C.d.S. - Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

Codice della strada

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool [1] [2] [3] [4] [5]

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione [6] consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi [7] [8], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei mesi ad un anno,[9] qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter [10] [11].[12] [13]

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.[14]

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.[15] [16]

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.[17] [18]

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.[19]

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.[20]

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.[21]

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.[22]

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza [23]. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 [24].[25]

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione [26]. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,[27] è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[28] [29]

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis [30], il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.[31] [32]

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.[33]


[1] Articolo così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore: dal 30.6.2003, con la competenza, per l'irrogazione della pena, del giudice di pace, dalla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003), con la competenza, per l'irrogazione della pena, del tribunale.

[2] Vedi articolo 6-bis della legge 2.10.2007 n. 160, di conversione del decreto legge 3.8.2007 n. 117, recante "Fondo contro l'incidentalità notturna”.

[3] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 379.

[4] Vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. 300/A1/42175/109/42 del 29.12.2005 contenente le direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[5] Relativamente all'applicabilità delle sanzioni concernenti la patente di guida anche ai cittadini stranieri, vedi circolare Ministero dell'interno 4.9.2003 prot. n. M/2413/5.

[6] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[7] Parole così sostituite dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[8] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[9] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[10] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Per le modalità di applicazione del sequestro vedasi circolari Min. Interno 30/07/2010 n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 e Min. Interno 22/04/2011 n. 6535.

[12] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[13] Comma così sostituito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[14] Comma dapprima sostituito dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125 e successivamente dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[15] Comma inserito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[16] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[17] Comma inserito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[18] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[19] Comma inserito dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[20] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[21] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[22] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[23] Periodo così sostituito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[24] Parole aggiunte dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[25] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[26] Periodi così sostituiti dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[27] Parole così sostituite dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[28] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[29] Comma così sostituito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[30] Parole così sostituite dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[31] Comma così sostituito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[32] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[33] Comma aggiunto dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

Codice della strada

Art. 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati [1]

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo [2] è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente [3].[4]

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.[5]

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.


[1] Articolo modificato da: legge 21.2.2006, n. 102; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Parole così sostituite dall'art. 43 della legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Periodo aggiunto dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[4] Comma, prima sostituito dall'art. 1 L. 21.02.2006, n. 102 e dall'art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 con decorrenza dal 27.05.2008, poi così modificato dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in  stato  di  ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),   ovvero   da   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze stupefacenti   o   psicotrope,   il   giudice   applica  la  sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.".

[5] Comma aggiunto dalla legge 21.2.2006, n. 102.

C.d.S. - Art. 223 - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

Codice della strada

Art. 223 - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato [1]

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.
 


[1] Articolo dapprima sostituito dall'art. 120 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994 e successivamente dall'art. 43 della legge 29.7.2010 n. 120. Si riporta di seguito il testo previgente: "(Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.".

Min. Interno - Circ. 28/04/2017 n. 300/A/3524/17/109/41 - Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'art. 138 C.d.s.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 300/A/3524/17/109/41

Roma, 28 aprile 2017

OGGETTO: Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'articolo 138 Codice della Strada.

 

Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. sono pervenute numerose richieste in ordine all'organo competente ad applicare le sanzioni accessorie all'accertamento di reati ed i provvedimenti cautelari contemplati dagli artt. 222 e 223 del C.d.S. e sugli effetti che tali provvedimenti possano avere, investendo eventualmente anche diversi titoli abilitativi posseduti dal soggetto coinvolto in un incidente stradale che rientri nel campo di applicazione dei nuovi reati di "omicidio stradale" (art. 589-bis c.p.) e di "lesioni personali stradali" (art. 590-bis c.p.).

È il caso di un soggetto che sia contestualmente in possesso di patente di guida civile di veicoli a motore rilasciata ai sensi dell'art. 116 del C.d.S. e di patente militare o equiparata ex art. 138, comma 11, del C.d.S. (conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc.), ovvero di patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale, di cui all'art. 139 del C.d.S..

In via preliminare occorre chiarire che la nuova normativa nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente.

La particolare rilevanza del tema rende necessario ribadire alcuni orientamenti condivisi dalla giurisprudenza costante [1], secondo cui la sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all'esistenza di un'effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

Sul tema è stato interessato il Consiglio di Stato che si è pronunciato, con il parere che si allega, in senso sostanzialmente conforme ai predetti orientamenti giurisprudenziali, precisando che le indicazioni sopraindicate depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente militare per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio.

Sulla base del parere sopraindicato, le misure interdittive contemplate dai richiamati artt. 222 e 223 C.d.S. e le sanzioni amministrative accessorie, riguardanti la patente di guida civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S., non possono trovare diretta contestuale applicazione anche per la patente militare o assimilata di cui all'art. 138 che può essere sospesa o revocata solo dall'autorità amministrativa competente [2]. Viceversa, per i soggetti indicati dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) C.d.S. dotati di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S., il documento è sospeso o revocato direttamente dal prefetto [3], secondo quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Interno dell'11.8.2004 n. 246. Tale norma stabilisce, inoltre, che la patente di servizio è ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 C.d.S..

In entrambi i casi sopraindicati, l'organo di polizia stradale, che ha rilevato un incidente verificatosi alla guida di un veicolo la cui responsabilità è riconducibile ad una condotta colposa del conducente titolare di patente militare o assimilata di cui all'art. 138 ovvero di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S., non può provvedere al ritiro di questo documento abilitativo, ma si deve limitare a segnalare l'incidente all'autorità amministrativa che ha rilasciato la patente stessa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Per le ragioni richiamate dal Consiglio di Stato, nel caso di incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio la cui responsabilità sia riconducibile al titolare di patente militare o assimilata ovvero di patente di servizio, le misure accessorie interdittive o cautelari non possono incidere sulla patente civile eventualmente posseduta.

Come precisato dal Consiglio di Stato, tuttavia, quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti ad un incidente stradale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice. In tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute sopraindicate, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Gabrielli

Note:

[1] Ex muitis: Cass., SS.UU., n. 12316/2002; Cass., Sez. IV, n. 18521/2014; Cass., Sez. IV, n. 13085/2013; Cass., Sez. IV, n. 45669/2005. Infatti, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha fissato un principio, peraltro ribadito nelle successive sentenze della stessa Corte, secondo cui "perché la patente possa sospendersi si richiede, dunque, come ritiene l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema Corte, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo".

[2] Con riguardo all'organo competente si osserva che la patente di servizio di cui all'art. 138 C.d.S. può essere ritirata, sospesa o revocata solo dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le disposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza interessate.

[3] Per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) C.d.S. provvede, invece, l'autorità che l'ha rilasciata.

Allegato alla circolare 28.4.2017 prot. n. 300/A/3524/17/109/41

Consiglio di Stato - Adunanza di sezione, sez. I - 15.3.2017, n. 654

 

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