Anche le autocaravan superiori a 3,5 t, sono soggette a revisione la prima volta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due

Il M.I.T., con circolare n. 23234 del 27.09.2018, evidenzia che il 20.05.2018 è entrato in vigore il d.m. 19.05.2017 n. 214 che ha introdotto un nuovo calendario per le revisioni dei veicoli, prevedendo che i veicoli di categoria M1 siano soggetti a controllo tecnico la prima volta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due, senza distinzioni relative alla massa massima o all'uso speciale.

Le autocaravan con massa massima superiore alle 3,5 t, rientranti quindi nella categoria M1, devono essere sottoposte a controllo tecnico con la cadenza prevista per la loro categoria ed esclusivamente presso gli UMC, avendo i centri di controllo privati competenza limitata a quanto previsto dall’art. 80 CDS.

M.I.T. - Circ. 27/09/2018 n. 23234M.I.T. - Circ. 27/09/2018 n. 23234

 

C.d.S. - Art. 080 - Revisioni

Codice della strada

Art. 80 - Revisioni [1] [2]

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti,[3] i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento [4] sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa [5].

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore [6] capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione [7] quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 [8].[9] Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione [10] ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione [11] del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni [12].

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto,[13] [14] le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese [15] di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento [16] [17]. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10 [18].

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. [19]

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque [20] circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. Tale sanzione è raddoppiabile [21] in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.[22] L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957,00 a euro 7.829,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo [23].

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione [24].

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8 [25].

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 238, 239, 240, 241 e appendici IX e X.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Per la revisione generale vedi in particolare il D.M. 6.8.1998 n. 408. A partire dall'anno 2000 la periodicità delle revisioni in Italia è allineata alla cadenza comunitaria. Pertanto non verranno più emanati gli annuali D.M. relativi alle revisioni generali delle varie categorie di veicoli essendo pienamente attuata la previsione dell'art. 80 del c.d.s., commi 3 e 4. Decreti ministeriali sono stati emanati per prevedere la revisione per altre categorie di veicoli non comprese fra quelle contenute nel citato D.M.: revisione periodica di motocicli e ciclomotori, il D.M. 16.1.2000 ne dispone l'obbligo con decorrenza 1.1.2001 con tempi e modalità stabiliti dal D.M. 7.12.2000 per l'anno 2001 e dal D.M. 14.11.2001 per l'anno 2002 ed infine il D.M. 29.11.2002 allinea la periodicità della revisione di motoveicoli e ciclomotori a quella delle autovetture; revisione periodica dei trenini turistici, con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati individuati per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione. Relativamente alle verifiche periodiche (revisioni) dei trenini turistici il decreto prevede che siano effettuate annualmente, a cura dei competenti Uffici Motorizzazione Civile, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 80 c.d.s. ; revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico, per effetto del D.M. 17.12.2009 il controllo tecnico di tali veicoli deve essere effettuato con cadenza biennale sugli elementi indicati nell'allegato II del D.M. 6.8.1998 n. 408, fatte salve alcune eccezioni.

[4] Per il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi, vedi il D.M. 5 maggio 1995, n. 270, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 1, D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, a sua volta abrogato dall'art. 5, D.M. 6 agosto 1998, n. 408.

[5] L'Appendice IX - art. 238 del regolamento c.d.s. (DPR n. 495/1992) che contiene gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo è superata dall'allegato II al D.M. 6.8.1998 n. 408 che ha recepito la direttiva 96/96/CE del 20.12.1996.

[6] Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al D.L. 17.5.1996 n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva inserito le parole: "e dei loro rimorchi".

[7] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[8] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

[9] Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al D.L. 17.5.1996 n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva sostituito l'ultimo periodo del comma 8.

[10] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[11] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

[12] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

[13] Le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[14] Per il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, vedi il D.M. 4 ottobre 1994, n. 653, poi abrogato dall'art. 1, comma 1, D.M. 23 ottobre 1996, n. 628.

[15] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[16] Parole così sostituite dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[17] Le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[18] Le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli UMC e quelle eseguite dalle imprese e dai consorzi di tali imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 80 c.d.s. sono state stabilite con D.M. 2.8.2007 n. 161 che ha sostituito e abrogato il precedente D.M. 22.3.1999 n. 143.

[19] La procedura prevista dal presente comma 13 è stata semplificata dal D.D. 04.04.1995 che ha previsto che le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese concessionarie siano rilasciate dalle stesse mediante apposito tagliando autoadesivo da applicare sulla carta di circolazione, stampato tramite collegamento con il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[20] Parole così sostituite dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120.

[21] Parole così sostituite dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[22] Parole aggiunte dapprima dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360 e successivamente soppresse dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120: "ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione".

[23] Periodo così sostituito dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120.

[24] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[25] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

DPR 495/92 - Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.) - Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.) - Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'art. 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.

2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.

3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

DPR 495/92 - Art. 238 Appendice IX

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice IX

Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)

1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli sottoindicati:

Veicoli di cui all'art. 80, comma 4 del codice

Veicoli di cui all'art. 80, comma 3 del codice

1. Dispositivi di frenatura

1. Dispositivi di frenatura

1.1. Freno di servizio

1.1. Freno di servizio

1.1.1. Stato meccanico

1.1.1. Stato meccanico

1.1.2. Efficienza

1.1.2. Efficienza

1.1.3. Equilibratura

1.1.3. Equilibratura

1.1.4. Pompa a vuoto e compressore

 

1.2. Freno di soccorso

1.2. Freno a mano

1.2.1. Stato meccanico

1.2.1. Stato meccanico

1.2.2. Efficienza

1.2.2. Efficienza

1.2.3. Equilibratura

 

1.3. Freno a mano

 

1.3.1. Stato meccanico

 

1.3.2. Efficienza

 

1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio

 

1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica

 

1.4.2. Efficienza

 

2. Sterzo e volante

2. Sterzo

2.1. Stato meccanico

2.1. Stato meccanico

2.2. Volante dello sterzo

2.2. Gioco dello sterzo

2.3. Gioco dello sterzo

2.3. Fissaggio del sistema di sterzo

2.4. Cuscinetti della ruota

 

3. Visibilità

3. Visibilità

3.1. Campo di visibilità

3.1. Campo di visibilità

3.2. Vetri

3.2. Vetri

3.3. Retrovisore

3.3. Retrovisori

3.4. Tergicristallo

3.4. Tergicristallo

3.5. Lavavetro

3.5. Lavavetro

4. Luci, riflettori e circuito elettrico

4. Impianto elettrico

4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti

4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti

4.1.1. Stato e funzionamento

4.1.1. Stato e funzionamento

4.1.2. Orientamento

4.1.2. Orientamento

4.1.3. Commutazione

4.1.3. Commutazione

4.1.4. Efficacia visiva

 

4.2. Luci di posizione e luci d'ingombro

4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva

4.2.1. Stato e funzionamento

4.2.1. Luci di posizione

4.2.2. Colore ed efficacia visiva

4.2.2. Luci di arresto

 

4.2.3. Indicatori luminosi di direzione

 

4.2.4. Proiettori di retromarcia

 

4.2.5. Proiettori fendinebbia

 

4.2.6. Dispositivo illuminazione targa

 

4.2.7. Catarifrangenti

 

4.2.8. Luci di segnalazione di veicolo fermo

4.3. Luci di arresto

 

4.3.1. Stato e funzionamento

 

4.3.2. Colore ed efficacia visiva

 

4.4. Indicatori luminosi di direzione

 

4.4.1. Stato e funzionamento

 

4.4.2. Colore ed efficacia visiva

 

4.4.3. Commutazione

 

4.4.4. Frequenza di lampeggiamento

 

4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori

 

4.5.1. Posizione

 

4.5.2. Stato e funzionamento

 

4.5.3. Colore ed efficacia visiva

 

4.6. Proiettori di retromarcia

 

4.6.1. Stato e funzionamento

 

4.6.2. Colore ed efficacia visiva

 

4.7. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore

 

4.8. Catarifrangenti - stato e colore

 

4.9. Spie

 

4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio

 

4.11. Circuito elettrico

 

5. Assi, ruote, pneumatici

5. Assi, ruote, pneumatici e sospensioni

5.1. Assi

5.1. Assi

5.2. Ruote e pneumatici

5.2. Ruote e pneumatici

5.3. Sospensioni

5.3. Sospensioni

6. Telaio ed elementi fissati al telaio

6. Telaio ed elementi fissati al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1. Stato generale

6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.2. Tubi di scappamento e silenziatori

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri

6.1.4. Supporto della ruota di scorta

6.1.5. Supporto della ruota di scorta

6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)

6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi

 

6.2. Cabina e carrozzeria

6.2. Carrozzeria

6.2.1. Stato generale

6.2.1. Stato strutturale

6.2.2. Fissaggio

6.2.2. Porte e serrature

6.2.3. Porte e serrature

 

6.2.4. Pavimento

 

6.2.5. Sedile del conducente

 

6.2.6. Predellini

 

7. Altri equipaggiamenti

7. Altri equipaggiamenti

7.1. Cinture di sicurezza

7.1. Fissaggio del sedile del conducente

7.2. Estintori

7.2. Fissaggio della batteria

7.3. Serrature e dispositivi antifurto

7.3. Avvisatore acustico

7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso

7.5. Triangolo di segnalazione

7.5. Triangolo di segnalazione

7.6. Cassetta di pronto soccorso

7.6. Cinture di sicurezza

 

7.6.1. Sicurezza di montaggio

 

7.6.2. Stato delle cinture

 

7.6.3. Funzionamento

7.7. Pannelli fluororifrangenti posteriori

 

7.8. Cuneo (I) fermaruota

 

7.9. Avvisatore acustico

 

7.10. Tachimetro

 

7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura)

 

8. Effetti nocivi

8. Effetti nocivi

8.1. Rumori

8.1. Rumori

8.2. Gas di scappamento

8.2. Gas di scappamento

8.3. Eliminazione dei disturbi radio

 

9. Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone

 

9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza

 

9.2. Riscaldamento

 

9.3. Sistema di aerazione

 

9.4. Disposizione dei sedili

 

10. Identificazione del veicolo

10. Identificazione del veicolo

10.1. Targa d'immatricolazione

10.1. Targa d'immatricolazione

10.2. Numero del telaio

10.2. Numero del telaio

   

DPR 495/92 - Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi (410)

1. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. (411)

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; (412)

b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;

2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80, comma 8, del codice. (413)

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:

a) superficie di officina non inferiore 120 m²;

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. (414) (415)

3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (416)

4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa:

a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; (417)

b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; (418)

c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;

d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:

d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;

d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;

d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m; (419)

e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (420) (421)

4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. (422)

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). (423)

6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. (423) (424)


(410) Rubrica così sostituita dall'art. 140, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(411) Comma così modificato dall'art. 140, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(412) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(413) Comma così modificato dall'art. 140, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(414) A norma dell'art. 140, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, l'originario comma 3 è soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati.

(415) Comma modificato dall'art. 140, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(416) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(417) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479.

(418) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(419) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479.

(420) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(421) Comma sostituito dall'art. 140, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(422) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(423) Comma aggiunto dall'art. 140, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(424) I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

DPR 495/92 - Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: (425)

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

[f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività; (429)]

g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; (426)

h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri (427).

2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri (430) . (428)


(425) Alinea così sostituito dall'art. 141, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(426) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(427) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(428) Comma sostituito dall'art. 141, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(429) Lettera abrogata dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(430) Per l'individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza o impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, vedi il D.M. 30 aprile 2003. Per le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione vedi la Deliberazione 12 giugno 2003.

DPR 495/92 - Art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli (431)

1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (432)

2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (433)

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo. (434) (435)


(431) Rubrica così modificata dall'art. 142, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(432) Comma così modificato dall'art. 142, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(433) Comma modificato dall'art. 142, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329.

(434) Comma così modificato dall'art. 142, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(435) Vedi, anche, il Decreto 4 gennaio 2002.

DPR 495/92 - Art. 241 Appendice X

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Appendici al Titolo III - Appendice X

Art. 241 (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli) (690)

1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:

a) BANCO PROVA FRENI: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N;

2) sistema di misurazione elettronico;

3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;

4) stampante dei dati misurati;

5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;

6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.

Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.

b) OPACIMETRO: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974.

c) ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata.

Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (Ob2) ed il valore lambda.

d) BANCO PROVA GIOCHI: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.

e) FONOMETRO: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CE E articolo 1, punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.

f) CONTAGIRI: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea.

g) PROVAFARI: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:

1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m);

2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m);

3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux;

4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.

h) PONTE SOLLEVATORE: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg.

Devono, altresì, essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);

5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;

6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;

7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.

i) FOSSA D'ISPEZIONE: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:

1) lunghezza non inferiore a 6 m;

2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;

3) altezza non inferiore a 1,8 m.

l) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.

1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:

banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

b) sistema di misurazione elettronico;

c) stampante dei dati misurati;

d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.

f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.

1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:

a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

2) sistema di misurazione elettronico;

3) stampante dei dati misurati;

4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;

b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;

c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;

d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;

e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:

1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;

2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;

3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;

4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;

f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.

2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.


(690) Appendice così modificata dall'art. 231, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

Revisioni: dal 20/05/2018 arriva la cartella clinica per le auto!

L’Ue che ha introdotto un nuovo certificato di revisione per tutti i veicoli a motore, al suo debutto in Italia dal prossimo 20 maggio. Si tratta di un attestato, in forma cartacea, che sarà rilasciato da officine e centri autorizzati in seguito al controllo tecnico della nostra quattro ruote. Su di esso i tecnici riporteranno i chilometri percorsi e una valutazione complessiva sul mezzo. A renderlo obbligatorio è la Direttiva europea 2014/45, recepita in Italia dal D.M. 214/2017.

Come una cartella clinica. Il certificato, firmato dal responsabile tecnico del centro di revisione, renderà conto di tutti i risultati emersi nel corso del test periodico: dunque conterrà i dati di tutte le prove svolte, con il corrispondente valore riscontrato e il range ammesso. Il certificato di revisione sarà un documento richiesto anche nei trasferimenti di proprietà e i suoi dati dovranno obbligatoriamente essere trasmessi al CED – Centro Elaborazione Dati del Ministero.

I tecnici, inoltre, dovranno esprimere un voto sulle condizioni del mezzo: una valutazione generale che ne riveli le carenze, suddivise in lievi, gravi e pericolose. Infine sul certificato sarà indicata con precisione la data in cui svolgere il successivo controllo.

 

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