C.d.S. - Art. 072 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Codice della strada

Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi [1] [2] [3]

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva [4] e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.[5]

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.[6] Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 [7].[8] [9]

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.[10] La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.[11] Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.[12] [13]

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.[14]

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.[15]

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite,[16] per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 228, 229, 230, 231 e appendice VI.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; D.L. 9.11.2004, n. 266 conv. nella legge 27.12.2004, n. 306; D.L. 30.12.2005, n. 273 conv. nella legge 23.2.2006, n. 51; legge 23.2.2006 n. 51.

[3] L’art, 72 c.d.s. deve essere applicato alla luce delle norme della UE.

[4] Fra questi dispositivi vanno annoverati anche i pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti previsti dal D.M. 30.6.1988, n. 388 sostituito dal D.M. 24.1.2003, n. 40 che ne hanno previsto l'obbligo per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie N2, N3, O3 e O4) esentandone solo i trattori per semirimorchio.

[5] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Vedi: art. 72 c.d.s. per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di installazione per i veicoli in circolazione; D.M. 27.12.2004 e circolare DTT 24.3.2005, n. 302/MOT1 per le caratteristiche di tali dispositivi; D.M. 19.12.2007.

[7] Il termine del 31.12.2006 è stato modificato dalla legge 23.2.2006 n. 51 in sede di conversione del D.L. 30.12.2005 n. 273 che aveva prorogato al 30.6.2006 il precedente termine del 31.12.2005 introdotto dalla legge 27.12.2004, n. 306 di conversione del D.L. 9.11.2004, n. 266.

[8] Comma inserito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 e via via sostituito con altri provvedimenti per rinviare la data dell'obbligo di installazione da parte dei veicoli circolanti, immatricolati in Italia.

[9] Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state approvate con D.M. 27 dicembre 2004.

[10] In materia di dispositivi antispruzzi vedi D.M. 7.8.2006 del Ministro dei trasporti che ha modificato il D.M. 2.12.1994 di recepimento della direttiva n. 91/226/CE e, regolamento 27.1.2011, n. 109/2011/UE emanato in attuazione del regolamento 13.7.2009, n. 661/2009/CE che abroga la direttiva n. 91/226/CEE a decorrere dal 1.11.2014.

[11] Periodo così sostituito dal D.L. 30.12.2005, n. 273 conv., con mod. nella legge 23.2.2006, n. 51. Il testo precedente riportava: "Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t, immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.".

[12] In materia di installazione delle cinture di sicurezza vedi: circolare MCTC 30.11.1993, n. 271/93, che prevede l'obbligatorietà dell'installazione delle cinture di sicurezza sui veicoli, muniti fin dall'origine di punti d'attacco, immatricolati prima del 26.4.1990 od omologati prima dell'1.1.1985; circolare 22.6.2000, n. B053/2000/MOT, che ha ritenuto invece sussistente l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori sia per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15.6.1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi.

L'adeguamento dei veicoli in circolazione riguarda i veicoli appartenenti alla categoria M1 immatricolati dopo il 15.6.1976 predisposti fin dall'origine con specifici punti di ancoraggio in corrispondenza dei sedili anteriori e posteriori; non riguarda i veicoli sprovvisti di ancoraggi delle cinture di sicurezza fin dall'origine in quanto esplicitamente esentati dall'art. 72 c.d.s.

Per quanto riguarda i veicoli di categoria diversa dalla M1 vedi circolare del Ministero dell'interno 14.7.2006, prot. n. 300/A/1/52739/109/123/3/4.

L'uso delle cinture di sicurezza installate è obbligatorio per tutti gli occupanti i posti degli autoveicoli ai sensi dell'art. 172 del c.d.s.

[13] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003 che aveva previsto che le sanzioni dovevano decorrere dal 1° gennaio 2005 mentre successivamente è stato così sostituito dal D.L. 9.11.2004, n. 266 conv., con mod. nella legge 27.12.2004, n. 306.

[14] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[15] Vedi D.M. 18.7.1997, prot. n. 295 - Regolamento recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap.

[16] Parole così sostituite dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

DPR 495/92 - Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.) - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.) - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. I decreti emanati in attuazione dell'art. 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'art. 232 del codice.

DPR 495/92 - Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.) - Contachilometri

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.) - Contachilometri (396)

1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.

2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.


(396) Articolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.) - Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.) - Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza:

a) malore del conducente;

b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'art. 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo. (397)

2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:

Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)

Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:

a) simbolo croce rossa (fig. III.2/b);

b) simbolo chiave regolabile (fig. III.2/c);

c) simbolo distributore (fig. III.2/d).

3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile. (398)

4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.

5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne. (399)

6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E' ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.

7. II dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: malore - motore - gomma - freni - luci - benzina - gasolio.

8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne. (399)

9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (400)

10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.

11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

[12. L'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile plurifunzionale è a carico dell'utente. (401) ]


(397) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(398) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(399) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(400) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(401) Comma soppresso dall'art. 135, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 231 (Art. 72 Cod. Str.) - Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 231 (Art. 72 Cod. Str.) - Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso

1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che è soggetto ad omologazione a sensi dell'art. 230, sono i seguenti:

a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;

b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso; (402)

c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'art. 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, è fermo;

d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista); (403)

e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.

2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché delle modalità di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.


(402) Lettera così sostituita dall'art. 136, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(403) Lettera così modificata dall'art. 136, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 231 Appendice VI

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice VI

Art. 231 (Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso) (688)

1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale realizzato con pellicola retroriflettente sono:

a) Prima faccia:

iscrizione SOS in nero su campo bianco o giallo di 350 ± 10 mm x 250 ± 10 mm costituita da caratteri maiuscoli di altezza 140 ± 5 mm.

b) Seconda faccia:

questa faccia è costituita da un SOS fisso e da un simbolo variabile tramite due schede bifacciali.

L'iscrizione SOS in nero in campo bianco o giallo di 100 ± 5 mm x 250 ± 10 mm, è costituita da caratteri maiuscoli di altezza 80 ± 5 mm. I simboli variabili sono realizzati in campo bianco o giallo di 250 ± 5 mm x 250 ± 10 mm e sono:

CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;

CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm;

DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm.

2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile plurifunzionale, realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o giallo, devono essere comprese nelle zone del diagramma colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per l'Illuminazione (C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella tabella sotto riprodotta.

Colore

Coordinate dei 4 punti delimitanti la zona consentita nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931

1

2

3

4

bianco

x

0,350

0,300

0,285

0,335

y

0,360

0,310

0,325

0,375

giallo

x

0,545

0,487

0,427

0,465

y

0,454

0,423

0,483

0,534

           

 

3. Le modalità di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, sono stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.


(688) Appendice così modificata dall'art. 231, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Min. Infrastrutture - D.D. 11/08/2022 n. 354 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi
ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

DECRETO DIRIGENZIALE
11 agosto 2022, n. 354

Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso.

 

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni (di seguito Codice della strada);

Visto in particolare l'articolo 72, comma 3 del Codice della strada che prevede la possibilità, per gli autoveicoli, di essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (di seguito Regolamento di esecuzione), recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

VistI gli artt. 230 e 231 del Regolamento di esecuzione che indicano le caratteristiche costruttive di equipaggiamento e di identificazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso;

Visto l'art. 230, comma 9, del Regolamento di esecuzione secondo cui il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione;

Visto l'appendice VI al Titolo II del Regolamento di esecuzione che prevede i particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso e che le modalità di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante "Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche", e successive modificazioni";

Considerata l'esigenza di regolamentare, ai sensi del citato art. 230 del Regolamento di esecuzione, le procedure di omologazione del dispositivo plurifunzionale di soccorso;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

DECRETA

 

Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai fini dell'omologazione di un tipo di segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui al comma 3 dell'art. 72 del Codice della strada, disciplina le relative procedure, le modalità di prova e le caratteristiche tecniche di idoneità indicate dagli artt. 230 e 231 del Regolamento.

2. Tale dispositivo, se è realizzato con pellicola retroriflettente, deve essere a due facce riportanti le scritte previste al comma 2 dell'art.230 del Regolamento di esecuzione; se è realizzato con diciture luminose, ai sensi del comma 6 del citato art. 230, può essere ad una faccia.

 

Art. 2 (Omologazione)

1. La domanda di omologazione di un dispositivo di segnale mobile plurifunzionale di soccorso è presentata, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277 e ss.mm. e ii. ad un Servizio Tecnico quale definito dall'art. 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti. La domanda contiene la specifica del programma delle prove effettuate dal costruttore del dispositivo ed è corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato A al presente decreto.

2. A ciascun segnale mobile plurifunzionale di soccorso, a seguito dell'esito positivo delle procedure di cui al successivo art. 3, il Servizio Tecnico assegna un numero di omologazione e rilascia il certificato di omologazione in conformità dell'art. 6 del citato decreto n. 277 del 2 maggio 2001 e ss.mm. e ii.

 

Art. 3 (Procedura per la verifica di idoneità di un segnale mobile plurifunzionale di soccorso ai fini della sua omologazione)

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve essere conforme alle norme previste dal presente decreto.

2. La verifica di idoneità di un segnale mobile plurifunzionale di soccorso è effettuata attraverso le prove descritte nell'allegato tecnico.

 

Art. 4 (Numero di omologazione e marcatura del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

1. Il Servizio Tecnico di cui all'art. 2, accertata la congruità delle prove effettuate e della documentazione presentata a corredo della domanda di omologazione, rilascia il provvedimento di omologazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, assegnando al medesimo un numero di omologazione, secondo lo schema previsto all'allegato IV del citato DM 277 del 2 maggio 2001 e ss.mm. e ii.

2. In particolare il primo carattere del primo campo è "N", trattandosi di un'omologazione nazionale mentre il primo carattere del secondo campo è "S".

3. Un esempio di possibile numero di omologazione, rilasciato nell'anno 2022, dal CPA di Milano è il seguente: NCSXxxx (con "x" carattere numerico da 001 a 999).

4. Il numero di omologazione deve essere riportato su ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso in modo tale che sia leggibile ed indelebile.

 

Art. 5 (Prescrizioni per il costruttore del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

1. Per ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso, prodotto in conformità al tipo omologato, il Costruttore del dispositivo appone il numero di omologazione di cui all'art. 4, in maniera indelebile e rilascia un certificato di conformità secondo lo schema di cui all'Allegato B.

2. Il Costruttore deve indicare il materiale su cui il dispositivo può essere utilizzato. Tale materiale deve corrispondere a quello sul quale la prova di cui all'art. 4 dell'Allegato Tecnico è stata condotta.

 

Art. 6 (Conformità della produzione)

1. Gli impianti di produzione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso sono soggetti alla verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009.

2. A tal fine, il Servizio Tecnico a cui il Costruttore ha presentato la domanda di cui all'art. 2, svolge le attività previste per il controllo di idoneità del processo produttivo.

 

Art. 7 (Specifiche dei segnali mobili plurifunzionale di soccorso)

1. Le specifiche dei segnali mobili plurifunzionale di soccorso sono quelle previste agli artt. 230 e 231 del decreto Regolamento di esecuzione.

2. Per quanto non già disciplinato si rimanda all'Allegato Tecnico al presente decreto.

 

Art. 8 (Riconoscimento dei segnali omologati da altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo)

1. I segnali equivalenti, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto.

2. La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del segnale sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento.

 

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

Il presente regolamento unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

 

Allegato tecnico

 

Art. 1 (Caratteristiche generali)

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso deve essere realizzato per consentirne l'impiego esclusivamente in caso di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una situazione di difficoltà o di emergenza ai sensi comma 1 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione.

2. Nel caso di segnale mobile plurifunzionale di soccorso realizzato con pellicola retroriflettente, il costruttore può prevedere la possibilità di utilizzare diciture intercambiabili sulla faccia posteriore dello stesso.

 

Art. 2 (Dispositivi previsti al comma 2 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione - Caratteristiche della pellicola retroriflettente)

La pellicola retroriflettente utilizzata sui dispositivi previsti al comma 2 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione deve rispondere ai requisiti previsti per le pellicole dalla norma UNI EN 12899-1:2008 e ss.mm. e ii. (Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti).

 

Art. 3 (Caratteristiche dei dispositivi di segnalamento realizzati con diciture luminose ai sensi del comma 6 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione)

1. I dispositivi di cui al comma 6 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione devono avere le dimensioni minime indicate all'Appendice VI dell'art. 231 dello stesso Regolamento.

2. La verifica di cui al comma 8 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione deve essere condotta utilizzando il procedimento previsto dalla norma UNI EN 12966-1:2019 e ss.mm. e ii.(Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile), assumendo una luminanza del dispositivo pari ad almeno 10 cd/m2.

3. Nel caso in cui il dispositivo disponga di un sistema automatico per l'alternanza ciclica temporizzata delle scritte, il passaggio da una scritta all'altra deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 77 del Regolamento di esecuzione.

 

Art. 4 (Resistenza al vento del basamento)

1. La resistenza statica di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 231 del Regolamento di esecuzione deve essere determinata applicando il carico previsto perpendicolarmente alla superficie esterna del dispositivo mediante un pistone piatto avente le stesse dimensioni del segnale.

2. Il carico massimo deve essere raggiunto in un tempo non superiore a 10 secondi e deve essere applicato per almeno 10 minuti senza che si determini il distacco dalla superficie su cui è applicato.

3. Il dispositivo deve essere provato su una superficie il cui materiale deve essere quello per il quale verrà essere commercializzato.

 

Art. 5 (Caratteristiche elettriche del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso di cui al comma 6 dell'art. 230 del Regolamento di esecuzione deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo utilizzando gli attacchi elettrici normalmente presenti sullo stesso.

2. Il materiale elettrico utilizzato deve avere un grado di protezione almeno IPX3B di cui alla norma CEI EN 60529.

3. Deve essere verificata la rispondenza alla norma sulla compatibilità elettromagnetica cui alla norma UN ECE 10.

 

Art. 6 (Prova tipo elettrico)

La misura della potenza assorbita del dispositivo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 231 del Regolamento di esecuzione deve essere effettuata alimentando il dispositivo con una batteria da 12 V ad una temperatura di 23 ± 5 oC.

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