C.d.S. - Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Codice della strada

Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile [1] [2]

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi [3].

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.[4]

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.[5] La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 [6].[7] [8]

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.[9]

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.[10]

[1] Articolo modificato da: legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 15.7.2009 n. 94; legge 12.11.2011 n. 183.

[2] Relativamente a sequestro e confisca del veicolo non assicurato, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/6326/50 del 8.2.2000; in merito al sequestro del veicolo sulla base di ammissione spontanea del conducente di non essere munito di copertura assicurativa, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413/28 del 25.10.1999; relativamente alla possibilità di iscrizione immediata a ruolo, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413/6 del 19.7.2000.

[3] L'attuale normativa è contenuta nel decreto legislativo 7.9.2005 n. 209 relativo alla disciplina più generale del "Codice delle assicurazioni private" che ha abrogato la legge 24.12.1969, n. 990.

[4] Relativamente ai soggetti responsabili della violazione vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-6 del 10.2.2000.

[5] Periodi così modificati dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotti dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003): "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.".

[6] Relativamente alla mancata semplificazione del procedimento di confisca, vedi circolare del Ministero dell'interno 19.8.2003 prot. n. M/2413-6.

[7] Comma così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, sostituito dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003):"4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.".

[8] Vedi anche la circolare del Ministero dell'interno 12.8.2003 n. 300/A/1/44249/101/3/3/8.

[9] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[10] Comma aggiunto dalla legge 12.11.2011 n. 183, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2012.

In vigore dal 03/05/2018 i nuovi criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa

L'IVASS, con il provvedimento n. 72 del 16/04/2018, stabilisce i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015.

Queste le novità:

  • ai casi di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, viene applicata la classe di CU 14; qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto, viene applicata la classe di CU 18;
  • ai veicoli già assicurati è assegnata la classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio;
  • sono stabiliti i criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistrosità registrata; per i soli contratti con forma tariffaria "a franchigia" e "a tariffa fissa", le imprese si adeguano alle relative disposizioni a partire dal 1° giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° agosto 2018;
  • le imprese assicuratrici prevedono una specifica tabella di corrispondenza per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna determinata dall'impresa;
  • l'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce;
  • è stabilita la disciplina dei casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 CDS;
  • sono previste le classi di assegnazione in caso di contratti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati già stipulati con forma tariffaria "a franchigia";
  • se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", il medesimo è assegnato alla classe di CU 14;
  • per quanto previsto per le polizze di durata temporanea le imprese si adeguano a partire dal 1° gennaio 2019.

 

IVASS - Comunicato 25/11/2022 - Segnalazione siti internet adibiti alla distribuzione di polizze assicurative irregolari

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO
25 novembre 2022

L'IVASS SEGNALA 18 SITI INTERNET IRREGOLARI

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

L'IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea.

  1. https://aronabroker.it
  2. https://www.assicurativeloce.it
  3. www.assicurasemplificata.it
  4. https://www.assicurazionibozza.it
  5. https://assicurazionionline.mozellosite.com
  6. https://www.bene-assicurazioni.com
  7. https://www.broker-online.eu
  8. www.cronobroker.com
  9. https://disaassicurazioni.net
  10. https://facileassicura.oneminutesite.it
  11. www.filippi-broker.it
  12. https://www.gabettiassicurazioni.com
  13. https://padovanibroker.com
  14. https://www.polizzasemplice.net
  15. https://prefesionalbroker.wixsite.com/website
  16. https://primapreventivo.it
  17. https://servizieassitenzarcagmail-com.webnode.it
  18. https://verassicurasempre.webnode.it

In particolare, l'IVASS consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it:

  • gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto e la r.c. natanti)
  • il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea;
  • l'elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione.

L'IVASS sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società non iscritte negli elenchi sopra indicati.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell'IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.

I siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:

  1. i dati identificativi dell'intermediario;
  2. l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'IVASS.

I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulare polizze contraffatte.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l'indirizzo di posta elettronica, l'indicazione dell'eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Si invitano gli Organi di informazione a dare la massima diffusione al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

 

Min. Interno - Circ. 18/04/2023 n. 300/STRAD/1/13561.U/2023 -

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/13561.U/2023

Roma, 18 aprile 2023

OGGETTO: Applicazione dell'art. 193 del codice della strada. - Decorrenza del premio assicurativo per almeno 6 mesi.

 

Si fa riferimento alla nota prot. 15356 del 04/04/2023 di codesto Ufficio, a seguito del parere inerente l'oggetto, richiesto dalla Polizia Locale del Comune di Pietra Ligure.

L'articolo 193, comma 4, del codice della strada prevede che qualora il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa, l'interessato, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del Codice della Strada e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, può richiedere il dissequestro del veicolo all'Organo di Polizia che ha accertato la violazione.

La norma non prevede che il termine iniziale della validità del premio di assicurazione debba coincidere con la data in cui l'avente titolo ha avanzato istanza di dissequestro del veicolo.

L'articolato di legge, opera un mero rimando all'estensione della durata della copertura assicurativa che deve essere attiva al momento in cui è richiesto il dissequestro. La decorrenza del premio di almeno sei mesi deve essere considerata quale elemento a se stante, che non sia collegato alle formalità per la restituzione del veicolo.

D'altro canto, se così non fosse, non potrebbe essere concretamente applicato il comma 3 dello stesso articolo 193 del codice della strada, dove è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui la copertura assicurativa venga riattivata nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901 del codice civile. In tali casi, infatti, la polizza semestrale esibita, avrebbe comunque una durata inferiore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di dissequestro.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole ritenere che per ottenere il dissequestro del veicolo, l'interessato debba aver stipulato un contratto di assicurazione, tra il cui termine iniziale e quello finale di scadenza intercorrano almeno sei mesi nell'arco dei quali sia compresa la data di presentazione dell'istanza di dissequestro.

Con riferimento al caso specifico, se il contratto è annuale con rateizzazione semestrale del pagamento del premio, la riattivazione della copertura assicurativa richiede il versamento della seconda rata secondo il frazionamento pattuito. In tale ipotesi, il veicolo può essere comunque restituito in presenza di una polizza la cui copertura residua è di un periodo inferiore a 6 mesi, atteso che la compagnia assicurativa, per impegno contrattuale, richiede il pagamento complessivo della seconda rata, ma con decorrenza residua dal momento del saldo.

Diversamente, il veicolo rimarrebbe sequestrato fino alla scadenza del contratto assicurativo e, solo successivamente, con la stipula di una nuova polizza, potrà essere restituito all'interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastropasqua

 

Per la Corte di Giustizia europea Rc auto obbligatoria anche per auto stazionata su terreno privato

La stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, relativa alla circolazione di un autoveicolo, è obbligatoria qualora il mezzo sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare, a prescindere dal fatto che esso stazioni su un terreno privato, perché il proprietario non intende più guidarlo.

Corte di Giustizia U.E. - Sent. 04/09/2018 n. C-80/17

 

UE - Decisione della commissione 30/06/2021 n. 2021/1145 - Controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE
2021/1145 del 30 giugno 2021
(G.U.U.E n. L 247 del 13.7.2021)

relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità [1], in particolare l'articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

[1] A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo devono essere considerati, per quanto riguarda la carta verde valida o un certificato di assicurazione "frontiera" relativi alla circolazione di tali veicoli, come veicoli che stazionano abitualmente nell'Unione se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente, ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

[2] L'articolo 2 della direttiva 2009/103/CE subordina l'applicazione dell'articolo 8 di tale direttiva a veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo alla conclusione di un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e l'ufficio nazionale di assicurazione di tale paese terzo. Inoltre, affinché l'articolo 8 della direttiva in parola si applichi a tali veicoli, la Commissione dovrebbe fissare la data di applicazione di tale disposizione e i tipi di veicoli cui tale disposizione si applica, dopo aver accertato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, che tale accordo è stato concluso.

[3] Il 30 maggio 2002 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati hanno concluso un accordo in forza del quale si garantisce la liquidazione dei sinistri sopravvenuti sul loro territorio e provocati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio delle altre parti di tale accordo, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano assicurati (nel seguito "l'accordo").

[4] Il 6 gennaio 2021 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Svizzera e Regno Unito hanno firmato un addendum all'accordo con il quale l'accordo è stato modificato per includere l'ufficio nazionale di assicurazione del Montenegro. L'addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio del Montenegro e che sono soggetti all'accordo.

[5] L'ufficio nazionale di assicurazione del Regno Unito era firmatario dell'accordo del 30 maggio 2002. Il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea non ha modificato la situazione per quanto riguarda gli impegni del suo ufficio nazionale di assicurazione nei confronti degli altri uffici nazionali di assicurazione interessati.

[6] Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Montenegro, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione.

Articolo 2

A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Regno Unito, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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