C.d.S. - Art. 094 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

Codice della strada

Art. 94 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario [1] [2]

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.[3]

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione [4].[5]

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711,00 a euro 3.554,00.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.776,00.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 [6].[7]

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis [8] ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.[9]

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.[10]



[1] Articolo così sostituito dall'art. 17, c. 18, legge 27.12.1997 n. 449 (finanziaria 1998) e poi modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Per le disposizioni applicative, oltre all'art. 247 regolamento c.d.s., vedi: circolare DGMCTC 16.9.1993, prot. 2915/4310(6)-DC IV A086 e s.m.i. sulle prime disposizioni applicative del nuovo Codice relativamente ai documenti di circolazione e immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; circolare DGMCTC 22.1.1997 n. 5/97 sulle semplificazioni procedurali della domanda di immatricolazione e trasferimenti di proprietà; circolare DGMCTC n. 200/93 del 30.11.1993 relativa al trasferimento di proprietà da parte dei commercianti.

[3] Per effetto dell'art. 7 D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. nella legge 4.8.2006 n. 248, l'autentica dell'atto relativo al trasferimento di proprietà di veicoli usati è stata affidata ad altri soggetti (uffici comunali, STA, studi di consulenza abilitati, uffici dell'ACI-PRA e UMC) rispetto ai notai, precedentemente previsti in via esclusiva.

[4] Vedi il decreto del Ministro delle finanze 29.4.1994 che ha previsto l'obbligatorietà dell'indicazione dei numeri di codice fiscale degli interessati nelle istanze da presentare alla MCTC.

[5] Comma prima modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] L'art. 11 cc. 5 e 6 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che vanno disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del c.d.s. anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Il regolamento è stato poi approvato con DPR 28.9.2012 n. 198. La concreta applicazione della presente sanzione  è divenuta operativa dal 4.12.2014 a seguito emissione di ulteriori disposizioni applicative: circ. MIT 6.12.2012 prot. n. 33691; circ. MIT 10.7.2014 prot. 15513; circ. MIT 27.10.2014 prot. 23743; circ. Min. dell’interno 31.10.2014 prot. 300/A/7812/14/106/16.

[7] Comma inserito dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[8] Parole così sostituite dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[9] Vedi circolare 11.5.1998 n. 122/E del Ministero delle finanze.

[10] Vedi circolare 11.5.1998 n. 122/E del Ministero delle finanze.

DPR 495/92 - Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. (446)

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (447) (448)

4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice. (447)


(446) Rubrica così modificata dall'art. 147, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(447) Comma aggiunto dall'art. 147, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(448) A norma dell'art. 17, comma 25, L. 27 dicembre 1997, n. 449, gli obblighi per eseguire i versamenti di cui al presente comma sono soppressi.

DPR 495/92 - Art. 247-bis - (Art. 94 Cod. Str.) Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 247-bis (1) (Art. 94 Codice della strada) Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;

d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;

e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

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(1) Articolo aggiunto dal DPR 28.9.2012 n. 198.

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