C.d.S. - Art. 009 - Competizioni sportive su strada

Codice della strada

Art. 9  - Competizioni sportive su strada [1] [2] [3] [4]

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti [5] e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.[6]

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre [7] e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.[8]

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.[9]

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta [10] almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti,[11] unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.[12] Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.[13]

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.[14]

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.[15]

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.[16]

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.[17]

6-ter. Con disciplinare tecnico,[18] [19] approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.[20]

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.[21]

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.[22] [23]

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[24]

8-bis. [25]

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 169,00 a euro 679,00, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

 


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Per uniforme modalità di rilascio delle autorizzazioni alle competizioni ciclistiche, il Ministero dell'interno, ha emanato istruzioni mediante circolare 13.10.1997 n. 300/A/26784/116/1, n. circolare 8.11.1998 n. 300/A/55805/116/1.

[3] Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana annualmente una circolare con il calendario delle manifestazioni motoristiche di cui sono state richieste le autorizzazioni.

[4] Il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori:

• su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale è di competenza regionale (art. 162, c. 1, del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112);

• su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale è di competenza dei comuni (art. 163, comma 2, punto f), del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112).

• su strade ordinarie di interesse esclusivamente provinciale è di competenza delle province (art. 163, comma 3, punto a), del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112).

[5] Relativamente all'obbligo di sentire le federazioni nazionali sportive, vedi circolare 28.10.1997 n. 87 del Ministero dell'interno.

[6] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.".

[7] Parole così sostituite dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[8] Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.".

[9] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.".

[10] Soppresse le parole "alla prefettura" con D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata al 1.1.2003 è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[11] Il testo originario prevedeva la partecipazione dei due Ministeri "Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti". A seguito dell'unificazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad opera della legge 30.7.1999 n. 300, deve ora ritenersi tale Ministero unico destinatario della norma.

[12] Parole così sostituite dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[13] Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9, con decorrenza dal 07.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.".

[14] Comma inserito dall'art. 3 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.

[15] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9, con decorrenza dal 07.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.".

[16] Parole così sostituite dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.".

[17] Comma inserito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[18] Il disciplinare è stato approvato con DD 27.11.2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti modificato da: DD 19.12.2007; DD 27.2.2012.

[19] Sull'argomento vedi anche le istruzioni operative dettate dal Ministero dell'interno con: circolare 28.4.2003 prot. n. 300/A/1/42588/116/1/1; circolare 9.5.2003 prot. n. 300/A/1/42588/116/1/1; circolare 18.4.2008 prot. n. 300/A/1/33730/116/1/1; circolare 29.5.2008 prot. n. 300/A/1/33730/116/1/1; circolare 25.3.2009 prot. n. 300/A/2429/09/116/1/1; circolare 11.5.2012 prot. n. 300/A/3634/12/116/1/1.

[20] Comma inserito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[21] Comma inserito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[22] Comma inserito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[23] Per chiarimenti sull'autorità competente ad adottare il provvedimento di chiusura della strada o di sospensione temporanea della circolazione, sia fuori sia all'interno del centro abitato, vedi circolare 30.9.2002, prot. n. M/2413/64 del Ministero dell'interno.

[24] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata poi anticipata al 7.8.2002 dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[25] Comma dapprima inserito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 e successivamente abrogato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151. Il testo del comma recitava: "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento a euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".

C.d.S. - Art. 009-bis - Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare

Codice della strada

Art. 9-bis - Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare [1]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000,00 a euro 100.000,00. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Articolo introdotto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

C.d.S. - Art. 009-ter - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

Codice della strada

Art. 9-ter - Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore [1]

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

 


[1] Articolo introdotto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

M.I.T. - Provv. 28/05/2020 - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2020
(G.U. n. 148 del 12.6.2020)

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27 novembre 2002;

Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2019 recante "Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge n. 19 del 2020 con il quale è stato previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo e fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, su tutto il territorio nazionale, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, a decorrere dal 10 marzo, su tutto il territorio nazionale, la sospensione di ogni forma di attività formativa svolta da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;

Considerato che la situazione di sospensione delle manifestazioni ha impedito lo svolgimento di tutte le gare della stagione ciclistica 2020 dal 10 marzo alla data odierna;

Considerato che, dalla predetta data del 10 marzo 2020 in ragione delle misure adottate per contenerne la diffusione, non è stato possibile svolgere nessuna attività formativa, propedeutica all'adozione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la Federazione ciclistica italiana ha rappresentato che nessuna attività formativa ovvero organizzativa delle manifestazioni ciclistiche in programma è stata svolta prima del 10 marzo in ragione della dichiarazione d'emergenza sanitaria adottata già in data 31 gennaio 2020;

Considerato che le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019, che sono pienamente in vigore dal 1° gennaio 2020, hanno previsto, tra le altre cose, l'obbligo di adozione, da parte degli organizzatori, di importanti misure che determinano nuovi oneri sia in termini di personale, di formazione degli ASA e di strutture di protezione, che, per l'emergenza citata, di fatto, non hanno mai trovato pratica applicazione;

Considerato che, in ragione dell'emergenza in atto, la Federazione ciclistica italiana, per evitare i disagi organizzativi conseguenti alla mancata predisposizione delle predette attività formative e propedeutiche, ha rappresentato la necessità di consentire lo svolgimento più agevole delle competizioni che si potranno effettuare nei prossimi mesi, dopo il termine dell'emergenza, senza adottare le nuove misure imposte dalla richiamata modifica del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal provvedimento approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;

Considerato che la stessa Federazione, per i motivi indicati, ha chiesto, perciò di sospendere, per la stagione ciclistica 2020 e, fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione di alcune disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 che sono state oggetto di modifica con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 30 aprile 2019 che hanno riflessi organizzativi di maggior peso per gli organizzatori, facendo salve, invece, le disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative approvate per agevolare l'attività delle scorte tecniche a gare ciclistiche;

Considerato che, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, la Federazione ciclistica italiana ha ipotizzato che solo poche gare di fine stagione 2020 potranno effettuarsi, subordinatamente al miglioramento della situazione emergenziale in atto;

Ritenuto, che, anche dopo il termine dell'emergenza, per il limitato tempo disponibile, non ci saranno i tempi tecnici necessari per svolgere le predette attività formative ed adottare le conseguenti misure organizzative, per le quali è opportuno prevedere misure di semplificazione con riduzione degli adempimenti a carico degli organizzatori;

Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere l'applicazione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002, che sono state introdotte dal provvedimento di modifica, approvato con il decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019 che richiedono, per la loro completa attuazione, specifiche attività formative e la predisposizione di misure organizzative conseguenti che non è stato possibile svolgere nel 2020 a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza;

Determina:

1. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.

2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale: DE MATTEO  

Il Capo della Polizia Direttore generale
della pubblica sicurezza: GABRIELLI

(Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.)

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