C.p. - Art. 091 - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Codice Penale

91. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [c.p. 92, 94].

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita [c.p. 65, 219].

C.p. - Art. 092 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

Codice Penale

92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore [c.p. 91] non esclude né diminuisce l'imputabilità (1).

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa [c.p. 87], la pena è aumentata [c.p. 63, 64].

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 33 (Gazz. Uff. 11 marzo 1970, n. 64), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

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