C.d.S. - Art. 052 - Ciclomotori

Codice della strada

Art. 52 - Ciclomotori [1] [2] [3] [4]

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h [5];

c) .[6]

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.[7]

3. Le caratteristiche dei veicoli [8] di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 198 e appendice I da coordinare con la vigente normativa della UE applicabile.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Per effetto della direttiva 2002/24/CE recepita con D.M. 31.1.2003 la definizione di ciclomotore dell'art. 52 c.d.s. deve ritenersi modificata. Si può affermare che: "Rientrano nella categoria dei ciclomotori i veicoli a 2, 3 o 4 ruote che possiedono determinate caratteristiche tecniche e sono capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h".

[4] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

[5] Parole così sostituite dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] La lettera: "c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente" è stata soppressa dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Parole aggiunte dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

DPR 495/92 - Art. 198 (Art. 52 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 198 (Art. 52 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.

2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (336)

3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. (337)


(336) Comma così modificato dall'art. 116, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(337) Comma così modificato dall'art. 116, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 198 Appendice I

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice I

Art. 198 (Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori) (683)

1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di cui all'articolo 198 sono le seguenti:

a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.

b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.

c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm.

Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoché costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.

d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.

f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.

g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.

h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.

i) (soppressa).


(683) Appendice così modificata dall'art. 231, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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