C.d.S. - Art. 078 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

Codice della strada

Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione [1] [2]

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.[3] [4]

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



[1] Vedi anche art. 236 del Regolamento al c.d.s.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[3] Esempi di modifiche del veicolo che non comportano l'approvazione da parte del DTT e non richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione: rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1, in quanto il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti (vedi circolare MCTC 24.4.1996, n. 56/96 e circolare MCTC 3.12.1997, prot. n. 1017/DC1 - D.C. IV n. B107). Applicazione di strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette, al pari di portasci e portabagagli omologabili (vedi circolare MCTC 27.11.1998, prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103). Applicazione di tende parasole installate nelle fiancate laterali delle autocaravan sopra a 2,00 m di altezza (vedi circolare DTT 14.5.2002, prot. n. 1823/M360). Installazione di fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti che non ne sono dotati fin dall'origine nonché l'installazione della terza luce dello STOP purché sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci (vedi circolare MCTC 25.7.1994, n. 109/94). Tettucci apribili non costituiscono più elemento distintivo di carrozzeria (vedi circolare MCTC 11.3.1993, n. 56/93). Installazione di un dispositivo silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito indicato sulla carta di circolazione (vedi circolare MCTC 27.11.1998, prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103). Installazione di cinture di sicurezza omologate in corrispondenza di sedili già predisposti con appositi ancoraggi delle cinture fin dall'origine. Installazione di doppio serbatoio per carburante sugli autocarri (vedi circolare Ministero dell'interno 9.1.2001, prot. n. 300/A/25153/105/36). Installazione di centinatura con telone o di sovrasponde, portelloni posteriori, cavalletti, che, pur se stabilmente installati, sono rimovibili (vedi circolare DTT 4.11.2004, prot. n. 4782-M360). Installazione di dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad es. installazione di uno specchio laterale destro omologato sulle autovetture). Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli è ammessa a condizione che le pellicole (vedi circolare DTT 8.5.2002, prot. n. 1680/M360): rechino il marchio identificativo del costruttore; risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole; se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati; non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori. Installazione di pneumatici con: marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme, indici di carico e/o velocità superiori, pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo).

[4] Vedi circolare prot. 14998/23.30 del 13.2.2009. È consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, a condizione che: l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata; il veicolo circoli con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i; sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente UMC. Durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti: dichiarazione della Ditta installatrice dell'impianto di alimentazione GPL o CNG riportante in calce la seguente annotazione: "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo; "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata.

DPR 495/92 - Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.) - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.) - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. (407)

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) il numero di assi;

e) gli interassi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.

Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. (408)

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici. (409)


(407) Comma così modificato dall'art. 139, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(408) Comma così modificato dall'art. 139, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(409) Comma aggiunto dall'art. 139, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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