C.d.S. - Art. 071 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Codice della strada

Art. 71 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi [1] [2]

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.[3]

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;[4] in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, [5] l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.[6]

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 169,00 a euro 679,00.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 227 e appendice V.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] I provvedimento previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 e con D.M. 1 febbraio 2008, n. 42.

[4] Per il recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, vedi il D.M. 13 maggio 1999. Per il recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999. Per il recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999.

[5] Parole aggiunte dall'art. 31 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

DPR 495/92 - Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. (393)

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità. (394)

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti. (395)


(393) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(394) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(395) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 227 Appendice V

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice V

Art. 227 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) (686)

A - Masse, dimensioni ed allestimenti

a) Massa in ordine di marcia (tara).

b) Massa massima tecnicamente ammissibile.

c) Masse massime sugli assi.

d) Dimensioni massime di ingombro.

e) Numero assi ed interassi.

f) Carreggiate.

g) Sbalzi massimi.

h) Fascia di ingombro.

i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.

l) Tipo della struttura portante.

m) Carrozzeria.

n) Attrezzature particolari.

B - Prestazioni

a) Determinazione velocità calcolata.

b) Verifica della velocità massima.

c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.

d) Determinazione consumo combustibile.

e) Prova di accelerazione in piano.

f) Spunto in salita.

g) Rapporto potenza/massa.

h) Massa rimorchiabile.

i) Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva

a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

b) Impianto elettrico.

c) Avvisatori acustici.

d) Tergiproiettori.

e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.

f) Specchi retrovisori.

g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

h) Riscaldamento abitacolo.

i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.

l) Porte (serrature e cerniere - pedane).

m) Campo di visibilità del conducente.

n) Tergilavacristallo parabrezza.

o) Cerchi e ruote.

p) Pneumatici e sospensioni.

q) Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva

a) Urti e ribaltamento.

b) Antifurto.

c) Vetri di sicurezza.

d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.

e) Paraurti per autovetture.

f) Protezione posteriore anti incuneamento.

g) Protezione contro lo spostamento del carico (406). (687)

h) Protezione laterale.

i) Parafanghi.

l) Calzatoie.

m) Sterzo.

n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.

o) Cinture di sicurezza.

p) Sistemi di ritenuta bambini.

q) Appoggiatesta.

r) Sporgenze esterne.

s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.

t) Resistenza cabine.

u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.

v) Paraspruzzi.

z) Recipienti semplici a pressione.

E - Protezione ambientale

a) Antidisturbi radio.

b) Rumorosità esterna veicoli a motore.

c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.

d) Posizione tubo di scarico.

e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli

a) Caratteristiche delle autoambulanze.

b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.

c) Caratteristiche degli autobus.

d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.

e) Caratteristiche delle autocaravan.

f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.

g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.

h) Caratteristiche dei ciclomotori.

i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.

l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.

m) Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali

a) Alloggiamento targa.

b) Potenza fiscale.

c) Potenza fiscale dei motori elettrici.

d) Targhette e iscrizioni.

e) Marcatura di identificazione del motore.

f) (soppressa).

H - Varie

a) Tachimetro.

b) Cronotachigrafo.

c) Retromarcia.

d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.

e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.

f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.

g) Identificazione comandi, spie, indicatori.

h) Portabagagli.

i) Portasci.

l) Antenna radio o radiotelefonica.


(686) Appendice così modificata dall'art. 231, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(687) Vedi il D.M. 25 marzo 1996, n. 326.

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