C.d.S. - Art. 216 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

Codice della strada

Art. 216 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente [1] [2] [3]

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia.[4] Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.[5]

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente [6].

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 21.11.2005, n. 286.

[2] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 399.

[3] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 20 D.Lgs. 21.11.2005, n. 286, con decorrenza dal 24.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida".

[4] Relativamente alle responsabilità derivanti dal verificarsi di un incidente stradale nel quale rimanga coinvolto un veicolo mentre si appresta a raggiungere la sede della revisione ex art. 80 con la carta di circolazione ritirata, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-39 del 30.1.2001.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 D.Lgs. 21.11.2005, n. 286, con decorrenza dal 24.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.".

[6] Relativamente alla impossibilità di annotazioni nella patente formato card vedi circolare Ministero dell'interno n. 29 del 13.3.2000 e nota del Ministero dei trasporti e della navigazione prot. n. 255/4630 del 23.2.2000.

C.d.S. - Art. 219-bis - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

Codice della strada

Art. 219-bis - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.[1]


[1] Articolo inserito dall'art. 3, c. 48, L. 15.07.2009, n. 94 con decorrenza dal 08.08.2009, modificato dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 30.07.2010, poi così sostituito dall'art. 21 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

[2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.]

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.".

DPR 495/92 - Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 399 (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) - Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione (665)

1. Nei casi previsti dall'art. 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'art. 394.

2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta:
UFFICIO/COMANDO...............................................................................
Il sottoscritto..........................................................................................
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
- la patente di guida cat................ n....................................................;
- la carta di circolazione del veicolo targa..............................................;
- il certificato di idoneità tecnica n..........................................................
rilasciat..................................................................................................;
da..........................................................................................................
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo.........
del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla località di.......
Data...............................
(firma)............................. (666)

3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'art. 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.


(665) Rubrica così modificata dall'art. 225, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(666) Schema di annotazione così modificato dall'art. 225, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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