C.d.S. - Art. 084 - Locazione senza conducente

Codice della strada

Art. 84 - Locazione senza conducente [1] [2]

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.[3] [4]

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.[5]

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.[6]

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone,[8] nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.[7]

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41,00 a euro 169,00 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 244.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 38 decreto-legislativo 10.9.1993 n. 360 e poi modificato dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[3] L'esercizio della locazione senza conducente è sottoposto a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Vedi art. 3, c. 2, D.P.R. 19.12.2001 n. 481 e art. 19 legge 7.8.1990 n. 241 come sostituito dal D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni nella legge 30.7.2010 n. 122

[4] Relativamente alla responsabilità solidale del locatario in caso di locazione senza conducente, vedi circolare del Ministero dell'interno 26.2.2001 prot. n. M/2413-19.

[5] Il comma recepisce il contenuto della direttiva CEE 90/398 che ha modificato la precedente direttiva CEE 84/647. Vedi circolare esplicativa della DG MCTC 6.12.1993 n. 219/93.

[6] Il comma 3 costituisce la sintesi del contenuto del D.M. 14.12.1987 n. 601, sostituito, articolo per articolo, dal D.M. 16.2.1994 n. 213, che recepisce la direttiva 90/398/CEE a sua volta sostituita dalla direttiva 2006/1/CE.

[7] L'art. 3, c. 2, DPR 19.12.2001 n. 481, in applicazione dell'art. 20 legge 15.3.1997 n. 59, dispone che il riferimento alla licenza deve intendersi riferito alla "denuncia di inizio attività" di cui al medesimo D.P.R.

[8] L'art. 27, comma 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21/06/2017 n. 96, ha modificato l'art. 84, comma 4 lett. b) del codice della strada (Locazione senza conducente), inserendo le seguenti parole: "i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone", dopo "trasporto di persone"

DPR 495/92 - Art. 244 (Articoli 84 e 85 Cod. Str.) - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 244 (Articoli 84 e 85 Cod. Str.) - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (441)

1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso. (442)


(441) Rubrica così modificata dall'art. 145, comma 1, lett.a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(442) A norma dell'art. 145, comma 1, lett.b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, l'originario comma 1 è soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1.

Min. Interno - Circ. 09/06/2023 n. 300/STRAD/1/19280.U/2023 - Locazione senza conducente degli autocaravan attraverso piattaforme web

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato

Prot. n. 300/STRAD/1/19280.U/2023

Roma, 9 giugno 2023

OGGETTO: Locazione senza conducente degli autocaravan attraverso piattaforme web.

 

È stata segnalata la diffusione della condivisione, sotto forma di car sharing, di camper che vengono messi a disposizione di soggetti privati proprietari dei veicoli, anche mediante piattaforme web che fungono da intermediari e favoriscono l'incontro tra domanda e offerta.

Dalla ricerca su internet [1] si può verificare l'esistenza di numerosi siti attraverso i quali i proprietari degli autocaravan possono mettere a disposizione di altri soggetti i propri veicoli dietro pagamento di un compenso.

Sebbene l'attività venga descritta come una forma di condivisione del veicolo, e in quanto tale pubblicizzata come legittima anche in assenza di qualsiasi formalità [2], da un approfondito esame delle informazioni contenute sui siti emergono alcuni aspetti caratteristici dell'attività di locazione.

Ciò che viene pubblicizzato come condivisione, effettivamente, presuppone:

  • la stipula di un contratto con il quale il proprietario cede il godimento del proprio veicolo a tempo determinato;
  • il pagamento di un corrispettivo [3] che corrisponde alla tariffa applicata dai proprietari all'atto della registrazione sul sito [4] e commisurata allo specifico veicolo e alla durata del contratto. L'entità dell'importo che viene generalmente richiesto per l'utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che costituisce la causa del comodato [5], consentendo di inquadrare il rapporto nel paradigma del contratto di locazione [6].

Come noto, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente [7] richiede,

1. la creazione di un'impresa attraverso l'apertura di una partita Iva e l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

2. la presentazione di una SCIA al SUAP del Comune ove ha sede l'impresa che effettua l'attività e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa [8];

3. l'immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio ad "uso di terzi, da locare senza conducente".

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente in assenza di detti requisiti, oltre ad essere illecito, comporta anche l'esclusione degli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, posti dall'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 [9] per finalità di prevenzione del terrorismo.

Ciò premesso, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è ipotizzabile un consistente aumento della richiesta di camper, nel richiamare l'attenzione sul fenomeno descritto, in sede di controllo su strada dovranno essere approfonditamente valutate le situazioni in cui un autocaravan immatricolato per uso proprio risulti intestato a persona diversa dall'utilizzatore/conducente.

Se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l'utilizzatore e il proprietario, in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo [10], l'impiego e la circolazione dello stesso veicolo dovranno ritenersi irregolari, in violazione dell'art. 84 del codice della strada. In tali casi, la violazione dovrà essere contestata sia al conducente sia al proprietario/intestatario dell'autocaravan che, non avendone titolo, lo ha posto in locazione in assenza della prescritta specifica immatricolazione.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

___

[1] Utilizzando come chiave di ricerca "locazione camper".

[2] Alcuni siti d'intermediazione evidenziano che il proprietario che mette in disponibilità il proprio camper possa non avere una partita IVA e conservare l'immatricolazione del veicolo mantenendo l'uso proprio.

[3] Sebbene il corrispettivo sia motivato come rimborso spese, le tariffe indicate per l'utilizzo dei camper risultano abbondantemente superiori.

[4] Di solito si tratta di una percentuale della tariffa indicata dal proprietario in quanto la rimanente parte è trattenuta dal gestore della piattaforma come corrispettivo dell'attività di mediazione conclusa.

[5] Contratto che, ancorché oneroso, presuppone che gli eventuali obblighi o compensi posti a carico del comodatario non costituiscano il corrispettivo per il godimento della cosa, ma oneri accessori all'utilizzo del bene.

[6] Come, ad esempio, il rimborso delle spese di revisione, per l'effettuazione del tagliando di manutenzione ecc.

[7] Disciplinata dall'art. 84 cds che vi ricomprende anche il noleggio di autocaravan e caravan.

[8] Ai sensi del dPR 19 dicembre 200 I, n. 481 recante "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".

[9] La comunicazione deve essere fatta al CED di cui all'art. 8 della legge I aprile 1981, n. 121 attraverso la piattaforma denominata "Cargos".

[10] Cioè il cui importo risulti essere ben superiore ad un generico rimborso delle spese che il proprietario deve sostenere per la manutenzione del veicolo.

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