C.d.S. - Art. 053 - Motoveicoli

Codice della strada

Art. 53 - Motoveicoli [1] [2] [3]

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;[4]

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;[5]

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;[6]

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore [7];[8]

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;[9]

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;[10]

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 199, 200 e appendice II che devono essere coordinati con la vigente normativa della UE applicabile.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Per effetto della direttiva 2002/24/CE, recepita con D.M. 31.1.2003, la definizione di motoveicolo deve ritenersi sostituita dalla seguente: "I motoveicoli sono veicoli a motore a 2, 3 o 4 ruote e si distinguono in:

a) veicoli a due ruote con o senza carrozzino laterale muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

b) tricicli (veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h) destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti escluso quello del conducente (in base alla direttiva 93/93/CEE);

c) tricicli destinati al trasporto di persone e cose capaci di contenere al massimo quattro posti escluso quello del conducente (in base alla direttiva 93/93/CEE);

d) tricicli destinati al trasporto di cose;

e) tricicli destinati al traino di semirimorchi aventi massa complessiva non superiore al 50% della massa a vuoto del veicolo trattore. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con l'individuazione del tipo o dei tipi di semirimorchi che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) tricicli destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) tricicli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli: veicoli diversi dai quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto non supera 400 Kg, o 550 Kg per i veicoli destinati al trasporto merci, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, dotati di motore con potenza massima non superiore a 15 kW e con due posti al massimo, escluso quello del conducente (in base alla Dir. n. 93/93/CEE). I quadricicli possono essere destinati ai trasporti di cui alle lettere b), c), d), f), g)".

[4] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

[5] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[6] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[7] Periodo aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[9] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[10] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

DPR 495/92 - Art. 199 (Art. 53 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 199 (Art. 53 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore

1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.

2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.

3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione. (338)

4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. (339)


(338) Comma così modificato dall'art. 117, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(339) Comma così modificato dall'art. 117, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 199 Appendice II

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice II

Art. 199 (Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) (684)

1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere dotati i quadricicli sono le seguenti:

a) numero massimo di cilindri: 2;

b) cilindrata massima: 300 cmc per motori ad accensione comandata a due tempi, 550 cmc per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cmc per motori ad accensione spontanea;

c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili;

d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore a 1, 3 volte la sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);

e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);

f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c);

g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto del motore realizzato con una tolleranza di ±150 giri/minuto;

h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e tale che, nel punto più stretto, non superi 3 mm;

i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm in corrispondenza della sezione più stretta; in alternativa montaggio del collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere smontato senza lacerazioni;

l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura non deve cambiare;

m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle valvole;

n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra cilindro e carter non superiore a 0,5 mm.

2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono assicurare che:

a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non più di 25 cm di distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento;

b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione;

c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per controllo vano di carico non superiore ad 2500 cm.


(684) Appendice così modificata dall'art. 231, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.) - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.) - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli:

a) attrezzati con scala;

b) attrezzati con pompa;

c) attrezzati con gru;

d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;

e) attrezzati per mostra pubblicitaria;

f) attrezzati con spazzatrici;

g) attrezzati con innaffiatrici;

h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;

i) attrezzati con saldatrici;

l) attrezzati con scavatrici;

m) attrezzati con perforatrici;

n) attrezzati con sega;

o) attrezzati con gruppo elettrogeno;

p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

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