C.d.S. - Art. 057 - Macchine agricole

Codice della strada

Art. 57 - Macchine agricole [1] [2] [3] [4]

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario,[5] nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio [6].[7]

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché [8] azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;[9] possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 206, 207, 208, 209 e 210.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[3] L'art. 235, comma 8 prevede che alle macchine agricole e alle macchine operatrici in merito sia alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, circolazione, revisione e targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli autoveicoli. Vedi in particolare il D.M. 2.5.2001.

[4] Le macchine agricole i componenti e le entità tecniche prodotte in serie sono soggette: ai sensi dell'art. 107 c.d.s., comma terzo, all'omologazione del tipo, rilasciata a seguito di visita e prova effettuata su un prototipo del veicolo presentato a cura del costruttore presso i CPA; alle procedure di omologazione dei veicoli ai sensi del D.M. n. 277/2001 che ha riunito le procedure di omologazione dei veicoli e delle macchine agricole in unica norma; alle prescrizioni di specifiche direttive della UE relativamente a velocità massima, livello sonoro, inquinamento del motore, campo di visibilità, retrovisori, frenatura, sterzo, sedile del conducente e dell'accompagnatore, posto di manovra, protezione da capovolgimento, perturbazioni radioelettriche, ecc.; al rilascio della dichiarazione di conformità da parte del costruttore del veicolo per ciascun veicolo prodotto in serie e di tipo omologato.

[5] Parole così sostituite dall'art. 25 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Periodo aggiunto dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[7] Il DTT ha riconosciuto ammissibile l'impiego di trattori agricoli in lavori non agricoli propri delle macchine operatrici fin dal 1960 (vedi circolare DTT 20.5.1960 n. 84/60, circolare DTT 26.11.1982, prot. n. 2317/4210, circolare DTT 23.8.1990 n. 107/90, circolare DTT 24.4.2007, prot. n. 39075/DIV3/B4210, circolare 30.3.2009, n. 32004/DIV2/B). Tuttavia, per effetto del D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201 l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio è ora espressamente previsto dal c.d.s. . Importanti chiarimenti sulla portata dell'integrazione all'art. 57 c.d.s. sono stati forniti dal M.I.T. con circolare 26.5.2009, n. 53840/DIV2/B.

[8] Parole così sostituite dall'art. 25 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Secondo la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/21931/103/38 del 14.3.2000 i rimorchi agricoli possono trasportare prodotti agricoli e di uso agrario, nonché attrezzature destinate all'esecuzione delle attività agricole ma non macchine agricole o macchine operatrici.

DPR 495/92 - Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine agricole

1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1, del codice per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio. (358)

1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice. (359)

2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.

4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.

5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nellalegge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.


(358) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 3, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31.

(359) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 3, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31.

DPR 495/92 - Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.) - Trattrici agricole con piano di carico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.) - Trattrici agricole con piano di carico

1. Le trattrici agricole di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m (360) :

a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;

a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;

a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;

b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi (360) .

2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.


(360) Lettera così modificata dall'art. 122, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.) - Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.) - Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'art. 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.

3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.

DPR 495/92 - Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.) - Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.) - Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone

1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.

2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni. (361)

3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.

4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.

5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.

6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.

7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.

8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.


(361) Comma così modificato dall'art. 123, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.) - Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.) - Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'art. 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

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