C.d.S. - Art. 121 - Esame di idoneità

Codice della strada

Art. 121 - Esame di idoneità[1] [2]

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.[3]

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.[4]

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.[5]

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.[6]

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.[7]

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.[8]

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.[9]

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.[10] [11]

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese [12].

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.[13]

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.[14]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 19.4.1994 n. 575; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[2] Vedi art. 332 e 333 Regolamento al c.d.s..

[3] Vedi, anche, l’ art. 23, comma 1 e l'art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

[4] I programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida sono stabiliti, in via generale nell'allegato II al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 con le successive modifiche e integrazioni per tutte le patenti esclusa la AM, e più in dettaglio da D.M. per ogni singola categoria.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.".

[6] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.".

[7] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.".

[8] Comma inserito dall’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

[9] Comma così sostituito dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.".

[10] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.".

[11] Vedi al riguardo le seguenti disposizioni del DTT: circolare 2.6.1995, n. 106/95; circolare 28.7.2005, n. MOT3/3395/M310.

[12] Parole così sostituite dall'art. 61 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[13] Comma, prima sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19.04. 1994, n. 575, poi così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, per effetto dei DDLL via via reiterati fino al D.L. 25.11.1995, n. 501, conv., con mod., nella legge 5.1.1996, n. 11.

C.d.S. - Art. 122 - Esercitazioni di guida

Codice della strada

Art. 122 - Esercitazioni di guida [1] [2] [3]

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.[4] [5]

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità [6].

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P".[7] Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida".[8] Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.[9] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.[10] [11] [12]

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Vedi art. 334 del Regolamento al c.d.s. .

[2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120; legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5.

[3] Vedi, anche, l’ art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con mod., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data del 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.".

[5] L'art. 20 c. 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.". La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

[6] Con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35 è stato soppresso il seguente periodo: "Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.".

[7] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[8] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[9] L'art. 20 c. 4 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto un termine di tre mesi, dal 13.8.2010, entro cui adottare il D.M. e con l'articolo 11-bis della legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5 ne è stata prevista la disciplina sanzionatoria.

[10] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

[12] D.L. 09/02/2012, n. 5 conv. in legge 35/2012, art. 11-bis “2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.

C.d.S. - Art. 123 - Autoscuole

Codice della strada

Art. 123 - Autoscuole [1] [2] [3]

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.[4]

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività [5] e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento [6].[7]

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare [8] deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali [9] dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso [10] dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria [11].[12]

5. La dichiarazione può essere presentata da chi [13] abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale [14], maturata negli ultimi cinque anni [15]. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante [16].[17]

6. La dichiarazione non può essere presentata dai [18] delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro [19] che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.[20]

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,[21] possedere un'adeguata attrezzatura tecnica [22] e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale [23]. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri [24] secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale [25]. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte [26].[27]

7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.[28]

8. L'attività dell'autoscuola [29] è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato [30] quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.[31]

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi [32], degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);[33] le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale [34]; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida [35].[36]

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.[37]

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti [38] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00 [39]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.[40]

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).[41]

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.[42]

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività,[43] fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis [44]. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.[45]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; D.L. 30.12.2013 n. 150, convertito con modificazioni nella legge 27.2.2014, n. 15.

[2] Vedi artt. 335 e 336 Regolamento al c.d.s.

[3] Vedi anche D.M. 17.5.1995, prot. n. 317 contenente il regolamento per le autoscuole che è stato modificato con D.M. 10/01/2014, n. 30.

[4] Comma, prima sostituito dall'art. 10 D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007, poi così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.".

[5] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[6] Con legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7, sono state soppresse le seguenti parole: "e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.".

[7] Comma così modificato dall' art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.".

[8] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[9] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[10] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7 che ha soppresso il seguente periodo: "Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento." e che ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto legge e pertanto dal 2.2.2007.

[11] Parole così sostituite dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[12] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica.".

[13] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[14] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[15] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[16] La legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7 ha soppresso le seguenti parole: "o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata" e ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto dal 3.4.2007.

[17] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.".

[18] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[19] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[20] Comma così modificato dall' art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.".

[21] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[22] I requisiti dei programmi e dei veicoli necessari per lo svolgimento dell'attività sono indicati all'allegato II al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[23] La competenza è ora delle Province.

[24] La competenza è ora delle Province.

[25] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59. La modifica, che doveva entrare in vigore dal 19.1.2013, è stata prorogata al 31.12.2014 (D.L. 30.12.2013 n. 150, convertito con modificazioni nella legge 27.2.2014, n. 15)..

[26] Parole così sostituite dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[27] Comma così modificato prima dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010 e poi dall'art. 10 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciutodall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.".

[28] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[29] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[30] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[31] Comma aggiunto dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[32] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[33] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[34] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[35] Vedi D.M. 26.1.2011, prot. n. 17 e nota MIT 13.6.2011 prot. n. 18186.

[36] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.".

[37] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[38] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[39] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[40] Comma aggiunto dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[41] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[42] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[43] A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

[44] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[45] Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 .".

M.I.T. - Circ. 09/09/2020 n. 24304 - Nuove Linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 24304

Roma, 9 settembre 2020

OGGETTO: Nuove Linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole

 

Come è noto, l'art. 1, lett. q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha disposto la ripresa dell'attività didattica delle autoscuole, sia di teoria che di pratica, "secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Queste sono state dettate con circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020.

Analoga disposizione era anche nel DPCM dell'11 giugno 2020 le cui disposizioni, applicabili dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020 ed efficaci fino al 14 luglio 2020, sono state poi prorogate fino al 31 luglio 2020 dal DPCM del 14 luglio 2020.

Nulla ha disposto invece al riguardo il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni - applicabili dalla data del 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 14 luglio 2020, ed efficaci fino alla data del 7 settembre u.s. - sono state poi prorogate sino al 7 ottobre 2020 dal DPCM del 7 settembre 2020.

Tanto premesso, si ritiene opportuno modificare le linee di cui alla circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020, in particolare conformandole alle generali disposizioni in materia di misure del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il testo che segue.

* * * * *

I titolari delle autoscuole hanno l'obbligo di:

- informare e formare docenti e, dipendenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci;

- informare docenti, dipendenti e utenti sulle norme per scongiurare i rischi di contagio, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;

- fornire i dispositivi di protezione individuale ai docenti e dipendenti ove previsti;

- installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, docenti, dipendenti, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri nella sede dell'autoscuola;

- consentire l'accesso di persone diverse da docenti, dipendenti ed utenti, come ad esempio artigiani e corrieri, solo previo appuntamento telefonico o digitale. Contestualmente, sarà necessario chiedere informazioni sui possibili sintomi di Covid-19 ed eventuali contatti con malati;

- igienizzare, appropriatamente e frequentemente, locali e veicoli utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda secondo le norme emanate dal Ministero della salute;

- verificare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);

- adottare tutte le misure definite dalla normativa vigente, in considerazione del fatto che queste potrebbero determinare una variazione delle procedure interne, dando seguito all'aggiornamento della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi del D. Lgs.81/08.

I titolari delle autoscuole potranno promuovere ed effettuare uno screening per i propri docenti e dipendenti in accordo con l'RLS ed il medico competente, comunque appoggiandosi a personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l'effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE 679/2016 - GDPR); tenendo conto dei mutamenti organizzativi.

Per quel che concerne gli obblighi di informazione, il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, è tenuto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ad informare i propri docenti, dipendenti e chiunque entri nei locali dell'impresa o prenda posto sui veicoli adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le regole e i comportamenti previsti dalle disposizioni sanitarie, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- l'affissione delle suddette indicazioni all'interno di ogni luogo di lavoro, all'interno di ogni servizio igienico;

- la comunicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;

- la comunicazione di non poter fare ingresso o di poter permanere in autoscuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede ad assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

In particolare:

- garantisce la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni attraverso ditte esterne specializzate o direttamente da parte del titolare o personale da lui incaricato;

- verifica ed adegua le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali aziendali e dei veicoli, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

A seguito delle indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro vengono fornite disposizioni per la pulizia a fine turno e l'igienizzazione periodica di locali, veicoli ed attrezzature.

Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.).

Per l'utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad es. attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc.) il titolare dell'autoscuola prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l'opportuna aerazione delle cabine, fra una lezione di pratica e quella successiva.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, il titolare dell'autoscuola organizza interventi particolari/periodici di pulizia.

Docenti e dipendenti, prima dell'accesso nell'azienda, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, questa non dovrà superare i 37,5°, in tal caso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). Gli stessi dispositivi di protezione individuale sono obbligatori negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori. Come già definito dal D. Lgs.81/08, resta l'obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale senza aggravio economico per il lavoratore.

Nel caso in cui una persona presente in autoscuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al titolare dell'autoscuola o a un dipendente di questa, si procede quindi al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina e all'isolamento/gestione degli altri lavoratori presenti sulla base alle disposizioni dell'autorità sanitaria locale.

L'autoscuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

Tutto il personale che opera presso l'autoscuola collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio come da disposizioni del Ministero della salute e delle altre autorità competenti al fine di garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, l'uso obbligatorio della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. Inoltre, è misura di prevenzione obbligatoria quella diretta a disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dell'accesso in aula. È prevista la possibilità per il titolare o un suo delegato di misurare, al momento dell'accesso in aula, la temperatura tramite termoscan.

Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l'utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza ad un metro.

Alla fine di ogni lezione deve essere prevista un'adeguata igienizzazione dell'aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, nonché l'areazione dei locali.

Per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l'esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.

Alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell'abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell'imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della salute e delle altre autorità competenti.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l'assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali.

Il titolare dell'autoscuola, o un suo delegato, dovrà inoltre procedere a:

- garantire la pulizia e l'igienizzazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;

- garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell'abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;

- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (ad es. cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere ecc...), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (ad es. chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...);

- garantire la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori in una logica di alternanza con il precedente utilizzatore.

Durante i tragitti a bordo del veicolo è opportuno viaggiare, ogni qualvolta possibile, con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti. È vietato l'uso del ricircolo dell'aria condizionata.

Durante l'impiego del veicolo ad uso condiviso, il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore):

- devono indossare una mascherina chirurgica o di categoria superiore o dispositivo di protezione individuale superiore;

- devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico;

- non devono toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'autoveicolo o ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;

- devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'autoveicolo ad uso condiviso e subito dopo usciti;

- devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire, in ossequio all'articolo 1 del D. M. 7 luglio 1997, n. 274:

- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

- sono attività di disinfezione (igienizzazione) quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;

- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione mondiale della sanità in relazione alle modalità di contagio del Covid-19.

Le informazioni riportate nelle presenti linee guida sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate.

Sarà cura di ogni operatore tenersi aggiornato e rispettare tutte le norme presenti e di futura emanazione riguardanti le modalità per evitare il contagio da Covid-19.

La circolare prot. n. 3320 del 20 maggio 2020 è sostituita dalla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - D.M. 07/01/2019 - Circolazione di autobus euro zero ad uso autoscuola

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, l'articolo 54 che individua le caratteristiche degli autoveicoli, tra cui gli autobus e gli autoveicoli per usi speciali, nonché l'articolo 123, comma 9, lettera h), che stabilisce la revoca dell'esercizio dell'autoscuola nel caso in cui venga meno la relativa attrezzatura tecnica e didattica;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, in particolare, l'articolo 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o a gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro O ad eccezione, per particolari caratteristiche, dei veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari, i cui casi di esclusione sono individuati con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e, in particolare, l'articolo 203, comma 2, che alla lettera ii) prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, individuare quali autoveicoli ad uso speciale quegli autoveicoli dotati di specifiche attrezzature idonee a tale uso;

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, recante il regolamento di disciplina dell'attività delle autoscuole e, in particolare, l'articolo 6, comma 1 che, ai fini delle esercitazioni di guida, fa obbligo alle autoscuole di essere dotate di veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria Al, A2, A, B, Cl, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché di almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2015, n. 256, che classifica per uso speciale i veicoli per uso autoscuola delle categorie, ha l'altro, M2 e M3;

PRESO ATTO che l'immatricolazione di veicoli per uso speciale autoscuola è subordinata all'installazione di specifica attrezzatura nonché a una successiva visita e prova da parte dei competenti Uffici Motorizzazione Civile, la cui complessa procedura si definisce in un rilevante ambito temporale;

CONSIDERATA la necessità di prevedere un periodo temporale adeguato all'immissione dei veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche antinquinamento diverse dalla classe ecologica Euro 0, al fine di evitare alle autoscuole di incorrere nella sanzione stabilita dal predetto articolo 123, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992;

RITENUTO, pertanto, adeguatamente contemperate le esigenze di tutela ambientale, a cui è preordinata la previsione del citato articolo 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014, con quelle di tutela della realtà imprenditoriale delle autoscuole, per il tempo strettamente necessario affinché le stesse provvedano alle operazioni di motorizzazione necessarie per la immissione nel proprio parco veicolare di veicoli M2 ed M3 con caratteristiche antinquinamento diverse dalla classe ecologica Euro 0;

DECRETA

Art.1

  1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di consentire su tutto il territorio nazionale la prosecuzione della circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 alimentati a benzina o a gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 destinati ad uso autoscuola, è accordata una proroga fino alla data del 30 giugno 2019.
  2. La proroga di cui al comma 1 è funzionale all'espletamento delle attività utili affinché le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica possano dotarsi di veicoli di categoria M2 e M3 con caratteristiche antinquinamento Euro 1 o superiore.
  3. A decorrere dal 1° luglio 2019 è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 destinati ad uso autoscuola.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2019

Sen. Danilo Toninelli

 

Proroga al 30 giugno 2019 per la circolazione di autobus euro zero ad uso autoscuola

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per consentire alle autoscuole di poter continuare ad esercitare i propri candidati sugli autobus ai fini del conseguimento della patente D e della CQC, ha emesso il decreto datato 07.01.2019 che proroga fino alla data del 30 giugno 2019 la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 alimentati a benzina o a gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 destinati ad uso autoscuola.

Vedi Decreto M.I.T. del 07/01/2019

 

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