C.d.S. - Art. 097 - Circolazione dei ciclomotori

Codice della strada

Art. 97 - Circolazione dei ciclomotori [1] [2] [3] [4]

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.[5] [6]

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo [7].[8] Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento [9] ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.[10] [11]

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.[12]

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.[13]

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.062,00 a euro 4.250,00. Alla sanzione da euro 828,00 a euro 3.313,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.[14]

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione,[15] ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.656,00.[16]

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto,[17] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 621,00.[18]

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00.[19]

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.833,00 a euro 7.334,00 [20].[21]

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa [22] i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 331,00.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.833,00 a euro 7.334,00.[23]

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 388,00 a euro 1.551,00 [24]. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.[25]

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.[26]

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[27]



[1] La rubrica "Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori" è stata così sostituita dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284; D.L. 30.6.2005 n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005 n. 168; D.L. 3.10.2006 n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006 n. 286; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Il Ministero dei trasporti ha fornito istruzioni operative con circolare 3.7.2006 prot. n. 14085/RU e ha fissato la data di inizio del rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori al 14.7.2006; da tale data cessa definitivamente il rilascio dei contrassegni per ciclomotori e dei certificati di idoneità tecnica. Vedi anche Ministero dell'interno circolare 18.7.2006, prot. n. 300/A/1/54463/106/16 per l'applicazione delle violazioni.

[4] Vedi art. 14 cc. 2, 3 della legge 29.7.2010 n. 120: a decorrere dal 13.2.2012 non è ammessa la circolazione dei ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica e di contrassegno di identificazione.

[5] Comma così sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 15 maggio 2006. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14 luglio 2006.

[6] Vedi anche il comma 2 dell’art. 14 legge 29 luglio 2010, n. 120: “I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[7] Parole inserite dal D.L. 30.6.2005 n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005 n. 168.

[8] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[9] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[10] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[11] Vedi, anche, l'art. 14, commi 2 e 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

[12] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[13] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[14] Parole così sostituite dall'art. 14, comma 1, della legge 29.7.2010 n. 120 in vigore il 30.7.2010.

[15] Le parole "idoneità tecnica" sono state così sostituite dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[16] Vedi anche il comma 2 dell’art. 44 legge 29/07/2010, n. 120: “Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170  e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

[17] Parole inserite dal D.L. 3.10.2006 n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006 n. 286.

[18] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[19] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[20] Al riguardo della confisca del veicolo con contrassegno alterato o contraffatto, vedi circolare del Ministero dell'interno 19.2.2001. prot. n. 300/A/31816/105/42.

[21] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[22] Le parole "un contrassegno di identificazione" sono state così sostituite dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[23] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[24] Al riguardo della confisca del veicolo con contrassegno alterato o contraffatto, vedi circolare del Ministero dell'interno 19.2.2001. prot. n. 300/A/31816/105/42.

[25] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[26] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[27] Comma così sostituito dal D.L. 3.10.2006 n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006 n. 286.

DPR 495/92 - Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori (450)

1. La targa di cui all'art. 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.


(450) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

DPR 495/92 - Art. 249 - (Art. 97 Cod. Str.) Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 249 (Art. 97 del codice della strada) Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori (1)

1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 225 del codice. L’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.

2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento della sezione “ciclomotori” dell’Archivio nazionale dei veicoli.

__________

(1) Articolo così sostituito dal DPR 6.3.2006, n. 153.

 

DPR 495/92 - Art. 250 Art. 97 Cod. Str. - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.) - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori (455)

1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. (456)

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2. (456)

[3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica italiana è di colore nero. (457) ]

4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri. (458)

5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. (453)

[6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato. (459) ]

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2. (454)


(453) Comma così modificato dall'art. 149, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(454) Comma aggiunto dall'art. 149, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(455) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(456) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(457) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(458) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(459) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

DPR 495/92 - Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione (460)

1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta. (461)

2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.


(460) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006. Vedi, anche, l'art. 9 del medesimo D.P.R. 153/2006.

(461) Per le modalità di affidamento, ai soggetti di cui alla L. 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, vedi il Decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

DPR 495/92 - Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) - Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) - Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione (462)

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circ olazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato. (463)

2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa. (463)

3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione. (463)


(462) Articolo modificato dall'art. 150, comma 1, lett.a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(463) Per le modalità per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonché per le modalità di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori conseguente al trasferimento della residenza del relativo intestatario, vedi il Decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

DPR 495/92 - Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:

a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;

b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;

c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991;

d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1° luglio 1989.

2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

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