De Micheli: presto emendamento per posticipare multe seggiolini antiabbandono

7 novembre 2019 - La Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, in una nota video sul suo profilo Facebook, definisce “sacrosanta e di civiltà” la legge sull’obbligo di installazione dei dispositivi anti abbandono.

“È una legge anzitutto di civiltà, voluta e approvata da tutti i partiti per evitare che accadano tragedie simili a quelle avvenute in passato – afferma il Ministro -. Mi indignano le accuse che bollano come ulteriore tassa sulle famiglie questa norma e trovo vergognoso strumentalizzare la vita dei nostri figli a fini politici. Questa legge dovrebbe costituire soltanto una conquista per tutti e non un motivo di polemica”.

“Mi preme rassicurare le mamme e le famiglie sull’urgenza di questo dispositivo e sulle multe per chi non è ancora dotato di questo strumento: il ministero che rappresento – ha riferito il ministro De Micheli – è qui per tutti i chiarimenti e c’è la disponibilità del governo e dell’intera maggioranza a intervenire per posticipare l’applicazione delle sanzioni attraverso un emendamento. Inoltre, sarà presto possibile ottenere il rimborso di 30 euro per la spesa sostenuta, pertanto è bene conservare le ricevute di acquisto."

Le sanzioni verranno rinviate anche per un altro importante dato di fatto: i dispositivi sul mercato sono troppo pochi, sia nei negozi fisici che in quelli online. Le multe, che arrivano fino a 300 euro (più 5 punti decurtati dalla patente), si stoppano.

Fonte: quifinanza.it

 

"Il governo sta lavorando per posticipare al primo marzo 2020 l’avvio delle multe per i non provvisti del dispositivo."

Fonte: www.mit.gov.it

Dispositivi antiabbandono in auto, De Micheli firma il decreto - Obbligo operativo non appena il decreto sarà pubblicato in G.U.

Al via l’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per i bambini di età inferiore ai 4 anni.

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha infatti firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli.

L’obbligo sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Si tratta del passaggio conclusivo della Legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato.

In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto ed incrementare le relative risorse.

Fonte: www.mit.gov.it

M.I.T. - D.M. 02/10/2019 n. 417 - Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni

M.I.T. - D.M. 02/10/2019 n. 122 - Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
2 ottobre 2019, n. 122

(G.U. n. 249 del 23.10.2019)

Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19 aprile 2020, sarà sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione non disciplina adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;

Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la salute e la sicurezza delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che garantisce la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o elettroniche ed, in particolare, la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010, recante: "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore";

Visto il Regolamento n. 129 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10 giugno 2014, recante: "Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore";

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172;

Considerata la necessità di prevedere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3;

Esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 5 della richiamata direttiva (UE) 2015/1535;

Acquisito il parere favorevole della Commissione europea contenuto nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;

Vista la nota del 30 settembre 2019, con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE (2);

b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;

c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all'articolo 172 (3), comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;

e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

f) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema antiabbandono;

g) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

h) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Art. 2

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 (3) del codice della strada.
  2. Il presente regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.

Art. 3

Caratteristiche generali

  1. Il dispositivo antiabbandono può essere:

a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;

b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Art. 4

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali

  1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punto 1, al presente regolamento.
  2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.

Art. 5

Obblighi per il fabbricante

  1. Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell'articolo 4. Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato.
  2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all'articolo 4.
  3. Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.
  4. Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'articolo 4.
  5. Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

Art. 6

Vigilanza del mercato

  1. La vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n. 2019/1020.

Art. 7

Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

  1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all'Unione europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che è parte contraente dell'Accordo SEE.
  2. L'applicazione del presente regolamento è soggetta alle disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE 2019/515.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 ottobre 2019

Il Ministro: DE MICHELI

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3460

Allegato A

(articolo 4)

Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali

Caratteristiche funzionali essenziali

a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);

b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;

d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;

e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);

f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;

g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali

a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;

b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.

 

Proroga al 6 marzo 2020 per le sanzioni per la mancanza dei dispositivi antiabbandono

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, in vigore dal 25/12/2019, proroga al 6 marzo 2020 l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono.

 

LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00164) (GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2019

Art. 52

Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono 01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ». 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, anche nella forma di contributi,». 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 è sostituito con il seguente: «296. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo ed è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per gli anni 2019 e 2020, consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.». 2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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