C.d.S. - Art. 043 - Segnalazioni degli agenti del traffico

Codice della strada

Art. 43 - Segnalazioni degli agenti del traffico [1]

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:

a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;

b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 181, 182 e 183.

DPR 495/92 - Art. 181 (Art. 43 Cod. Str.) - Segnali manuali degli agenti del traffico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 181 (Art. 43 Cod. Str.) - Segnali manuali degli agenti del traffico

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta.

2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono:

a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa è diretta;

b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'art. 24.

DPR 495/92 - Art. 182 (Art. 43 Cod. Str.) - Altri segnali degli agenti del traffico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 182 (Art. 43 Cod. Str.) - Altri segnali degli agenti del traffico

1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.

2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione.

DPR 495/92 - Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.) - Visibilità degli agenti del traffico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.) - Visibilità degli agenti del traffico

1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, durante i servizi previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'art. 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.

3. E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. II.475/b).

4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.

5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.

6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio-argento della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell'art. 12, comma 4 del codice.

8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'art. 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.

9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'art. 79, comma 9.

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