. Il riferimento deve, pertanto, intendersi all'art. 24, comma 1 del D.Lgs, 286/98, come modificato dal citato D.Lgs. 203/2016."

 

Min. Interno - Circ. 15/03/2019 n. 43323 - Permesso di soggiorno per "cure mediche", ex art. 19, comma 2, lett. d.bis) TUI

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle Frontiere
Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri

n. 43323

15 marzo 2019

OGGETTO: Permesso di soggiorno per "cure mediche", ex art. 19, comma 2, lett. d.bis) TUI.



Come noto, il D.L. n.113/2018 converitito con legge n.132/2018, ha introdotto una nuova tipologia di permesso di soggiorno per "cure mediche" che potrà essere rilasciato in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 2, lett..d-bis) TUI.

Attese l'esigenza di censire i titoli di soggiorno emessi ai sendi della citata disposizione (1), si è reso necessario modificare i seguenti codici di soggiorno, già in uso presso il sistema informativo StranieriWeb, secondo le seguenti indicazioni:

CODICE MOTIVO

SOGGIORNO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

MOTIVO DI STAMPA

CURME

CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.DBIS TUI

CURE MEDICHE

SALUT

CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.D E 36 TUI

CURE MEDICHE

 

Inoltre, al fine di rendere univocamente riconoscibile il titolo di soggiorno in parola, contraddistinto dal codice motivo CURME, è stato previsto l'inserimento della dicitura "ART.19,CO2,LET-D-BIS TUI"del permesso di soggiorno cartaceo.

Premesso quanto sopra, nel rappresentare che le variazioni sopraindicate saranno disponibili sul citato sistema già dalla data odierna, si resta a disposizione per eventuali ultriori chiarimenti.

p. IL DIRETTORE CENTRALE a.p.s.
Bontempi


1) Anche in ordine alla effettiva iscrizione dello straniero al Servizio sanitario nazionale ex art. 34 TUI

 

Min. Interno - Circ. 18/01/2019 n. 462 - Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana

MINISTERO DELL'INTERNO

n. 462

18 gennaio 2019

Oggetto: Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana

 

Si è avuto modo di rilevare che, a seguito dell'emanazione della circolare n. 14424/2013 , con la quale è stata sancita l'attribuzione, al soggetto che acquisisce la cittadinanza italiana, delle generalità desumibili dall'atto di nascita dello Stato estero di appartenenza, sono state sollevate diverse questioni sull'applicazione concreta della regola dei pieno riconoscimento del "nome d'origine", secondo i principi europei e costituzionali di tutela del patrimonio identitario.

Si ritiene pertanto opportuno fornire alcune precisazioni sulle modalità di svolgimento delle attività di verifica delle generalità e dell'identità dei richiedenti ta cittadinanza italiana.

L'atto di nascita del Paese estero prodotto a corredo dell'istanza è destinato a far prova dell'identità del soggetto intestatario, in quanto contiene le sue generalità complete, nonché, mediante le annotazioni marginali, i fatti o gli atti, giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente alla nascita a modificare o a integrare i dati identificativi.

Tanto logicamente esclude la possibilità per i richiedenti di stabilire di propria iniziativa, all'atto dell'istanza, quali siano le generalità che lo identificheranno da cittadino italiano, dovendo egli indicare nome e cognome conformi a quelli contenuti nell'atto di nascita, eventualmente debitamente annotato.

Può darsi atto degli eventuali mutamenti intervenuti nelle generalità degli istanti, alla sola condizione che dette variazioni siano state puntualmente pubblicizzate dalla competente Autorità di stato civile straniera a margine dell'atto di nascita del proprio cittadino.

Risulta quindi necessario che sia sempre accuratamente verificata la conformità tra le generalità desumibili dall'atto di nascita del Paese di origine del richiedente e quelle contenute - oltreché, ovviamente, ne! certificato penale dello Stato di provenienza - nel suo passaporto e in tutti gli atti rilasciati a suo favore dalle Autorità italiane, a partire dal permesso di soggiorno, pena la declaratoria di inammissibilità delle domande di cittadinanza ad opera delle Autorità riceventi.

Il principio appena descritto trova applicazione nel caso delle richiedenti coniugate che, in base all'ordinamento del proprio Paese, hanno sostituito al proprio il cognome del marito. Il diretto riconoscimento del cognome coniugale quale componente del nome di origine nei decreto di concessione della cittadinanza italiana è possibile laddove risulti l'espressa annotazione di tale evento nell'atto di nascita straniero.

Peraltro, qualora l'ordinamento dello Stato di origine non preveda le annotazioni marginali all'atto di nascita, neanche a seguito di atto propulsivo dell'interessato, si potrà consentire la produzione anche dell'atto di matrimonio, dal quale risultino le vicende modificative del cognome originario presente nell'atto di nascita e il conseguente "allineamento" delie nuove generalità.

Da tale atto deve cioè risultare che - pur in assenza di annotazioni marginali sull'atto di nascita - i dati anagrafici riportati nell'atto di matrimonio corrispondono a quelli contenuti nell'atto di nascita, ossia che si tratti del medesimo soggetto che, nel tempo, risulta aver cambiato le generalità nei casi consentiti dalla normativa nazionale.

La forza probatoria dell'atto di nascita trova efficacia anche nell'ipotesi del nome "patronimico", che, non essendo previsto dal nostro ordinamento, acquista la valenza di un secondo nome proprio.

La possibilità di rimuovere il patronimico dal "nome d'origine" del destinatario del provvedimento di conferimento dei nostro status civitatis è perciò subordinata alla condizione della espressa annotazione di tale modifica nell'atto di nascita straniero.

Si richiama pertanto l'attenzione su siffatte indicazioni operative, destinate a garantire sin dall'avvio del procedimento l'individuazione delle corrette generalità dei richiedenti, nell'auspicio che la loro attuazione possa evitare impropri interventi correttivi da parte di codeste Prefetture, delle Rappresentanze Consolari e degli Ufficiali di stato civile sui decreti di conferimento emanati da questa Direzione Centrale.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rabuano

 

Min. Interno - Circ. 24/03/2020 n. 3511 - COVID-19 - Sportelli Unici per l'Immigrazione, cittadinanza e sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Prot. n. 3511

Roma, 24 marzo 2020

Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

 

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, c.d. decreto legge "cura Italia".

L'articolo 103, comma 1, del suddetto decreto legge prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Allo stesso tempo, la norma demanda alle pubbliche amministrazioni ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il comma 2 prevede, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere ad una ricognizione, in particolare, dei procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.

 

1. Sportelli Unici per l'Immigrazione

Per quanto riguarda le attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, la sospensione dei termini fino al 15 aprile si applica ai procedimenti conseguenti alle istanze di:

  • rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, previsto dal comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infra­ societari);
  • conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Rientrano, altresì, nella sospensione dei termini di cui al citato art. 103, le procedure relative alla gestione dell'accordo di integrazione previste dal d.P.R 14 settembre 2011 n. 179. In particolare sono sospesi i termini relativi:

  • allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e sulla vita civile in Italia, di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. 179/2011;
  • all'avvio delle verifiche per l'adempimento dell'accordo e alla trasmissione da parte del sottoscrittore della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, ai sensi del comma 1 dell'art.6 del d.P.R. 179/2011.

Analogamente sono sospesi i termini previsti dal d.m. 4 giugno 2010 per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si fa, altresì, presente che restano sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali di competenza degli Sportelli Unici quali, ad esempio, la produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati, l'acquisizione dei pareri nonché la convocazione dei cittadini stranieri.

Inoltre, in virtù della proroga della validità dei provvedimenti che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ai sensi del comma 2 del citato art. 103, i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel predetto arco temporale, manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto di ingresso.

Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione vorranno, comunque, adottare modalità organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, compatibilmente con le misure straordinarie in materia di lavoro agile adottate ai sensi dell'art. 87 del d.l. "cura Italia" e con la chiusura al pubblico degli Sportelli medesimi e degli Uffici immigrazione delle Questure.

 

2. Cittadinanza

In materia di cittadinanza, la disposizione dell'art. 103 comma 1 del decreto legge in oggetto si applica ai termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, di cui agli articoli 8, 9 ter e 10 bis della legge 91/92, agli articoli 5 e 7 del DPR n. 572/93 e agli articoli 2, 4 e 8 del d.P.R. n. 362/94. Restano altresì sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in Prefettura, su cui è stata già richiamata l'attenzione con circolare n. 2537 della competente Direzione centrale in data 10 marzo 2020. Si informa che tale sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero, di competenza di questo Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di competenza delle Prefetture.

L'inevitabile rallentamento dell'attività relativa ai procedimenti in materia di cittadinanza, pur in costanza della continuità assicurata attraverso gli strumenti previsti dalle disposizioni in atto vigenti, richiederà, al termine dell'emergenza, l'adozione da parte degli Uffici periferici di misure organizzative finalizzate alla conclusione dei procedimenti più urgenti, in relazione alla scadenza ovvero alle esigenze motivate degli interessati.

La competente Direzione centrale provvederà ad individuare opportune soluzioni tecniche e amministrative per assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e il supporto agli Uffici periferici, con particolare considerazione per le realtà territoriali che versano in particolare situazione di emergenza.

Al fine di garantire informazione ai Comuni e alle Rappresentanze diplomatiche, si evidenzia che rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza di questo Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, per l'elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, nonché della disposizione di cui all'articolo 10, per la prestazione del giuramento.

Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020.

 

3. Ulteriori procedimenti amministrativi

Per completezza, si evidenzia, nell'ambito dei procedimenti di competenza, che la sospensione di cui al menzionato articolo 103 comma 1 si applica, altresì:

  • ai procedimenti per l'attestazione della condizione di apolidia, di cui all'art. 17 del d.P.R. 572/93 e al d.P.C.M. n. 58/2013 e a quelli endoprocedimentali collegati;
  • ai procedimenti per l'erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo, compresa la concessione dell'onorificenza di vittima del terrorismo, e della criminalità organizzata di cui alle leggi n. 302/1990, n. 407/1998, al d.P.R. n. 510/1999, alle leggi n. 206/2004, n. 222/2007, n. 244/2007 e ogni altra disposizione in materia. In particolare, restano sospesi i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici, per la definizione dei procedimenti amministrativi, anche in itinere, e ogni altro termine riguardante subprocedimenti connessi ai procedimenti principali, previsto dalle citate norme e dal già richiamato dPCM 58/2013;
  • al termine previsto dall'art.75 del d.P.R. 309/90, relativo ai colloqui da effettuarsi presso i Nuclei Operativi per le Tossicodipendenze (N.O.T.) delle Prefetture, di cui è stata già disposta la sospensione con circolare n. 2537 della competente Direzione centrale in data 10 marzo 2020;
  • ai termini dei procedimenti, per il recupero degli alimenti all'estero, a favore dei figli di genitori di nazionalità diversa, ai sensi della Convenzione di N.Y. del 20.6.1956 e del d.P.C.M. 58/2013;
  • ai termini previsti per la trasmissione dei propri bilanci da parte degli Enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED, a cui è già stata fornita debita informazione;
  • ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti ecclesiastici ai sensi della I. n. 222/85, nonché del relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 33/87);
  • ai procedimenti relativi alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Fabbricerie (art. 35, D.P.R. 13.02.1987);
  • ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti di culto diversi dal cattolico (art. 2, I. 24.06.1929, n. 1159, e art. 10, r.d. 28.02.1930, n. 289);
  • ai procedimenti di approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico (art. 3, I. 24.06.1929, n. 1159, e art. 20, r.d. 28.02.1930, n. 289).

IL CAPO DIPARTIMENTO
Michele di Bari

Min. Interno - Circ. 25/01/2019 n. 666 - D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132 . Modifiche in materia di cittadinanza

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

n. 666

25 gennaio 2019

Oggetto: Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132 . Modifiche in materia di cittadinanza.

 

Si fa seguito alla circolare prot. n. 7132 in data 16/10/2018 con la quale è stata segnalata l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di cittadinanza, modificando e integrando la legge n. 91 del 1992 .

Al riguardo, si ribadisce che il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio è elevato a 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, come già risulta nel sistema informativo Sicitt, debitamente adeguato.

Tale termine si applica ai "procedimenti in corso", ovvero ai procedimenti non ancora definiti alla data del 5 ottobre 2018, cioè non ancora conclusi con provvedimento espresso, sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso risulti non ancora spirato.

Dalla medesima data del 5 ottobre 2018 il nuovo importo del contributo al cul pagamento sono soggette le istanze di cittadinanza è di 250 euro.

Sempre a far data dal 5 ottobre u.s. viene abrogata la disposizione ( art. 8, comma 2 della legge n. 91/1992 ) che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza medesima.

Ne consegue che non si configura più il silenzio assenso dell'Amministrazione sulla domanda dello straniero coniugato con un cittadino italiano allo scadere dei termini e resta invece impregiudicato il potere di negare la cittadinanza, anche dopo lo spirare del limite temporale, con il logico riespandersi della giurisdizione amministrativa.

Il recente provvedimento normativo in oggetto, in sede di conversione in legge, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992 , a decorrere dal 4 dicembre 2018.

Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed Enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all' articolo 4 bis del d. lgs. n. 286/1998 e al DPR n. 179/2011 , e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo d.lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.

Si rappresenta che dovranno pertanto essere rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate.

Qualora siffatte domande siano state già acquisite in Sicitt, codesti Uffici dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

A partire dal 5 dicembre 2018 è stata inoltre stabilita, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 124 , la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sensibilizzare i Sindaci e le Rappresentanze consolari interessati al rispetto degli adempimenti di competenza.

Infine le nuove disposizioni introducono anche l'istituto della revoca della cittadinanza, conseguita per matrimonio, residenza ed elezione al diciottesimo anno d'età, da adottarsi a cura di questa Direzione Centrale, alle condizioni e nelle specifiche fattispecie di condanna irrevocabile per reati in materia di terrorismo ed eversione.

Si confida nella consueta attenzione alle indicazioni fornite, che verranno debitamente riportate nel sistema informativo Sicitt, e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Si segnala in proposito l'opportunità di rivolgere quesiti e richieste di informazioni di carattere giuridico-amministrativo e organizzativo a questa Direzione Centrale, limitando le segnalazioni all'Ufficio VI-Sistema Informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione alle questioni di natura squisitamente tecnico-informatica.

II DIRETTORE CENTRALE
Rabuano

 

Min. Interno - Direttiva 18/03/2019 n. 14100/141(8) - Direttiva per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all’immigrazione illegale ex articolo 11 del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unic

IL MINISTRO DELL'INTERNO

N. 14100/141(8)

Roma, 18 marzo 2019

OGGETTO: Direttiva per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all’immigrazione illegale ex articolo 11 del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unico in materia di Immigrazione.

 

I diversi profili della politica migratoria del Paese e dell’Unione Europea sono stati affrontati negli ultimi anni sotto il poliedrico approccio della dimensione interna della politica di migrazione, della tutela delle frontiere esterne dell’UE e del rafforzamento dell’azione di contrasto al traffico di migranti.

In questo quadro sono stati individuati diversi campi di attività su cui concentrare sforzi ed energie con una strategia globale che va dalla riforma del Sistema europeo comune di asilo, presentato dalla Commissione europea nell’arco del 2016, ad una più efficace gestione delle frontiere esterne, mettendo in atto azioni volte al contrasto reattivo ed efficace del traffico di esseri umani “per evitare che questi siano sfruttati dalle reti criminali e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare”.

Già nel piano di azione dell’UE contro il traffico di migranti (2015-2020), approvato dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2015)285 final, si afferma che “obiettivo dell’Agenda (europea) è trasformare le reti del traffico da operazioni a basso rischio ed elevato rendimento in operazioni ad alto rischio e basso rendimento”.

Indubbiamente, l’interesse pubblico a contrastare il fenomeno del traffico illegale dei migranti risulta speculare al primario interesse di salvaguardare la vita umana in mare.

Occorre, pertanto, un approccio globale e concreto al flusso migratorio proveniente via mare, che tenga in dovuta considerazione tutti gli aspetti che possano disincentivare le partenze verso l’Italia e l’Europa, garantendo, al contempo, un’efficace azione coordinata dei soccorsi prestati da unità navali appartenenti alle amministrazioni dello Stato italiano e degli Stati membri, ovvero occasionalmente da imbarcazioni private nazionali o straniere.

Il nostro Paese ha certamente l’obbligo di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e di coordinare le azioni di soccorso, anche fuori della propria regione di competenza, allorquando richiesto in tal senso, ma soltanto fino a quando il “Rescue Coordination Centre” (RCC) competente per area non abbia formalmente assunto il coordinamento dell’evento e, quindi, la responsabilità delle operazioni di soccorso.

Le complesse situazioni concrete, che oramai da tempo caratterizzano il flusso migratorio via mare verso le coste italiane, vedono spesso il coinvolgimento di molteplici e rilevanti interessi pubblici, per alcuni aspetti contrastanti, che necessitano inevitabilmente di un momento di contemperamento.

Da un lato, sussiste l’esigenza di applicare le norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare (1) (SOLAS), la Convenzione SAR (2) (search and rescue), la Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare (3), dall’altro, di evitare la possibile strumentalizzazione degli obblighi internazionali sanciti nelle stesse norme pattizie e la metodica violazione delle norme nazionali ed europee in materia di sorveglianza delle frontiere marittime e di contrasto all’immigrazione illegale (4).

Occorre, pertanto, analizzare i complessivi aspetti dell’intervento di soccorso, rilevanti per la tutela dei variegati interessi pubblici in gioco, ferma restando la priorità di assicurare assistenza e aiuto immediato alle persone in pericolo di vita in mare.

Sotto altro profilo, vanno necessariamente cristallizzate e sanzionate quelle condotte esplicitamente dirette alla violazione della normativa internazionale in materia di soccorso e della normativa nazionale ed europea in materia di immigrazione, perpetrate in modo continuativo e metodico.

Né vanno sottaciuti i rischi concreti che nel gruppo di migranti possano celarsi soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per la sicurezza o l’ordine pubblico.

Ferme restando, quindi, le disposizioni del Decreto interministeriale del 14 luglio 2003, recante “Disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina”, e le successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni operative intercorse tra le Amministrazioni coinvolte, appare opportuno e doveroso che l’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, sulla base dell’analisi del rischio delle informazioni emergenti dalle circostanze concrete caratterizzanti specifici eventi di salvataggio, adotti le direttive ed i provvedimenti tesi a garantire il rispetto del complessivo quadro normativo, internazionale, comunitario e nazionale, posto a presidio della sicurezza pubblica.

Non a caso, la Convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare prevede la possibile valutazione del rischio di un pregiudizio alla “pace, buon ordine e sicurezza dello Stato costiero”, rimessa alle Autorità nazionali a ciò deputate.

Dai casi concreti di soccorso verificatisi in acque internazionali sono emersi molteplici elementi sintomatici di una strumentalizzazione da parte dei trafficanti della doverosa attività di salvataggio al fine di perseguire lo scopo ultimo dell’ingresso irregolare sul territorio nazionale dei migranti, obiettivo necessario per il conseguimento del profitto illecito sottostante all’attività criminosa posta in essere.

Ne consegue che tali elementi non possono non essere valutati dall’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e presuppongono, ferma restando l’esigenza di garantire il tempestivo salvataggio, la necessità e l’opportunità di accertare e verificare in modo immediato se, nella situazione concreta, vi sia stata una violazione dolosa e preordinata delle norme internazionali in materia di soccorso, allo scopo di eludere le norme che regolano l’immigrazione regolare, ponendo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica interna dello Stato costiero.

Come noto, al verificarsi di un evento di soccorso in acque internazionali o in acque SAR di competenza di altro Paese estero, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, attraverso il Centro Nazionale di Soccorso (MRCC Roma), comunica al Centro di Coordinamento Internazionale (NCC) della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo i meccanismi stabiliti dal predetto decreto interministeriale del 14 luglio 2003, tutte le circostanze relative all’intervento effettuato per gli aspetti connessi al contrasto dell’immigrazione irregolare, al fine di consentire all’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza di valutare, nell’esercizio delle proprie competenze, l’eventuale adozione delle iniziative e dei provvedimenti ritenuti urgenti, necessari ed indifferibili nell’ambito della cornice normativa vigente.

In concreto, prendendo le mosse dall’analisi di casi di specie, si è verificato che navi battenti bandiera straniera o nazionale abbiano soccorso in aree SRR (Search and Rescue Region – area di responsabilità) non italiane imbarcazioni con migranti a bordo e abbiano disatteso, in violazione del diritto internazionale del mare, le direttive delle competenti Autorità SAR, che avevano assunto il coordinamento dell’evento, effettuando il soccorso d’iniziativa e dirigendosi, poi, verso le frontiere marittime europee.

La Convenzione d’Amburgo, ratificata dall’Italia con Legge n. 47/1989, prevede, infatti, che le operazioni debbano essere coordinate dall’Autorità internazionalmente riconosciuta come Rescue Coordination Centre per quella zona di responsabilità SAR dichiarata e non contestata dagli Stati costieri limitrofi.

Si è riscontrato che la nave soccorritrice nonostante avesse effettuato il soccorso in acque non di responsabilità italiane e l’evento non fosse stato coordinato dalle Autorità italiane, abbia richiesto un place of safety a quest’ultime.

Sebbene, sulla base delle convenzioni internazionali vigenti, sia stato chiarito dalle competenti Amministrazioni nazionali, con comunicazioni ufficiali al Comandante della nave soccorritrice, come in questi casi non sussistano i presupposti per l’assegnazione di un place of safety in Italia, la suddetta imbarcazione abbia navigato autonomamente e deliberatamente verso le frontiere marittime esterne europee e, segnatamente, verso le coste italiane.

Né le coste italiane risultino essere gli unici, possibili luoghi di approdo in caso di eventi di soccorso, considerato che sia i porti libici, tunisini e maltesi possono offrire adeguata assistenza logistica e sanitaria, essendo peraltro più vicini in termini di miglia marine, laddove la sicurezza della navigazione imporrebbe – in linea di principio – la ricerca di un luogo di sbarco prossimo alle coordinate marine d’intervento.

In base all’Articolo 2(1) della UNCLOS, la sovranità dello Stato costiero, e dunque la sua giurisdizione, si estende al di là del suo territorio e delle sue acque interne ad una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale; in particolare, “nel mare territoriale lo stato costiero esercita in maniera piena la sua giurisdizione legislativa ed esecutiva, su tutte le materie e su tutti i soggetti in maniera esclusiva, salvo quanto diversamente previsto dal diritto internazionale”.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare prevede che la sovranità dello Stato costiero e il potere giurisdizionale in essa racchiuso si estendono alle acque territoriali e che la sovranità dello Stato costiero sul suo mare territoriale implica, in primo luogo, un potere generale di regolamentare l’accesso degli stranieri; in concreto, ciò si traduce in un potere generale di regolamentare, e se del caso di escludere, l’accesso di navi alle acque comprese fra la linea della costa e il limite delle 12 miglia marine.

A differenza che in altre zone del mare, nel mare territoriale non si applica infatti il principio della libertà di navigazione di cui agli Articoli 58(2) e 87 della UNCLOS, per cui le navi straniere non godono dunque del diritto di navigare nel mare territoriale di uno Stato costiero, né di accedervi senza il consenso di questo.

Secondo l’Articolo 2(3) della UNCLOS, l’esercizio della sovranità e del potere d’imperio dello Stato costiero nel suo mare territoriale sono soggette ai limiti posti dalla UNCLOS e dal diritto internazionale generale, per cui la convenzione UNCLOS e il diritto internazionale generale costituiscono dunque il regime eccezionale rispetto alla regola generale per la quale lo Stato costiero esercita in maniera piena la propria sovranità sul mare territoriale e, di conseguenza, può non consentire alle navi straniere di entrare nelle acque interne e nei porti.

Pertanto, nel caso in cui l’evento di soccorso si sia verificato in acque di responsabilità libiche e sia stato compiuto d’iniziativa da una nave soccorritrice ovvero il Maritime Rescue Coordination Center di Roma del Comando Generale delle Capitanerie di Porto non abbia coordinato le attività di soccorso, non sussistono i criteri dettati dalle convenzioni internazionali per l’attribuzione di un place of safety in Italia.

Né può ritenersi che il comandante dell’imbarcazione che abbia effettuato le operazioni di salvataggio non fosse consapevole, alla luce della normativa internazionale applicabile, della non competenza delle Autorità italiane.

Tuttavia, si è verificato che, nonostante non sussistessero le condizioni previste dalla normativa vigente per l’assegnazione di un place of safety in Italia, il comandante abbia deliberatamente condotto l’imbarcazione verso le coste italiane.

Come noto, ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare il passaggio di una nave nelle acque territoriali può essere anche ritenuto non inoffensivo, ed in particolare per l’attività di carico o di scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

La condotta di soccorso e navigazione posta in essere nei casi descritti dal Comandante della nave soccorritrice, risulta essere finalizzata al trasferimento sul territorio italiano di migranti irregolari soccorsi nel mar Mediterraneo, facendo ricorso strumentale alle Convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e violandone contestualmente le complessive disposizioni.

Si è, altresì, riscontrato che tali condotte di soccorso e navigazione non costituiscono un evento occasionale e disposto da un competente centro di soccorso di un Paese costiero responsabile per quella determinata area di mare, bensì un modus operandi volontario che favorisce – in concreto – l’ingresso illegale sul territorio europeo di migranti soccorsi nel mar Mediterraneo.

Tale modus operandi – consistente nel soccorso, a opera di navi, di migranti irregolari in acque di responsabilità non italiane e nel successivo deliberato trasferimento dei medesimi migranti, nonostante il Comando delle Capitanerie di Porto italiano non avesse coordinato l’evento e, quindi, in violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione – ha determinato negli anni 2016, 2017 e 2018 l’arrivo di migliaia di migranti irregolari sul territorio nazionale.

Ne consegue che le condotte di soccorso e navigazione come descritte costituiscono una manifestazione concreta di un modus operandi di una attività di soccorso svolta con modalità improprie, in violazione della normativa internazionale sul diritto del mare e, quindi, pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello stato costiero in quanto finalizzata all’ingresso di persone in violazione delle leggi di immigrazione nello Stato costiero.

Non può, quindi, non essere ritenuto, sulla base dei fatti e delle considerazioni esposte, che il passaggio della nave soccorritrice nelle acque territoriali italiane sia lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano, in quanto finalizzato a introdurre migranti irregolari, in violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione, privi altresì di documenti di identità e provenienti in parte da paesi stranieri a rischio terrorismo, per diffuse attività terroristiche verificatesi ed in atto in quei territori.

Tanto premesso, e alla luce dei motivi sopra illustrati, si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alla presente direttiva, impartendo le conseguenti indicazioni operative al fine di prevenire, anche a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica dello Stato italiano, l’ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale.

IL MINISTRO
Salvini

----------------------
1 Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS- Safety of Life at Sea, Londra, 1974 e ratificata dall’Italia con la legge n. 313 del 1980).
2 Convenzione di Amburgo del 1979 resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 147 del 1989 e alla quale è stata data attuazione con il D.P.R. n. 662 del 1994.
3 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n. 689 del 1994.
4 Attività, queste ultime, che traggono il loro fondamento oltre che dalla necessaria attività a tutela dell’ordine pubblico interno anche dalla normativa europea e da convenzioni internazionali.

 

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.