C.d.S. - Art. 233 - Norme transitorie relative al titolo I

Codice della strada

Art. 233 - Norme transitorie relative al titolo I [1]

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.[2]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[2] Comma aggiunto dall'art. 126 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

DPR 495/92 - Art. 407 (Articoli da 232 a 240 Cod. Str.) - Disposizione transitoria

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 407 (Articoli da 232 a 240 Cod. Str.) - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

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