C.d.S. - Art. 074 - Dati di identificazione

Codice della strada

Art. 74 - Dati di identificazione [1] [2] [3]

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con [4] una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.671,00 a euro 10.689,00 [5] [6].



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 232, art. 233 e appendice VII.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Le caratteristiche dei dati di identificazione dei veicoli sono trattate dalla normativa comunitaria.

[4] Parole così sostituite dall'art. 33 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

[6] Per la confisca del veicolo con targhetta di identificazione o numero di telaio alterato o contraffatto, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/31816/105/42 del 19.2.2001.

DPR 495/92 - Art. 232 (Art. 74 Cod. Str.) - Targhette e numeri di identificazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 232 (Art. 74 Cod. Str.) - Targhette e numeri di identificazione

1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

DPR 495/92 - Art. 233 (Art. 74 Cod. Str.) - Punzonatura d'ufficio del numero di telaio

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 233 (Art. 74 Cod. Str.) - Punzonatura d'ufficio del numero di telaio

1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'art. 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento. (404)


(404) Comma così modificato dall'art. 137, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 233 Appendice VII

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice VII

Art. 233 (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)

1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio.

2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.

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