C.d.S. - Art. 094-bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

Codice della strada

Art. 94-bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli [1]

1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.[2]



[1] Articolo inserito dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[2] In attesa dell'emanazione dei previsti decreti interministeriali, la norma è stata ritenuta comunque applicabile qualora il rilascio dei documenti sia stato già ottenuto e sia successivamente provato che l'intestazione è fittizia. In tali casi, l'avvenuto accertamento della violazione, la sua contestazione e la definizione dell'accertamento sono sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione del veicolo. Vedi circolari operative: circolare MIT 14.5.2012 prot. n. 13245; circolare ACI-PRA 4.6.2012 prot. n. DSD/0006470/12; Ministero dell'interno, circolare 15 giugno 2012 prot. n. 300/A/4857/12/106/16/1.

Intestazione fittizia: falso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale

Integra il delitto di falso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della Strada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni simulate.

Nel caso trattato dalla quinta sezione penale di Cassazione gli imputati hanno dichiarato fittiziamente ai pubblici ufficiali della Motorizzazione che gli acquirenti dei veicoli erano le società rumene così consentendo di evadere le imposte connesse alle vendite dei suddetti veicoli integrando pienamente l' ipotesi di reato in questione.

Cass. Pen. Sez. V - Sent 27/03/2019 n. 13386

 

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.