Codice della strada
Art. 48 - Veicoli a braccia [1]
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 197.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.) - Azionamento dei veicoli a braccia
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.