C.d.S. - Art. 079 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Codice della strada

Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione [1] [2]

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti,[3] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.[4] La misura della sanzione è da euro 1.183,00 a euro 11.835,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 237 e appendice VIII.

[2] Articolo modificato da: legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Parole inserite dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120.

[4] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

DPR 495/92 - Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.) - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.) - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.

2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.

3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi dellalegge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

DPR 495/92 - Art. 237 Appendice VIII

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice VIII

Art. 237 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) (689)

1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:

a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.

Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.

b) Sistemi di frenatura.

Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.

I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione. Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza:

in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m. L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti;

avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi;

ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore;

l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale;

ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.

d) Dispositivi di segnalazione acustica.

Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocità di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:

- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;

- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;

- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;

- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;

- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.

e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.

Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.

f) Emissioni inquinanti.

Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE.

g) Visibilità.

Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.

h) Carrozzeria e telaio.

La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.

i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.

Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.

Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.


(689) Appendice così modificata dall'art. 231, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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