C.d.S. - Art. 060 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

Codice della strada

Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico [1] [2] [3]

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 [4].

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.[5] [6]

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento [7].

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41,00 a euro 169,00 se si tratta di motoveicoli.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 214 e 215.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[3] L'art. 18, comma 1, della legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) recita: "1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo". Tenuto conto della terminologia utilizzata dal legislatore, che non corrisponde a quella del c.d.s., il comma appare di difficile interpretazione; tuttavia, con circolare del 14.7.2003, prot. n. 19/1/M360 il DTTSIS ha fornito chiarimenti relativamente a quanto di propria competenza.

[4] Con D.M. 29.7.1994, n. 546 è stato istituito l'elenco nazionale dei veicoli d'epoca presso il centro storico della DGMCTC (ora DTT); l'iscrizione dei veicoli nell'elenco nazionale è subordinata al superamento di apposita visita e prova da parte del DTT tesa ad accertare che i veicoli siano completamente originali.

[5] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[6] Le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri previsti dal comma 4 dell'art. 60 c.d.s., per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica nonché per la loro riammissione in circolazione e per la revisione periodica sono state disciplinate con D.M. 17.12.2009 e circolare esplicativa del DTT 4.10.2010, n. 79260.

[7] Con la legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003, sono state soppresse le parole: "ai sensi del comma 4".

DPR 495/92 - Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca

1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'art. 99 del codice. (363)

2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:

a) 40 km/h, in ogni caso;

b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;

c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.

5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. (364)


(363) Comma così modificato dall'art. 125, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(364) Comma aggiunto dall'art. 125, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registi ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. (365)

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente. (366) (369)

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. (367)

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 103 del codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. (368)


(365) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(366) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(367) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(368) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(369) Per la disciplina e le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, vedi il D.M. 17 dicembre 2009.

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