CQC obbligatoria per tutti, al vaglio le modifiche di legge

Recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2018/645 di modifica della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

La direttiva amplia gli obblighi di qualificazione, prima previsti solo per i conducenti che effettuavano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando il riferimento all’attività di guida professionale ed estendendo così gli obblighi a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti citate.

Inoltre, il decreto prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite specifica rete informatica e determina la cadenza periodica dei corsi di formazione necessari per mantenere le abilitazioni conseguite.

 

Il Ministero chiarisce: patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, valide fino al 31 agosto 2020

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare che chiarisce la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi del d.l. 18/2020:

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità, fino al 31 agosto 2020;

b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;

c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

M.I.T - Circ. 19/03/2020 n. 9209

 

M.I.T. - Circ. 04/12/2020 n. 35018 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 35018

Roma, 4 dicembre 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell' articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020.

 

In data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Ai fini di quanto qui di interesse, rilevano la disposizioni di cui:

- all'articolo 1, comma 4-quater, del citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che la validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera a), del summenzionato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 103, co. 2, del predetto decreto legge n. 18 del 2020, come convertito. Il testo che ne risulta, ai fini di quello che qui rileva, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,...(omissis)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera b), del più volte citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che introdotto un comma 2-sexies nel testo dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale la proroga del comma 2 si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, in commento, e che non sono stati rinnovati.

Infine, si rammenta che in data 23 ottobre 2020 l'Italia ha sottoscritto l'accordo multilaterale M330, ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR. Ai sensi di tale accordo, che innova i contenuti del precedente M324, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Alla luce di tali nuovi disposizioni, si ritiene opportuno ripubblicare la circolare 22916 del 27 agosto 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

* * *

Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

1. PATENTI DI GUIDA

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino è prorogata fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogato al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 103, comma 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 3 maggio 2021);

- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogata al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;

3. ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. circolare 22916 del 27 agosto 2020, come modificata dalla circolare prot. n. 22997 del 28 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 21/01/2021 n. 2143 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 2143

Roma, 21 gennaio 2021

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, co. 1, decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021.

 

In data 14 gennaio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021": in particolare, l'articolo 1, comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020, ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza.

Quanto sopra comporta la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui all'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, alle quali tali circolare fa riferimento e che di seguito, per pronto riscontro, si riportano:

"co. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (...omissis...), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.";

"co. 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Si rappresenta, poi, che non è stato innovato il disposto dell'art. 104 dello stesso decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale "la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità ...(omissis)..., rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020" resta prorogata al 30 aprile 2021.

Ai fini di quello che qui rileva, tuttavia, deve tenersi in considerazione che la patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi - in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare -, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. c) del DPR n. 445 del 2000.

Pertanto pare opportuno tenere distinti i due profili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 103, comma 2 e 2 sexies, e 104 del più volte citato decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, e successive modificazioni, stante anche la disciplina di maggior favore accordata alla proroga delle abilitazioni.

Inoltre, con circolare prot. n. 272 del 5 gennaio 2021, si è dato conto dell'art. 12, co. 6, del Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha disposto che: "In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.". Tale disposizione va coordinata con quelle di cui all'art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020, al quale la circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020 pure faceva riferimento.

Resta altresì confermata la disciplina di cui all'accordo multilaterale M330 - sottoscritto dall'Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR -, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Di tale Accordo si era già dato conto nella più volte citata circolare del 4 dicembre 2020.

Alla luce della proroga dello stato di emergenza, nonché al fine di coordinare le disposizioni in materia di proroga del termine per sostenere la prova di verifica delle cognizioni teoriche per conseguire una patente di guida, si ritiene opportuno ripubblicare la prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

1. PATENTI DI GUIDA

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;

- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2. ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

3. per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

b) sono stati sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:

- qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);

- è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 12, co. 6, DL n. 183 del 2020).

È evidente che tale ultime disposizione - in quanto di rango superiore, successiva nel tempo e più vantaggiosa per l'utenza - prevale su quella di cui al DD 268 del 12 agosto 2020, nel caso di domande che, presentate nel 2020 erano in scadenza al più tardi alla data del 15 ottobre 2020.

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, prorogato al 29 luglio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 30 luglio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;

- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto- legge n. 18 del 2020;

b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

d) sono stati sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell'abilitazione in parola;

- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;

3. ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021.

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. 35018 del 4.4.2020 e prot. n. 272 del 5 gennaio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 22/06/2023 n. 19259 - Abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone, recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi: possibilità di allineare le due date di scadenza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 19259

Roma, 22 giugno 2023

OGGETTO: Abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone, recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi: possibilità di allineare le due date di scadenza.

 

Come è noto, l'art. 15, commi 1 e 3, del DM 30 luglio 2021 recante "Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645" - oggi direttiva 2022/2561 -, dispone che:

"co. 1 Il rinnovo della validità quinquennale di una qualificazione CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, è subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di trentacinque ore. Il titolare di qualificazione CQC, valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra tipologia."

"co. 3.Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 può essere:

a) integrale, cioè organizzato in un'unica soluzione. In tal caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta;

b) frazionato, cioè, organizzato ed erogato in cinque moduli da sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere frequentato nell'ultimo anno di validità della CQC."

Al riguardo, la circolare 31895 del 15 ottobre 2021, e succ.mod., così recita:

"3.6 FORMAZIONE PERIODICA (ART. 15)

(Le istruzioni dell'intero paragrafo 3.6 sono applicabili a tutti i corsi di formazione periodica per il quali la comunicazione di avvio del corso sia formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021)

Nulla è innovato quanto alla validità quinquennale della qualificazione CQC, il cui rinnovo resta subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica della durata di 35 ore: il conducente titolare di una CQC sia per il trasporto di cose che di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per una tipologia di trasporto, rinnova la CQC per entrambe (co. 1), purché l'abilitazione che scade scada entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di decorrenza del rinnovo di validità della prima.".

Tanto premesso, è stata rappresentata l'esigenza di consentire che - su richiesta del conducente titolare di entrambe le abilitazioni CQC recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi -, sia possibile allineare le due date, sì da consentire allo stesso di potersi avvalere del disposto dell'articolo 15, comma 1, secondo periodo, del DM 30 luglio 2021, su riportato.

Tale istanza può essere accolta alle seguenti condizioni:

1) le qualificazioni CQC possedute (trasporto di merci e di persone) non siano scadute di validità da oltre tre anni prima che sia intervenuta la frequenza di un corso di formazione periodica (in caso contrario, per la qualificazione CQC scaduta da più di tre anni, o per entrambe, è necessario sostenere l'esame di revisione);

2a) il corso di formazione periodica, la cui data di avvio sia stata comunicata a decorrere dal 15 ottobre 2021 e del quale si spende l'attestato, sia stato avviato nella finestra temporale consentita per almeno una delle CQC possedute;

oppure

2b) qualora l'attestato di formazione periodica sia emesso al termine di un corso di formazione periodica la cui data di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021, non debba essere sostenuto un esame di ripristino ai fini del rinnovo di una o entrambe le abilitazioni;

3) sia manifestata la volontà del titolare della qualificazione CQC per il trasporto di merci e di persone -recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi sia un intervallo superiore a dodici mesi -, di allineare le predette date.

Tanto premesso

SI DISPONE CHE

ricorrendo tutte le condizioni di cui ai punti 1, 3 e, alternativamente, 2a o 2b;

con riferimento alle istanze di rinnovo CQC (mod.TT746) presentate a decorrere dal 26 giugno 2023;

è possibile per il titolare di abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone -recanti date di scadenza di validità tali che, tra l'una e l'altra, vi è un intervallo superiore a dodici mesi -, richiedere ed ottenere l'allineamento delle due date di scadenza secondo le seguenti modalità:

VALORIZZAZIONE ISTANZA RINNOVO CQC MP -in sede di presentazione dell'istanza di rinnovo della qualificazione CQC per la quale è stato utilmente frequentato il corso di formazione periodica, occorre valorizzare sul modello TT746 del campo Rinnovo CQC sia per il trasporto di merci (M) che di persone (P);

CALCOLO DEL RINNOVO DI VALIDITÀ - il sistema informativo del CED procederà ad emettere una patente CQC, o una CQC card, nella quale la qualificazione per il trasporto di merci e quella per il trasporto di persone recano la medesima data di scadenza. A tal fine, con riferimento all'attestato di formazione periodica esibito, si applicheranno, per il calcolo del periodo di rinnovo di validità, le istruzioni vigenti riferite a quella, tra le due qualificazioni CQC possedute, che scadeva prima.

* * *

Si precisa ulteriormente che: - le predette istruzioni sono applicabili soltanto alle istanze di rinnovo CQC presentate a decorrere dal 26 giugno 2023 e recanti esplicita richiesta di allineamento delle scadenze;

- ne consegue che le istanze presentate prima del 26 giugno 2023, ma non approvate dall'UMC ed evidentemente prive della esplicita richiesta di allineamento delle scadenze, non potranno beneficiare nell'immediatezza della possibilità di allineare le date di scadenza delle due qualificazioni CQC possedute dal conducente. Tale possibilità potrà essere fatta valere, su richiesta, in occasione del successivo primo rinnovo;

- non è possibile ottenere l'allineamento delle due date di scadenza chiedendo un duplicato della patente CQC o della CQC card posseduta.

Infine, a vantaggio degli operatori presso gli UMC, la procedura visualizza un messaggio che - verificate le condizioni di cui ai punti 1, 3 e 2a o 2b -, segnala la possibilità, in caso di esplicita richiesta in tal senso del titolare delle CQC e di presentazione dell'istanza non antecedente al 26 giugno 2023, di procedere all'allineamento delle relative scadenze, secondo le disposizioni della presente circolare; nel caso, l'operatore dell'UMC provvederà quindi a valorizzare l'istanza come Rinnovo CQC MP.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

M.I.T. - Circ. 26/05/2020 n. 14619 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità (SOSTITUITA)

Sostituita da M.I.T. - Circ. 12/06/2020 n. 16356

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 14619

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Con circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si rende necessario aggiornare l'elenco delle proroghe previste nell'ambito delle abilitazioni alla guida. Per una più sistematica lettura sono state individuate le diverse categorie cui afferiscono i termini di proroga, riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

* * *

L'art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 - come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - dispone che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

Il successivo comma 2 emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...".

L'articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione - infine, stabilisce che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

 

1. Patenti di guida

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020 (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 (d.d. 148 del 22 maggio 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);

 

2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale

a) carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);

 

3. Attestazioni sanitarie

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro Calchetti

 

M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 158 - Proroga dei termini di validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 158

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", in particolare il Capo II concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi", in particolare l'art. 11 concernente l'esame di idoneità per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e l'art. 13 concernente i corsi di formazione periodica;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di un anno degli attestati di frequenza dei corsi di qualificazione iniziale, stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, prevista dall'art. 13, comma 11, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per consentire il rinnovo di validità della stessa senza sottoporre il titolare ad esame;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Il termine di validità annuale, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020.

Art. 2

Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

M.I.T. - D.M. 05/07/2019 - Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 2019
(GU n. 195 del 21.8.2019)
Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, Capo II ;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante: "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida";

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 recante: "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2014, n. 115;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013 recante: "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2013, n. 102;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione iniziale, al fine di rendere la procedura più razionale, semplificata e tale da consentire una migliore programmazione delle sedute d'esame da parte dei competenti uffici Motorizzazione civile;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 11 del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1 Modificazioni all'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. L'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente).

- 1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità.

Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire.
La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.

2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1.
Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.

4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.

5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore, che ha frequentato un corso ai sensi dell'art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all'ufficio Motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.

6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici Motorizzazione civile, sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da funzionari del Dipartimento stesso, abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata dal candidato entro il termine di validità, pari a dodici mesi, dell'attestato di frequenza del corso propedeutico che ha seguito.

8. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
a) al conducente, già titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, è rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale "95" seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, un CAP, conforme all'allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

9. Il CAP di cui al comma 8, lettera b), deve essere esibito all'ufficio Motorizzazione civile all'atto della prenotazione della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale "95" seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione CQC.

10. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.

11. Al momento della prova d'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce il documento di soggiorno.".

 

Art. 2 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2019 

Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3065

 

M.I.T. - D.M. 10/03/2020 n. 106 - Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto n. 106 del 10/03/2020

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attività dì autotrasportatore";

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, recante "Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", ed, in particolare, l'art l, lettera d), che sospende fino al 15 marzo 2020 i corsi professionali;

TENUTO CONTO che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonché dei corsi di formazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere l'attività professionale, con conseguenti difficoltà ad assicurare i servizi di trasporto di persone o di merci;

TENUTO CONTO che, al fine di assicurare i servizi di trasporto di persone e dì merci, è necessario prevedere una proroga delle qualificazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali, poi estese all'intero territorio nazionale;

DECRETA

Art. 1 - Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

1. Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

 

Art. 2 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Paola De Micheli

 

Nuove disposizioni ministeriali in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi.

Con la circolare 19/11/2019 n. 35677 viene abrogata la precedente circolare 7 giugno 2019 prot. n. 18559.

 

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