C.d.S. - Art. 237 - Norme transitorie relative al titolo V

Codice della strada

Art. 237 - Norme transitorie relative al titolo V [1]

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre.

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

DPR 495/92 - Art. 407 (Articoli da 232 a 240 Cod. Str.) - Disposizione transitoria

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 407 (Articoli da 232 a 240 Cod. Str.) - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

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