Le esercitazioni di guida previste dall'art. 122 del codice della strada continuano a essere obbligatorie, e così pure la produzione della documentazione atta a dimostrare che queste esercitazioni sono state fatte, tra cui il libretto delle esercitazioni di guida e l'attestato di frequenza (così come specificato nel decreto ministeriale del 20 aprile 2012).
Il dubbio che non vi fosse più tale obbligo è sorto nel momento in cui è uscita la nuova circolare riepilogativa sugli esami della patente B (prot. n. 6935 del 22 marzo 2017) che specifica che l'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare la presenza dell'attestato delle guide certificate di cui all'art. 122 comma 5 bis del codice della strada, e non anche la presenza di tutte le attestazioni delle singole esercitazioni.
Per ogni assunzione di responsabilità, il libretto delle guide rimane obbligatorio e deve continuare ad essere utilizzato nelle modalità già note.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DECRETO DIRIGENZIALE
22 maggio 2020, prot. n. 148
IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha preVisto la proroga dei termini per svolgere gli esami di teoria che dovevano svolgersi entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;
Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 1, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
Considerata, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dall'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Decreta:
Art. 1
Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada
1. Il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.
Roma, 22 maggio 2020
Il Direttore Generale: CICCHETTI