C.d.S. - Art. 048 - Veicoli a braccia

Codice della strada

Art. 48 - Veicoli a braccia [1]

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 197.

DPR 495/92 - Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.) - Azionamento dei veicoli a braccia

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.) - Azionamento dei veicoli a braccia

1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.

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