C.d.S. - Art. 045 - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

Codice della strada

Art. 45 - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni [1] [2] [3] [4]

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.[5]

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione,[6] ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione [7] da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.[8]

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.[9]

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.[10]

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 808,00 a euro 3.238,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.[11] [12]

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 192, 193, 194 e 195.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 31.3.1998, n. 112; legge 7.12.1999, n. 472; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Il Ministro dei lavori pubblici sull'argomento ha emanato i seguenti decreti: D.M. 31.3.1995, n. 1584 - Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali; D.M. 3.5.1996 - Conferma di validità del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti per segnaletica stradale; D.M. 30.12.1997 - Disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale; D.M. 11.7.2000 - Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.

[4] Il Ministero dei lavori pubblici, sull'argomento ha emesso le seguenti circolari: circolare 30.11.1993 n. 2823 - direttiva circa l'applicazione dell'art. 45, comma 8, del nuovo Codice della strada e articoli 193, 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; circolare 9.6.1995 n. 2584 - Istruzioni circa l'applicazione dell'art. 45, comma 8, del nuovo Codice della strada e articoli 193, 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; circolare 16.5.1996 n. 2357 - Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale; circolare 27.12.1996 n. 5923 - Precisazioni ed integrazioni alla circolare 16.5.1996, n. 2357 "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale"; circolare 9.6.1997 n. 3107 - Modifiche alla circolare n. 5923 del 27.12.96 recante precisazioni e integrazioni alla circolare n. 2357 del 16.5.96"; circolare 17.6.1998 n. 3652 - Circolare n. 2357 del 16.5.1996 e successivi aggiornamenti. Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello; circolare 11.3.1999 n. 1344 - Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. Proroga di termini.

[5] L'art. 102, punto c), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, ha soppresso l'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali.

[6] In merito ai rilevatori automatici di violazioni vedi anche l'art. 192 del regolamento c.d.s., circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-12 dell'8.2.2000 e l'art. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. nella legge 1.8.2002, n. 168 modificato nel comma 1 dall'art. 7, c. 9, del D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod., nella legge 1.8.2003 n. 214, che recita: "1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo DLG, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso DLG, e successive mod.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato DLG, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.".

[7] Parole così sostituite dall'art. 20 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Con sentenza 18 giugno 2015, n. 113 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, c.d.s. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

[9] Il comma deve ritenersi non più vigente a seguito della soppressione dell'istituto dell'autorizzazione alla fabbricazione della segnaletica stradale avvenuta ad opera dell'art. 102, punto c), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.

[10] Comma aggiunto dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[11] Comma aggiunto dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[12] La circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/23 del 19.7.2000 prevede la facoltà del pagamento in misura ridotta per la fattispecie sanzionatoria prevista nel presente comma.

DPR 495/92 - Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.) - Omologazione ed approvazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.) - Omologazione ed approvazione

1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405. (318)

2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (319)

3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. (320)

4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza (321) .

5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'art. 45, comma 9, del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo. (322)

7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.


(318) Comma così modificato dall'art. 111, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(319) Comma così modificato dall'art. 111, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(320) Comma così modificato dall'art. 111, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(321) Comma così sostituito dall'art. 111, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(322) Comma così modificato dall'art. 111, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.) - Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.) - Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali di cui all'art. 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (323)

2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;

c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;

d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;

e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte; (324)

f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;

g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni, vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;

h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;

i) certificazione antimafia a norma di legge;

l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all'art. 194, comma 2; (325)

m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;

n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;

o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.

3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza triennale. (326)


(323) Comma così modificato dall'art. 112, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(324) Lettera così modificata dall'art. 112, comma 1, lett. b/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(325) Lettera così modificata dall'art. 112, comma 1, lett. b/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(326) Comma così modificato dall'art. 112, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.) - Dotazioni tecniche e attrezzature

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.) - Dotazioni tecniche e attrezzature

1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;

b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;

c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;

d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;

e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;

f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti. (327)

2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:

a) attrezzature per il taglio dei metalli;

b) presso-piegatrici;

c) puntatrici e saldatrici;

d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;

e) vasche di sgrassaggio metallo;

f) cabina di verniciatura;

g) forno di essiccazione. (328)

3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.


(327) Comma così modificato dall'art. 113, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(328) Comma così modificato dall'art. 113, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) - Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) - Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 45, comma 8, del codice, è revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all'art. 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.

2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;

b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'art. 77;

c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;

d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (329) (332).

[e) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN 29004 - ISO 9004, punto 11.4. (330) ]

3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa. (331)


(329) Lettera così modificata dall'art. 114, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(330) Lettera soppressa dall'art. 114, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(331) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(332) Il disciplinare di cui alla presente lettera è stato approvato con D.M. 30 dicembre 1997.

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