C.d.S. - Art. 228 - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

Codice della strada

Art. 228 - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice [1] [2]

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.[3]

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 405.

[2] Articolo modificato da: D.P.R. 19.4.1994, n. 575; DL. 25.11.1995, n. 501, conv., con mod., nella legge 5.1.1996, n. 11; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 19.4.1994, n. 575.

DPR 495/92 - Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.) - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.) - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade

1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall'entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (671)

2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario. (673)

4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:
"2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli.
6) - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.". (672)

5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14. (672)


(671) Comma così modificato dall'art. 227, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(672) Comma aggiunto dall'art. 227, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(673) Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati aggiornati con D.M. 27 dicembre 1994, con D.M. 27 dicembre 1996, con D.M. 23 dicembre 1998, con D.M. 5 gennaio 2001, con D.M. 7 gennaio 2003, con D.M. 29 dicembre 2004, con D.M. 15 gennaio 2007, con D.M. 23 aprile 2009, con D.M. 27 dicembre 2010, con D.M. 27 dicembre 2012 e con D.M. 23 dicembre 2014.

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