C.d.S. - Art. 215 - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

Codice della strada

Art. 215 - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo [1] [2] [3]

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento.[4] [5] Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato [6] serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.[7]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360

[2] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 397 e art. 398.

[3] In merito a questioni varie relative ai procedimenti di custodia di veicoli sottoposti a sanzioni amministrative accessorie ai sensi del Codice della strada, vedi circolare del Ministero dell'interno 31.7.2003 prot. n. M/6326/50-7.

[4] Con DPR 13.2.2001, n. 189 è stato approvato il Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato che all'articolo 1 comma 2 ha stabilito che i veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro, si ritengono abbandonati e possono essere alienati dai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria secondo le procedure del successivo articolo 4.

[5] Vedi anche la circolare esplicativa del Ministero dell'interno n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.7.2001.

[6] Parola così sostituita dall'art. 114 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Comma aggiunto dall'art. 114 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

DPR 495/92 - Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) - Rimozione del veicolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) - Rimozione del veicolo

1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'art. 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'art. 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza. (660)

2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'art. 159, comma 2, del codice, e dell'art. 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'art. 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. (661)

3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394.

4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode. (662)

[5. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso, prevista dall'art. 215, comma 4, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 395. (663) ]


(660) Comma così modificato dall'art. 224, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(661) Comma così modificato dall'art. 224, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(662) Comma così modificato dall'art. 224, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(663) Comma abrogato dall'art. 38, comma 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

DPR 495/92 - Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) - Blocco del veicolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) - Blocco del veicolo

1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'art. 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'art. 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso articolo.

2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene, secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.

[3. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 395. (664) ]


(664) Comma abrogato dall'art. 38, comma 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

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