C.d.S. - Art. 121 - Esame di idoneità

Codice della strada

Art. 121 - Esame di idoneità[1] [2]

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.[3]

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.[4]

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.[5]

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.[6]

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.[7]

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.[8]

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.[9]

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.[10] [11]

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese [12].

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.[13]

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.[14]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 19.4.1994 n. 575; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[2] Vedi art. 332 e 333 Regolamento al c.d.s..

[3] Vedi, anche, l’ art. 23, comma 1 e l'art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

[4] I programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida sono stabiliti, in via generale nell'allegato II al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 con le successive modifiche e integrazioni per tutte le patenti esclusa la AM, e più in dettaglio da D.M. per ogni singola categoria.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.".

[6] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.".

[7] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.".

[8] Comma inserito dall’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

[9] Comma così sostituito dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.".

[10] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.".

[11] Vedi al riguardo le seguenti disposizioni del DTT: circolare 2.6.1995, n. 106/95; circolare 28.7.2005, n. MOT3/3395/M310.

[12] Parole così sostituite dall'art. 61 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[13] Comma, prima sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19.04. 1994, n. 575, poi così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, per effetto dei DDLL via via reiterati fino al D.L. 25.11.1995, n. 501, conv., con mod., nella legge 5.1.1996, n. 11.

C.d.S. - Art. 122 - Esercitazioni di guida

Codice della strada

Art. 122 - Esercitazioni di guida [1] [2] [3]

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.[4] [5]

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità [6].

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P".[7] Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida".[8] Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.[9] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.[10] [11] [12]

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Vedi art. 334 del Regolamento al c.d.s. .

[2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120; legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5.

[3] Vedi, anche, l’ art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con mod., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data del 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.".

[5] L'art. 20 c. 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.". La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

[6] Con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35 è stato soppresso il seguente periodo: "Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.".

[7] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[8] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[9] L'art. 20 c. 4 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto un termine di tre mesi, dal 13.8.2010, entro cui adottare il D.M. e con l'articolo 11-bis della legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5 ne è stata prevista la disciplina sanzionatoria.

[10] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

[12] D.L. 09/02/2012, n. 5 conv. in legge 35/2012, art. 11-bis “2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.

M.I.T. - D.D. 10/03/2020 n. 50 - Proroga termini per esami patenti e fogli rosa

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
10 marzo 2020, prot. n. 50

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 2, lettera t), che stabilisce che con provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida, nelle zone individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, a tutto il territorio nazionale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada

1. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".

Roma, 10 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: DE MATTEO

 

Vedi anche: M.I.T. - File avviso 10/03/2020 n. 9/2020 - Emergenza Covid 19 - Annullamento sessioni/verbali - Proroghe richieste patente e fogli rosa

 

Riformulate le procedure per il conseguimento della patente di guida: tutte le nuove circolari ministeriali

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