Min. Interno - Circ. 18/01/2019 n. 462 - Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana

MINISTERO DELL'INTERNO

n. 462

18 gennaio 2019

Oggetto: Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana

 

Si è avuto modo di rilevare che, a seguito dell'emanazione della circolare n. 14424/2013 , con la quale è stata sancita l'attribuzione, al soggetto che acquisisce la cittadinanza italiana, delle generalità desumibili dall'atto di nascita dello Stato estero di appartenenza, sono state sollevate diverse questioni sull'applicazione concreta della regola dei pieno riconoscimento del "nome d'origine", secondo i principi europei e costituzionali di tutela del patrimonio identitario.

Si ritiene pertanto opportuno fornire alcune precisazioni sulle modalità di svolgimento delle attività di verifica delle generalità e dell'identità dei richiedenti ta cittadinanza italiana.

L'atto di nascita del Paese estero prodotto a corredo dell'istanza è destinato a far prova dell'identità del soggetto intestatario, in quanto contiene le sue generalità complete, nonché, mediante le annotazioni marginali, i fatti o gli atti, giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente alla nascita a modificare o a integrare i dati identificativi.

Tanto logicamente esclude la possibilità per i richiedenti di stabilire di propria iniziativa, all'atto dell'istanza, quali siano le generalità che lo identificheranno da cittadino italiano, dovendo egli indicare nome e cognome conformi a quelli contenuti nell'atto di nascita, eventualmente debitamente annotato.

Può darsi atto degli eventuali mutamenti intervenuti nelle generalità degli istanti, alla sola condizione che dette variazioni siano state puntualmente pubblicizzate dalla competente Autorità di stato civile straniera a margine dell'atto di nascita del proprio cittadino.

Risulta quindi necessario che sia sempre accuratamente verificata la conformità tra le generalità desumibili dall'atto di nascita del Paese di origine del richiedente e quelle contenute - oltreché, ovviamente, ne! certificato penale dello Stato di provenienza - nel suo passaporto e in tutti gli atti rilasciati a suo favore dalle Autorità italiane, a partire dal permesso di soggiorno, pena la declaratoria di inammissibilità delle domande di cittadinanza ad opera delle Autorità riceventi.

Il principio appena descritto trova applicazione nel caso delle richiedenti coniugate che, in base all'ordinamento del proprio Paese, hanno sostituito al proprio il cognome del marito. Il diretto riconoscimento del cognome coniugale quale componente del nome di origine nei decreto di concessione della cittadinanza italiana è possibile laddove risulti l'espressa annotazione di tale evento nell'atto di nascita straniero.

Peraltro, qualora l'ordinamento dello Stato di origine non preveda le annotazioni marginali all'atto di nascita, neanche a seguito di atto propulsivo dell'interessato, si potrà consentire la produzione anche dell'atto di matrimonio, dal quale risultino le vicende modificative del cognome originario presente nell'atto di nascita e il conseguente "allineamento" delie nuove generalità.

Da tale atto deve cioè risultare che - pur in assenza di annotazioni marginali sull'atto di nascita - i dati anagrafici riportati nell'atto di matrimonio corrispondono a quelli contenuti nell'atto di nascita, ossia che si tratti del medesimo soggetto che, nel tempo, risulta aver cambiato le generalità nei casi consentiti dalla normativa nazionale.

La forza probatoria dell'atto di nascita trova efficacia anche nell'ipotesi del nome "patronimico", che, non essendo previsto dal nostro ordinamento, acquista la valenza di un secondo nome proprio.

La possibilità di rimuovere il patronimico dal "nome d'origine" del destinatario del provvedimento di conferimento dei nostro status civitatis è perciò subordinata alla condizione della espressa annotazione di tale modifica nell'atto di nascita straniero.

Si richiama pertanto l'attenzione su siffatte indicazioni operative, destinate a garantire sin dall'avvio del procedimento l'individuazione delle corrette generalità dei richiedenti, nell'auspicio che la loro attuazione possa evitare impropri interventi correttivi da parte di codeste Prefetture, delle Rappresentanze Consolari e degli Ufficiali di stato civile sui decreti di conferimento emanati da questa Direzione Centrale.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rabuano

 

Min. Interno - Circ. 25/01/2019 n. 666 - D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132 . Modifiche in materia di cittadinanza

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

n. 666

25 gennaio 2019

Oggetto: Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n. 132 . Modifiche in materia di cittadinanza.

 

Si fa seguito alla circolare prot. n. 7132 in data 16/10/2018 con la quale è stata segnalata l'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di cittadinanza, modificando e integrando la legge n. 91 del 1992 .

Al riguardo, si ribadisce che il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio è elevato a 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, come già risulta nel sistema informativo Sicitt, debitamente adeguato.

Tale termine si applica ai "procedimenti in corso", ovvero ai procedimenti non ancora definiti alla data del 5 ottobre 2018, cioè non ancora conclusi con provvedimento espresso, sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso risulti non ancora spirato.

Dalla medesima data del 5 ottobre 2018 il nuovo importo del contributo al cul pagamento sono soggette le istanze di cittadinanza è di 250 euro.

Sempre a far data dal 5 ottobre u.s. viene abrogata la disposizione ( art. 8, comma 2 della legge n. 91/1992 ) che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza medesima.

Ne consegue che non si configura più il silenzio assenso dell'Amministrazione sulla domanda dello straniero coniugato con un cittadino italiano allo scadere dei termini e resta invece impregiudicato il potere di negare la cittadinanza, anche dopo lo spirare del limite temporale, con il logico riespandersi della giurisdizione amministrativa.

Il recente provvedimento normativo in oggetto, in sede di conversione in legge, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992 , a decorrere dal 4 dicembre 2018.

Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed Enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all' articolo 4 bis del d. lgs. n. 286/1998 e al DPR n. 179/2011 , e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo d.lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.

Si rappresenta che dovranno pertanto essere rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate.

Qualora siffatte domande siano state già acquisite in Sicitt, codesti Uffici dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

A partire dal 5 dicembre 2018 è stata inoltre stabilita, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 124 , la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sensibilizzare i Sindaci e le Rappresentanze consolari interessati al rispetto degli adempimenti di competenza.

Infine le nuove disposizioni introducono anche l'istituto della revoca della cittadinanza, conseguita per matrimonio, residenza ed elezione al diciottesimo anno d'età, da adottarsi a cura di questa Direzione Centrale, alle condizioni e nelle specifiche fattispecie di condanna irrevocabile per reati in materia di terrorismo ed eversione.

Si confida nella consueta attenzione alle indicazioni fornite, che verranno debitamente riportate nel sistema informativo Sicitt, e si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Si segnala in proposito l'opportunità di rivolgere quesiti e richieste di informazioni di carattere giuridico-amministrativo e organizzativo a questa Direzione Centrale, limitando le segnalazioni all'Ufficio VI-Sistema Informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione alle questioni di natura squisitamente tecnico-informatica.

II DIRETTORE CENTRALE
Rabuano

 

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