C.p. - Art. 635 - Danneggiamento

Codice penale

Art. 635 - Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (2)

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(1) Parole introdotte dall’art. 3, comma 2, lett. a) della L. 15 luglio 2009, n. 94

(2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94

C.p. - Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Codice penale

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia

Capo I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica (1) o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (2).

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(1) Vedi gli artt. 2, 15 e 17, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; l'art. 76, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti. Vedi, ora, gli artt. 9-17, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(2) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 5-8 luglio 1971, n. 168 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177), ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «o d'ordine pubblico», in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 23 Cost.

C.p. - Art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali

Codice penale

Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.

Art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali.

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele [c.c. 2052] (1), animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258 (2).

Alla stessa sanzione (3) soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

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(1) Vedi l'art. 115, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.

(2) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 38 della suddetta legge.

(3) L'originario termine «pena» è stato così corretto a seguito alla depenalizzazione disposta dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.

C.p. - Art. 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

Codice Penale

Art. 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari.

Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

C.p. - Art. 674 - Getto pericoloso di cose

Codice Penale

Art. 674 - Getto pericoloso di cose.

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

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Cfr. Tribunale di Rovigo, decreto di archiviazione 1 giugno 2007, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 febbraio 2008, n. 6097, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 1 ottobre 2008, n. 37282, Cassazione penale, sez. I, sentenza 25 settembre 2008, n. 36737 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 novembre 2009, n. 23807

C.p. - Art. 688 - Ubriachezza

Codice penale

Art. 688 - Ubriachezza.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [c.p. 91, 92, 94, 95] (1) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis] (2).

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo [c.p. 43] contro la vita o l'incolumità individuale [c.p. 575] (3).

La pena è aumentata [c.p. 64] se l'ubriachezza è abituale (4).

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(1) Vedi l'art. 186, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.

(2) Comma così modificato dall'art. 54, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila».

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 luglio 2002, n. 354 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 maggio 1982, n. 104 (Gazz. Uff. 2 giugno 1982, n. 150), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27, secondo comma, Cost.

C.p. - Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Codice penale

Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno [c.p. 691] (1).

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. (3)

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. (3)

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].

La condanna importa la sospensione dall'esercizio [c.p. 35] (2).

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(1) Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) La competenza per la contravvenzione prevista dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(3) Comma aggiunto dall'art. 7, DL 13/9/2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8/11/2012, n. 189.

C.p. - Art. 727 - Abbandono di animali

Codice penale

Art. 727 - Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (1).

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 22 novembre 1993, n. 473 e poi dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

Vedi, anche, la L. 7 febbraio 1992, n. 150, sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e sulla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 189 del 2004 era il seguente: «727. Maltrattamento di animali. - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 473 del 1993 era il seguente: «727. Maltrattamenti di animali. - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccesive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a 3.000.000.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale».

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 411 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost.

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