C.d.S. - Art. 217 - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Codice della strada

Art. 217 - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione [1] [2]

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.09.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.01.2002, n. 9

[2] Relativamente alla facoltà di sospensione della carta di circolazione a soggetto diverso da quello che ha commesso l'infrazione sanzionata, vedi circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. A31/2000/MOT del 5.12.2000; sull’applicabilità di tali sanzioni agli stranieri, vedi circolare del Ministero dell'interno n. 39 del 29.5.1997.

DPR 495/92 - Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione (665)

1. Nei casi previsti dall'art. 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'art. 394.

2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta:
UFFICIO/COMANDO...............................................................................
Il sottoscritto..........................................................................................
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
- la patente di guida cat................ n....................................................;
- la carta di circolazione del veicolo targa..............................................;
- il certificato di idoneità tecnica n..........................................................
rilasciat..................................................................................................;
da..........................................................................................................
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo.........
del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla località di.......
Data...............................
(firma)............................. (666)

3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'art. 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.


(665) Rubrica così modificata dall'art. 225, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(666) Schema di annotazione così modificato dall'art. 225, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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