C.d.S. - Art. 056 - Rimorchi

Codice della strada

Art. 56 - Rimorchi [1] [2]

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53,[3] i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;[4]

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento [5].[6] [7]



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 204 e 205.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Parole aggiunte dall'art. 24 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Per consentire l'adeguamento delle caratteristiche tecniche e costruttive delle caravan al progresso tecnico e, nel contempo, garantire l'armonizzazione delle procedure di omologazione con le norme della UE è stato emanato il D.M. 13.3.2006 concernente "Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan".

[5] Parole aggiunte dall'art. 24 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice sono individuate nell'art. 205 del Regolamento c.d.s.

[7] Disposizioni emanate dal DTT: un carrello appendice può essere trainato esclusivamente dal veicolo al quale è stato abbinato in sede di visita e prova; i veicoli ai quali risultano abbinati i carrelli appendice devono essere sottoposti a visita e prova unitamente ai carrelli (in particolare alla revisione periodica disposta ai sensi dell'art. 80 del c.d.s. ); non è vietato l'abbinamento ad un autoveicolo di più carrelli appendice (non contemporaneo).

DPR 495/92 - Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; (350)

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; (351)

n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli; (351)

o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (352) .

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:

a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;

b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati (356);

c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari (353) ;

d) attrezzati con pompe (354) (357);

e) attrezzati con scale (354) (357);

f) attrezzati con gru (354) (357);

g) attrezzati con saldatrici (354) (357);

h) attrezzati con scavatrici (354) (357);

i) attrezzati con perforatrici (354) (357);

l) attrezzati con gruppi elettrogeni (354) (357);

m) attrezzati con bobine avvolgicavi (354) (357);

n) attrezzati per uso abitazione (354) (357);

o) attrezzati per uso ufficio (354) (355) ;

p) attrezzati per uso officina (354) (357);

q) attrezzati per uso negozio (354) (357);

r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento (354) ;

s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (354) .

3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa allalegge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.


(350) Lettera , n. 454modificata dall'art. 121, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(351) Lettera aggiunta dall'art. 121, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(352) La preesistente lettera m) è diventata l'attuale lettera o) ed è stata sostituita dall'art. 121, comma 1, lett. a/C), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(353) A norma dell'art. 121, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il segno di interpunzione "punto" è sostituito dal "punto e virgola".

(354) Lettera aggiunta dall'art. 121, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(355) Con Decreto 24 marzo 1998 è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedane o cestello elevabile. Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli rimorchi per uso speciale ufficio, vedi il Decreto 10 dicembre 2002.

(356) Vedi, anche, il D.M. 26 ottobre 1995.

(357) Con Decreto 24 marzo 1998 è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedane o cestello elevabile.

DPR 495/92 - Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.) - Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.) - Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice

1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:

a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;

b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;

c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.

2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.

3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.

4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.

5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.

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