C.P. - Art. 590-bis - Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Codice penale

Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale é punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, é punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, é punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena é aumentata se il fatto é commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena é diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Reato di lesioni personali stradali: la Corte Costituzionale conferma la procedibilità d'ufficio

l reato di lesioni personali gravi o gravissime nella formulazione non aggravata di cui all’art. 590 bis comma 1, prevede la reclusione da tra mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime ed è un reato procedibile d’ufficio.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103” nella parte in cui non prevede la punibilità a querela della persona offesa anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, comma 1 del codice penale, ha dichiarato la questione non fondata nonostante che la scelta del Legislatore non rientrasse nei limiti della delega conferita dal Governo tra cui il criterio della pena detentiva massima non superiore nel massimo a quattro anni.

La motivazione di tale esclusione risiede nel fatto che la Legge 41/2016 in tema di omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime, prevede una risposta punitiva per fattispecie criminose che suscitano particolare allarme sociale in quanto rappresentano la conseguenza della violazione delle norme finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale.

Mitigare tale impianto legislativo con la previsione della querela di parte avrebbe posto in aperta contraddizione le motivazioni sottese alle scelte legislative compiute con la predetta Legge 41/2019 con quelle espresse dal Legislatore del 2018.

Corte Cost. - Sent. 24/10/2019 n. 223

 

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.