C.d.S. - Art. 099 - Foglio di via

Codice della strada

Art. 99 - Foglio di via [1] [2] [3]

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.[4]

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.[5]

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità.[6]

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 255 e appendice XI.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[3] Con il foglio di via viene rilasciata anche una targa provvisoria avente le caratteristiche fissate dall'art. 255 del regolamento c.d.s.

[4] Con circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 8.8.1994 n. 2264/4311(5) è stato stabilito che il rilascio del foglio di via e della targa provvisoria per i veicoli radiati dalla circolazione è consentito a condizione che siano in regola con la revisione o vengano sottoposti a revisione qualora non in regola. Con circolare 8.3.2004, n. 4612/M350 sono state fornite istruzioni integrative per il rilascio dei fogli di via per condurre i veicoli oltre il confine.

[5] Comma aggiunto dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[6] Comma aggiunto dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

Dal M.I.T. le disposizioni operative sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della conversione in legge del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, detta le disposizioni operative in relazione alle modifiche agli artt. 93 e 132 del codice della strada in tema di di circolazione per i veicoli immatricolati all'estero.

in particolare vengono dettate disposizioni in ordine alla immatricolazione in Italia dei veicoli già immatricolati all'estero, al rilascio del  foglio di via e della relativa targa provvisoria ai sensi dell'art. 99 c.d.s. e dei soggetti che possono richiedere l'immatricolazione o il foglio di via.

M.I.T. - Circ. 20/12/2018 n. 33292

 

DPR 495/92 - Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) - Targhe provvisorie di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) - Targhe provvisorie di circolazione

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'art. 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:

a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;

b) marchio ufficiale della Repubblica italiana;

c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici. (465)


(465) Comma così modificato dall'art. 151, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 255 Appendice XI

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XI

Art. 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province) (691)

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:

A Piemonte e Valle d'Aosta

A1 Alessandria

A2 Aosta

A3 Asti

A4 Cuneo

A5 Novara

A6 Torino

A7 Vercelli

A8 Biella

A9 Verbania

B Lombardia

B1 Bergamo

B2 Brescia

B3 Como

B4 Cremona

B5 Mantova

B6 Milano

B7 Pavia

B8 Sondrio

B9 Varese

B10 Lecco

B11 Lodi

B12 Monza-Brianza

C Trentino-Alto Adige

C1 Bolzano

C2 Trento

D Veneto

D1 Belluno

D2 Padova

D3 Rovigo

D4 Treviso

D5 Venezia

D6 Verona

D7 Vicenza

E Friuli-Venezia Giulia

E1 Gorizia

E2 Udine

E3 Pordenone

E4 Trieste

H Liguria

H1 Genova

H2 Imperia

H3 La Spezia

H4 Savona

L Emilia-Romagna

L1 Bologna

L2 Ferrara

L3 Forlï

L4 Modena

L5 Parma

L6 Piacenza

L7 Ravenna

L8 Reggio Emilia

L9 Rimini

M Toscana

M1 Arezzo

M2 Firenze

M3 Grosseto

M4 Livorno

M5 Lucca

M6 Massa Carrara

M7 Pisa

M8 Pistoia

M9 Siena

M10 Prato

N Umbria

N1 Perugia

N2 Terni

O Marche

O1 Ancona

O2 Ascoli Piceno

O3 Macerata

O4 Pesaro

O5 Fermo

P Lazio

P1 Frosinone

P2 Latina

P3 Rieti

P4 Roma

P5 Viterbo

R Abruzzo e Molise

R1 Campobasso

R2 Chieti

R3 L'Aquila

R4 Pescara

R5 Teramo

R6 Isernia

S Campania e Basilicata

S1 Avellino

S2 Benevento

S3 Caserta

S4 Matera

S5 Napoli

S6 Potenza

S7 Salerno

T Puglia

T1 Bari

T2 Brindisi

T3 Foggia

T4 Lecce

T5 Taranto

T6 Barletta-Andria-Trani

V Calabria

V1 Catanzaro

V2 Cosenza

V3 Reggio Calabria

V4 Crotone

V5 Vibo Valentia

W Sicilia

W1 Agrigento

W2 Caltanissetta

W3 Catania

W4 Enna

W5 Messina

W6 Palermo

W7 Ragusa

W8 Siracusa

W9 Trapani

X Sardegna

X1 Cagliari

X2 Nuoro

X3 Sassari

X4 Oristano

 

1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento

AG

Alessandria

AL

Ancona

AN

Aosta

AO La O è sormontata dallo stemma

Arezzo

AR

Ascoli Piceno

AP

Asti

AT

Avellino

AV

Bari

BA

Barletta - Andria - Trani

BT (692)

Belluno

BL

Benevento

BN

Bergamo

BG

Biella

BI

Bologna

BO

Bolzano

BZ La Z è sormontata dallo stemma

Brescia

BS

Brindisi

BR

Cagliari

CA

Caltanissetta

CL

Campobasso

CB

Carbonia-Iglesias

CI (695)

Caserta

CE

Catania

CT

Catanzaro

CZ

Chieti

CH

Como

CO

Cosenza

CS

Cremona

CR

Crotone

KR

Cuneo

CN

Enna

EN

Fermo

FM (693)

Ferrara

FE

Firenze

FI

Foggia

FG

Forlì Cesena

FC

Frosinone

FR

Genova

GE

Gorizia

GO

Grosseto

GR

Imperia

IM

Isernia

IS

L'Aquila

AQ

La Spezia

SP

Latina

LT

Lecce

LE

Livorno

LI

Lodi

LO

Lucca

LU

Macerata

MC

Mantova

MN

Massa Carrara

MS

Matera

MT

Medio Campidano

VS (696)

Messina

ME

Milano

MI

Modena

MO

Monza - Brianza

MB (694)

Napoli

NA

Novara

NO

Nuoro

NU

Ogliastra

OG (697)

Olbia-Tempio

OT (697)

Oristano

OR

Padova

PD

Palermo

PA

Parma

PR

Pavia

PV

Perugia

PG

Pesaro e Urbino

PU

Pescara

PE

Piacenza

PC

Pisa

PI

Pistoia

PT

Pordenone

PN

Potenza

PZ

Prato

PO

Ragusa

RG

Ravenna

RA

Reggio Calabria

RC

Reggio Emilia

RE

Rieti

RI

Rimini

RN

Roma

Roma

Rovigo

RO

Salerno

SA

Sassari

SS

Savona

SV

Siena

SI

Siracusa

SR

Sondrio

SO

Taranto

TA

Teramo

TE

Terni

TR

Torino

TO

Trapani

TP

Trento

TN La N è sormontata dallo stemma

Treviso

TV

Trieste

TS

Udine

UD

Varese

VA

Venezia

VE

Verbano Cusio Ossola

VB

Vercelli

VC

Verona

VR

Vibo Valenzia

VV

Vicenza

VI

Viterbo

VT

   

 

(691) Appendice modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 23 gennaio 2006.

(692) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133.

(693) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133.

(694) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133.

(695) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.

(696) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.

(697) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.

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